Gian Pio Mattogno: Aspetti della doppia morale ebraica: la questione dei matrimoni misti

Gian Pio Mattogno 

 

ASPETTI DELLA DOPPIA MORALE EBRAICA: LA QUESTIONE DEI MATRIMONI MISTI 

 

Se c’è un sistema religioso cui si adatta perfettamente il vecchio adagio latino “Medice cura te ipsum” (medico, cura prima te stesso) questo è sicuramente il giudaismo rabbinico-talmudico.

Hermann De Vries de Heekelingen ha scritto giustamente che già gli antichi rabbi avevano la pessima abitudine di attribuire agli altri popoli le proprie perversioni.

Egli si riferiva alle perversioni sessuali.

Altri hanno parlato di una doppia morale.

Fatto sta che quando gli “eletti” di Hashem starnazzano di diritti violati nei loro confronti, qualcuno dovrebbe rammentare loro che è proprio il sistema religioso rabbinico-talmudico a comandare la violazione dei diritti nei confronti del non-ebreo.

(Cfr. numerosi esempi in: andreacarancini.it).

Un esempio emblematico di doppia morale è costituito dalla questione dei matrimoni misti.

Come è noto, nel 1938 il Fascismo emanò le leggi razziali allo scopo – questa era la giustificazione ufficiale ‒ di preservare l’identità nazionale contro l’infiltrazione di elementi estranei.

(Tralascio qui ogni considerazione sulla giustezza e sull’efficacia di tali leggi. Su una soluzione alternativa suggerita dalla Chiesa tramite la rivista dei gesuiti “La Civiltà Cattolica” cfr. Una “soluzione relativa e provvisoria” della questione ebraica in Italia in uno scritto della “Civiltà Cattolica” (1938), andreacarancini.it).

Il Capo I, art. 1 (Provvedimenti relativi al matrimonio) stabiliva che era proibito «il matrimonio di un italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza», e che di conseguenza era proibito il matrimonio misto con un ebreo, e che quindi il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto era considerato nullo.

Apriti cielo, e dàgli alle “infami” leggi razziali che discriminavano il buon giudeo!

Ora, appena poche settimane prima dell’emanazione delle leggi razziali, proprio in relazione al matrimonio misto l’autorevole rabbino Elia Samuele Artom poteva scrivere:

«Il matrimonio non può aver luogo che tra Ebrei. Qualunque unione tra Ebreo o Ebrea con persone estranee all’Ebraismo è, di fronte alla legge ebraica, vietata e, se avvenuta, considerata illegittima. È questa una delle norme che hanno più potentemente contribuito a mantenere salda la compagine di Israele: l’inserzione nella famiglia ebraica di elementi, sia pure ottimi, di altra origine e di altra fede non può che contribuire all’assimilazione di Israele e quindi avviare alla sua distruzione.

«Da grave decadenza e da pericolo di distruzione sono infatti colpiti quei nuclei ebraici nei quali, nonostante la norma citata, hanno avuto e hanno luogo frequenti unioni tra Ebrei e non Ebrei».

(E.S. Artom, La vita di Israele, Firenze, 1975 [2ª ed.], p. 172).

Il rabbino Artom non faceva che compendiare al riguardo tutta una tradizione giuridica rabbinico-talmudica valida ancora al giorno d’oggi.

Un corrispondente ebreo, innamorato di una donna non ebrea, domanda al rabbino Benjamin David se sposarla sarebbe davvero andare contro la religione ebraica.

E il buon Rabbino David risponde:

«Lo Yetzer Hara (inclinazione al male) è molto forte, ma deve essere spezzato ad ogni costo. Se è necessario pianta bagagli e burattini e vattene lontano, prima che sia troppo tardi. È vero che il “frutto proibito” è più allettante, ma spesso, dopo averlo assaggiato, ci rendiamo conto che non ne valeva la pena. Da lontano tutto sembra roseo e idilliaco, ma la vita è molto più complicata.

«Sposare questa donna recide ogni legame con l’ebraismo! I tuoi discendenti non avranno più alcun legame con il nostro popolo e questo significa che sradicherai un ramo dell’ebraismo che invece avrebbe dovuto fiorire grazie a te.

«I nemici del popolo ebraico hanno sempre voluto vederci scomparire dall’universo, e tu non devi aiutarli a raggiungere questo scopo! So di parlare duramente, ma talvolta la verità fa male.

«È bene che tu parli con un rabbino a te vicino, qualcuno di cui tu ti possa fidare e che ti aiuterà. Studia il libro del Kuzari, che parla dell’essenza del popolo ebraico, e unisciti a noi in Israele, dove riscoprirai la sensazione naturale di vivere fra la tua gente, circondato da ebrei».

(Conversation 3643. Amoureux d’une non-juive, cheela.org).

Lo stesso Rav Benjamin David indica alcune delle fonti rabbinico-talmudiche di queste prescrizioni.

(Conversation 5488. Mariages mixtes: les sources, cheela.org).

Egli sostiene che nel contesto della Torah e secondo la Halacha (la normativa rabbinica), lo stesso concetto di “matrimonio misto” è privo di senso.

Infatti, da una prospettiva halachica «il matrimonio tra un ebreo e un non-ebreo non ha alcuna validità legale».

Anche se questa unione è stata celebrata secondo tutti i crismi della legge ebraica, davanti ad un rabbino ortodosso, «questo matrimonio è nullo ed invalido»!

E questo perché, nel caso in questione, «non esiste il concetto di matrimonio».

Il matrimonio è tale solo se celebrato fra ebrei!

Questo principio è stabilito nel Talmud (Kiddushin 68b). In Yevamoth 76a si afferma a nome di Rav che non era possibile contrarre matrimonio con donne gentili.

La Torah proibisce esplicitamente i matrimoni misti.

Deut. 7,3: “Non sposatele. Non darete vostra figlia a suo figlio, e non prenderete le loro figlie per vostro figlio”.

Rav David specifica che questo versetto non è riferito unicamente ai sette popoli che a quel tempo abitavano la terra di Canaan.

«Il Talmud e i suoi commentatori ci insegnano che questo divieto si applica a tutti i non-ebrei».

Rav David ne spiega le ragioni sulla base della precettistica talmudica (Kiddushin 68b; Avodah Zarah 36b): il timore che i coniugi non ebrei influenzino i loro figli ad osservare le proprie credenze idolatriche e li allontanino dalle vie della Torah.

«È quindi logico che questo divieto non possa essere limitato ai sette popoli».

Maimonide (Mishneh Torah, Issurei Bi’ah, 12,1) stabilisce che il matrimonio misto viola la legge della Torah scritta ed il colpevole è passibile di una severa punizione.

«Questo divieto – scrive Maimonide – si applica sia se [i non-ebrei] provengono dalle sette nazioni oppure da altre nazioni», cioè il Rambam estende il divieto a tutte le nazioni.

Il Midrash, riprendendo un paragone del profeta Geremia, paragona il popolo ebraico all’olio d’oliva.

Tutti liquidi possono mescolarsi fra di loro; l’olio invece non si mescola e rimane distinto dagli altri liquidi.

«Allo stesso modo – continua il Midrash – il popolo ebraico non si mescola con gli idolatri».

Questa halacha è ribadita dallo Shulhan Aruch (Even Ha’ezer 15,1) e dai rabbini nostri contemporanei: Rav Oadia Yossef (Yabia Omer, t. 8, resp. 3, par. 10), Rav Ouziel ( Piseké Ouziel Becheelot Azeman, resp. 64), Tsits Eliezer (t. 5, cap. 4 dell’introduzione).

Le cose stanno diversamente con un convertito.

Se una persona si converte all’ebraismo subisce una trasformazione completa della propria identità. Attraverso l’immersione nel mikveh (= bagno rituale di purificazione) il convertito si distacca completamente dal suo popolo d’origine e si unisce al popolo ebraico. Da quel momento in poi egli può pronunciare le parole della preghiera: “I miei antenati Abramo, Isacco e Giacobbe”.

Ma così facendo, precisa Rav David, egli ha reciso radicalmente ogni legame col suo passato. I suoi genitori e i suoi fratelli biologici non sono più considerati tali.

In questo caso i legami genetici non hanno più alcun valore.

Per l’ebreo che ha un rapporto intimo con una donna non ebrea questo rapporto equivale … all’eiaculazione, paragonabile al divieto di masturbazione.

Maimonide (Mishneh Torah, Issurei Bi’ah 12,1) scrive che costui è punibile con la fustigazione da parte di un tribunale rabbinico. Se il rapporto è stato consumato “pubblicamente”, in teoria il colpevole potrebbe essere persino giustiziato. “Pubblicamente” non significa necessariamente “in pubblico”, ma anche “a conoscenza di tutti”.

Se il colpevole non ha ricevuto una condanna, sarà soggetto a Karet, ovverosia all’esclusione dal popolo d’Israele (Ivi, 12,6), norma ribadita dallo Shulhan Aruch, Even Ha’ezer 16,2.

Rav David conclude ricordando che «tradizionalmente, la reazione delle famiglie ai casi di matrimoni misti era il lutto» ed auspica che i fratelli ebrei «manipolati» dallo Yetzer Hara reagiscano come ai tempi di Esdra e ritornino al più presto della via della Torah.

Capito gli “eletti” di Hashem?

Se un ebreo alza un muro per separarsi dal non-ebreo questo è pienamente lecito, perché conforme alla legge ebraica e alla volontà del Dio giudaico.

Ma se un non-ebreo si azzarda ad alzare un muro per separarsi dall’ebreo (orribile dictu!), allora gridano allo scandalo, al crimine, alla giudeofobia!

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Recent Posts
Sponsor