Fonti rabbiniche per lo studio della questione ebraica – Oggetti smarriti

FONTI RABBINICHE PER LO STUDIO DELLA QUESTIONE EBRAICA 

 

OGGETTI SMARRITI

 

Premessa di Gian Pio Mattogno

 

A due riprese il Talmud (Baba Kamma 113b; Sanhedrin 76b) sostiene il principio che è permesso ad un ebreo di non restituire un oggetto smarrito appartenente ad un non-ebreo.

Questo insegnamento è stato codificato diversi secoli dopo da Maimonide nel suo Mishneh Torah.

Maimonide afferma senza mezzi termini che l’ebreo è autorizzato a non restituire al non-ebreo un oggetto smarrito perché, se lo facesse, rafforzerebbe la potenza economica del non-ebreo.

Lo deve restituire al non-ebreo unicamente in due casi: per santificare il nome di Dio (Kiddush Hashem), cioè affinché si parli bene degli ebrei, e “a causa delle vie della pace” (mipnei darkhei shalom), per amore della pace, cioè per evitare l’ostilità dei non-ebrei.

Va ricordato che fra i “popoli malvagi del mondo”, di cui si fa cenno nel testo e ai quali, secondo “l’aquila della Sinagoga”, è proibito restituire un oggetto smarrito, figurano gli “idolatri” cristiani.

Ancora alcuni secoli dopo, questa normativa è stata ribadita senza soluzione di continuità nello Shulhan Aruch (“Mensa imbandita”), scritto nel XVI secolo dal rabbino Josef Caro e pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1565, e precisamente in un paragrafo di una delle quattro parti di cui l’opera è composta: Choshen Hamishpat (“Scudo della giustizia”) 266,1, dove l’autore replica praticamente le parole di Maimonide.

Anche R. Caro giustifica tutto ciò con l’argomentazione che la non restituzione dell’oggetto smarrito procura un danno economico al non-ebreo, ed anch’egli specifica i casi in cui invece si può e si deve restituirlo: se la restituzione comporta una santificazione del nome di Dio (Kiddush Hashem), se cioè, con questo atto, agli occhi dei non-ebrei l’ebreo passa per una persona onesta e degna di lode; se la non restituzione comporta  Chillul Hashem (una profanazione del nome di Dio), cioè affinché il non-ebreo, accortosi del fatto, non inveisca contro gli ebrei e il loro Dio; ed infine, mipnei darkhei shalom (lett. “a causa delle vie della pace”), cioè per evitare l’ostilità dei non-ebrei e mantenere con essi relazioni pacifiche.

In nessun caso, né in rabbi Moisè Maimonide, né in rabbi Josef Caro, la restituzione è dettata da princìpi filantropici, ma unicamente da ragioni di gretta convenienza e di meschino opportunismo, il non-ebreo, in quanto idolatra, essendo oggetto di legittimo odio, disprezzo e discriminazione da parte dell’“eletto” di Hashem.

Mentre è notorio che Maimonide considera esplicitamente i cristiani degli “idolatri”, certa apologetica giudaica menzognera e truffaldina pretende che i non-ebrei oggetto della normativa dello Shulhan Aruch non siano i cristiani, ma … gli antichi idolatri.

Ora, lo Shulhan Aruch, scritto nel XVI secolo, è un testo normativo, e come tale, come ogni codice che si rispetti, ha una sua validità giuridica unicamente se le sue leggi sono vive, rapportate al tempo presente, cioè al XVI secolo.

Chi erano questi misteriosi “idolatri” che si aggiravano per l’Europa e per il Medio Oriente nel XVI secolo? Gli adoratori di Mercurio e di Giove?

Anche dai riferimenti a vari simboli cristiani che compaiono nell’opera, appare chiaro che il vero bersaglio di rabbi Josef Caro è proprio il cristiano.

Non viene il sospetto che anche su questo punto gli apologeti giudei mentano sapendo di mentire, naturalmente mipnei darkhei shalom?

 

(Cfr. Il non-ebreo nello Shulhan Aruch. La battaglia di monsignor Jouin contro la “Giudeo-massoneria” e lo Shulhan Aruch, Effepi, Genova, 2012; H. De Vries De Heekelingen, Il Talmud e il non-ebreo, in AA.VV., Studi sul Talmud, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 1992, pp. 66 sgg.; Herman De Vries De Heekelingen: L’atteggiamento del Talmud di fronte al non-ebreo, andreacarancini.it).

 

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Maimonide, Mishneh Torah: Gezelah va’ Avedah (“Leggi sul furto e sugli oggetti smarriti”):

 

«È un comandamento positivo [n. 204] restituire un oggetto smarrito appartenente ad un altro ebreo, come è detto in Deut. 22,1: “E certamente lo restituirai”» (11,1).

Anche se il proprietario ebreo di un oggetto smarrito è malvagio e mangia carne non kosher per il proprio soddisfacimento e cose simili, è una mitzvah (comandamento) restituirgli l’oggetto smarrito. Se però mangia carne non kosher come atto consapevole di ribellione a Dio, è considerato un miscredente, e viene equiparato ad un non-ebreo.

«E così come è proibito restituire un oggetto smarrito appartenente ad un non-ebreo, allo stesso modo è proibito restituire un oggetto smarrito appartenente ad un ebreo che sia miscredente, eretico, idolatra, e che violi il Sabato pubblicamente» (11,2).

«È permesso trattenere a sé un oggetto smarrito da un non-ebreo, poiché Deut. 22,3 dice di restituire “un oggetto smarrito dal tuo fratello”. Chi restituisce [ad un non-ebreo] un oggetto di questo genere, trasgredisce un divieto, poiché rafforza il potere dei popoli malvagi del mondo. Se però uno lo restituisce per santificare il nome di Dio (Kiddush Ha-Shem), affinché altri [non ebrei] lodino il popolo ebraico e ne riconoscano l’onestà, allora questo è degno di lode, e l’oggetto deve essere restituito» (11,3).

Maimonide aggiunge che l’oggetto del non-ebreo va equiparato all’oggetto dell’ebreo, mipnei darkhei shalom.

 

Shulhan Aruch, Choshen Hamishpat 266,1:  

 

«È permesso trattenere a sé un oggetto smarrito da un idolatra, come è detto: “Qualunque oggetto che tuo fratello abbia perduto e che tu trovi” (Deut. 22,3). Chi lo restituisce commette un peccato, perché rafforza il potere (economico) dell’idolatra che ha violato la legge. Ma se lo restituisce per santificare il nome di Dio (Kiddush Hashem), affinché gli ebrei siano glorificati e siano riconosciuti come persone oneste, allora ciò è degno di lode. Là dove (trattenere un oggetto smarrito di un idolatra) comportasse Chillul Hashem (una profanazione del nome di Dio), allora è proibito trattenerlo a sé ed è obbligatorio restituirlo. Ovunque si è tenuti a considerare la proprietà altrui (dell’idolatra) come la propria a causa delle vie della pace (mipnei darkhei shalom)».

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