Perle rabbiniche: è lecito derubare un non-ebreo

PERLE RABBINICHE: È LECITO DERUBARE UN NON-EBREO

 

Nel Midrash Sifre Deut. 33,3, par. 344, 143b (Ed. Friedman) leggiamo che Jahvè ama Israele più d’ogni altra nazione.

Egli non ha dato alle nazioni del mondo una porzione d’amore simile a quella che ha dato a Israele:

«Lo si comprende da ciò che è detto: quello che è stato rubato alle nazioni del mondo lo si può conservare, ma non quello che è stato rubato a Israele».

Segue il racconto di due soldati imperiali (romani) inviati in Israele per farsi proseliti, al fine di constatare di persona che cosa avesse di buono la Torah.

Essi andarono a trovare Rabban Gamaliel a Usha. Lessero le Scritture, appresero la Mishnah, il Midrash, la Halacha e la Aggadah.

Al momento di separarsi dissero:

«La vostra Torah è bella è degna di lode, salvo su di un punto: (là dove dice che) si può conservare ciò che è stato rubato alle nazioni del mondo, ma non ciò che è stato rubato a Israele. Questo però non lo riferiremo all’impero».

Una variante dello stesso racconto si trova nel Talmud di Gerusalemme (Baba Kamma IV,4).

Diversamente dall’altro testo, vi compare un ordine impartito ai pii giudei dell’epoca da Rabban Gamaliel relativo alla “profanazione del nome di Dio” (Hillul ha-Shem) e destinato a divenire una opportunistica norma giuridica di comportamento abituale nei confronti dei non-ebrei:

«Un giorno il governo (romano) inviò da Rabban Gamaliel due soldati per apprendere tutte le branche della scienza sacra. Alla fine essi dissero: “Tutta la vostra dottrina merita elogi, tranne che in questi due punti: (1) voi proibite alle donne ebree di servire come levatrici e balie presso le donne non ebree, mentre consentite alle donne non ebree di prestare questi servizi presso le donne ebree; (2) voi proibite di godere d’un bene rubato ad un israelita, ma permettete di godere d’un bene sottratto ad un non-ebreo”.

«Allora Rabban Gamaliel ordinò immediatamente che d’ora in avanti fosse proibito conservare un oggetto rubato ad un non-ebreo, poiché ciò avrebbe potuto comportare una profanazione del nome di Dio».

La Tosephta Baba Kamma 10,15 ribadisce questo precetto:

«Chi deruba un non-ebreo deve restituirgli ciò che ha rubato (… ) a causa della profanazione del nome di Dio».

Quando cioè si resero conto che un comportamento troppo scopertamente ostile dell’ebreo avrebbe potuto cagionare reazioni pericolose da parte del non-ebreo, con un espediente esegetico i rabbi stabilirono che talune azioni (come appunto la spoliazione del non-ebreo) fossero da proibire, ma unicamente per timore che il non-ebreo, scoperta la cosa, profanasse il nome del Dio ebraico (Hashem) con imprecazioni e bestemmie.

Era una tipica astuzia rabbinica, dettata non da un sincero spirito filantropico, totalmente assente nel giudaismo talmudico, ma da mere ragioni di opportunismo.

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