Materiali storico-bibliografici per lo studio della questione ebraica: La bolla “Cum nimis absurdum” di Paolo IV

Materiali storico-bibliografici per lo studio della questione ebraica

LA BOLLA “CUM NIMIS ABSURDUM” DI PAOLO IV

Premessa di Gian Pio Mattogno

Il 14 luglio 1555 papa Paolo IV emana la bolla “Cum nimis absurdum” (“Poiché è oltremodo assurdo”). Come è stato rilevato, questa bolla era destinata a diventare centrale non solo per gli ebrei di Roma, ma anche dell’Europa tutta.

(G. Todeschini, Gli ebrei nel Medioevo. CENTRO RISORSE. Guida alle risorse per la didattica, didaweb.net).

Essa obbligava tutti gli ebrei dello Stato Pontificio a vivere, in ogni città, in piccoli quartieri prestabiliti, chiusi da portoni sorvegliati da custodi assunti alla bisogna, in cui ciascun ebreo era tenuto a rientrare prima del tramonto.

La bolla inoltre regolamentava, materia per materia, tutta una lista di divieti minuziosi relativi alla vita quotidiana degli ebrei e alle loro relazioni sociali coi cristiani.

Queste norme, integrate da successivi provvedimenti emanati da Pio V (1569) e Clemente VIII (1593), rimasero in vigore fino al 1870, allorché, con l’annessione di Roma al Regno d’Italia (leggi: all’indomani dell’aggressione alla città di Roma da parte dell’esercito piemontese, degno epilogo della rivoluzione “risorgimentale” giudeo-massonico-borghese contro gli Stati cattolici della Penisola), gli ebrei ottennero la tanto agognata “emancipazione”.

Sull’argomento esiste tutta una letteratura, per lo più improntata alle narrazioni ufficiali anticlericali gradite alla Sinagoga.

Quello della Chiesa cattolica tradizionale fu “antisemitismo” o semplicemente “antigiudaismo”?

E se si opta per la prima soluzione, è “scientificamente” corretta questa terminologia?

Personalmente trovo poco convincenti tutte le sottili distinzioni lessicali tra “antigiudaismo” e “antisemitismo”, che solitamente impiego come sinonimi, assieme ad “antiebraismo”.

Basta intendersi sul significato del termine “semitismo”.

È una mia semplice opinione personale, che vale per quello che vale.

Ma quando si scrive che nei diversi usi del termine antisemitismo (introdotto alla fine dell’Ottocento) sarebbe quasi sempre presente la componente etnica o razziale, mentre l’antigiudaismo sarebbe caratterizzato da una forma di avversione all’ebraismo motivata invece da ragioni culturali o religiose (M. Mori, L’antigiudaismo nella cultura europea, Torino, 2025, Prefazione), si mostra di non conoscere la letteratura cattolica antiebraica dell’Ottocento e del primo Novecento, che impiega i termini antisemitismo e antigiudaismo come sinonimi.

Ho sotto gli occhi due articoli di fine Ottocento.

Uno dal titolo: Il Vaticano e l’antisemitismo, apparso su «Minerva. Rivista delle riviste», febbraio 1898, pp. 173-175, dove si fa menzione dei «violenti articoli antisemiti pubblicati ultimamente dall’ Osservatore Romano», e si ricorda che i gesuiti italiani «sono zelanti fautori dell’antisemitismo», e che “La Civiltà Cattolica” «pubblicò anni fa una serie di articoli, raccolti poi in volume, che stavano in relazione diretta col movimento antisemita».

L’altro, una conferenza del rabbino Dante Lattes, una vera e propria requisitoria contro l’antisemitismo, nella quale l’autore dichiarava tra l’altro, dopo aver fatto riferimento proprio alla bolla pontificia: «Dunque l’Antisemitismo è nato e si è affermato colla tendenza molto cristiana e molto umana i ricacciar nel ghetto gli Ebrei a vender tutte le cose vecchie che i Cristiani rigettano e a meditar sulle pagine del Talmud la loro cocciutaggine» (L’Antisemitismo e gli Ebrei. Conferenza tenuta al Medrash Lékah di Trieste dal Rabb. Dante Lattes la sera di Osciaanà rabbà 5660 (24 Settembre 1899), «Il Corriere Israelitico», Anno XXXVIII, N. 8, p. 171).

E quando poi vedo autorevoli studiosi, anche ebrei, qualificare tranquillamente i Vangeli come antisemiti, quando un Léon Poliakov o un Jules Isaac annoverano i Padri della Chiesa fra i primi attori della genesi e della storia dell’antisemitismo, e quando una Scuola universitaria svizzera inquadra «l’avvio della ghettizzazione, avallata da Paolo IV nel 1555» fra le «radici storiche dell’antisemitismo» (A. Frigeri, Le radici storiche dell’antisemitismo: lezioni sugli ebrei d’Europa tra Medioevo e prima Età moderna, «Didactica Historica», 3/2017, p. 123), oppure quando leggo che il teologo valdese Daniele Garrone qualifica l’istituzione del ghetto di Roma da parte di Paolo IV come un momento importante nella storia dell’antisemitismo  (“Non c’è antisemitismo che non voglia la fine della democrazia”, 30 gennaio 2020, laporzione.it), solo per citarne qualcuno, ‒ beh, allora, tutto sommato, non mi sembra che sto commettendo questo così grave crimine storico-filologico.

Antisemitismo, antigiudaismo, antiebraismo – a mio parere la sostanza ultima non cambia granché.

Può stupire, infine, che nella bolla, tra i vari divieti, non si faccia alcuna allusione al Talmud e agli altri libri ebraici condannati dalla Chiesa, ma non bisogna dimenticare che appena un paio d’anni prima, il 9 settembre 1553, il cardinale Carafa, di lì a poco papa Paolo IV, aveva ordinato il rogo del Talmud a Campo de’ Fiori.

Evidentemente si riteneva questo problema già affrontato e risolto, e che non ci fosse bisogno di ulteriori divieti.

Utilizziamo la traduzione di don C. Nitoglia in Bolle pontificie sul giudaismo, doncurzionitoglia.com.

 

 

——————————————–

 

 

PAOLO IV: BOLLA “CUM NIMIS ABSURDUM” (14 LUGLIO 1555)

 

      Paolo IV servo dei servi di Dio a perpetua memoria

 

È oltremodo assurdo e sconveniente che i Giudei, ridotti in completa servitù per propria colpa, col pretesto che la pietà Cristiana li accoglie e tollera la loro convivenza siano tanto ingrati verso i Cristiani da rispondere con l’offesa al loro favore e, al posto della servitù dovuta, cerchino invece di dominare.

Ci è recentemente giunta notizia che i Giudei della Nostra Città Santa e in alcune città, terre e località di Santa Romana Chiesa sono giunti a tal punto di insolenza da pretendere non solo di coabitare in mezzo ai Cristiani mescolandosi a loro e in prossimità delle loro Chiese senza distinzione nell’abito, ma anche di affittare case nelle più nobili strade e piazze della città, terre e luoghi in cui vivono e di acquistare e possedere beni immobili e avere nutrici, serve e altra servitù Cristiana a mercede e di compiere tante altre azioni a ignominia del nome Cristiano.

La Chiesa Romana li tollera in testimonianza della vera fede Cristiana e al solo scopo che, mossi dalla pietà e dalla benevolenza della sede Apostolica, riconoscano finalmente i loro errori e pervengano al vero lume della Fede Cattolica.

Fino a quando persistano nei loro errori riconoscano che per effetto del loro operato loro sono servi, mentre i Cristiani sono stati resi liberi da Gesù Cristo Nostro Signore ed è perciò iniquo che i figli di donna libera siano sottomessi ai figli della terra.

  • 1 – Per questi motivi, vogliamo, con l’aiuto di Dio, prendere provvedimenti salutari riguardo a quanto detto e decretiamo con questa costituzione valida in perpetuo che d’ora innanzi e per tutti i tempi futuri sia nell’Urbe che in tutte le altre città, terre e località di Santa Romana Chiesa, i Giudei abitino in una sola e stessa strada e, se ciò non fosse possibile, in due o tre o in quante necessarie tra loro contigue e separate dalle abitazioni dei Cristiani. Questi luoghi devono essere designati da Noi nell’Urbe e dai nostri Magistrati nelle città, terre e località dette sopra e potranno avere una sola entrata ed una sola uscita.
  • 2 – Inoltre, in ogni città, terra o località in cui abiteranno abbiano una sola sinagoga in quel luogo comune. Non possano costruirne di nuove né possedere beni immobili. Tutte le loro sinagoghe, tranne una, siano perciò distrutte e rase al suolo e vendano ai Cristiani entro il lasso di tempo stabilito dagli stessi Magistrati quei beni immobili che ora possiedono.
  • 3 – E affinché vengano riconosciuti ovunque come Giudei, siano tenuti e obbligati a portare i maschi un berretto, le femmine un altro segno evidente che non si possa nascondere o in alcun modo celare di colore glauco. E non possano essere dispensati o esonerati in alcun modo dal portare il berretto o altro segno simile, col pretesto di un loro qualsiasi grado o preminenza, o per tolleranza né dal Camerario della Chiesa, né dai Chierici della camera Apostolica né da altre persone aventi autorità su di loro, né dai legati della Sede Apostolica o dai loro Vice-Legati.
  • 4 – Non possano avere nutrici o serve o altra servitù Cristiana di ambo i sessi, né far allattare o nutrire i loro infanti da donne Cristiane.
  • 5 – Non possano lavorare pubblicamente o far lavorare alla Domenica o nelle altre feste di precetto della Chiesa.
  • 6 – Non possano in alcun modo opprimere i Cristiani né stipulare contratti fittizi o simulati.
  • 7 – Non possano divertirsi o banchettare o intrattenersi in familiarità e in conversazione con i Cristiani.
  • 8 – Non possano redigere i libri contabili relativi a negozi con Cristiani se non in caratteri o in lingua italiana. In caso contrario tali libri non avranno alcun valore legale contro i Cristiani.
  • 9 – I suddetti Giudei si accontentino della sola arte “stracciaria o cenciaria”, come si dice popolarmente, e si limitino al piccolo commercio di frumento, orzo o altri beni commestibili necessari all’uso umano.
  • 10 – Chi di loro fosse medico, quand’anche chiamato è pregato di curare un Cristiano o di assisterlo, rifiuti.
  • 11 – Non permettano di essere chiamati “signore” dai Cristiani poveri.
  • 12 – Nella loro contabilità contino i mesi di trenta giorni, i giorni inferiori al numero trenta non siano contati come mese intero ma solo per il numero effettivo di giorni: esigano quindi per il numero effettivo di giorni e non per il mese intero. Non potranno vendere i pegni ricevuti in cauzione del loro denaro se non dopo che siano passati almeno diciotto mesi interi dal giorno in cui siano stati loro consegnati. Trascorsi questi diciotto mesi, se i giudei avranno venduto i pegni, dopo aver estinto il debito renderanno il sopravanzo al proprietario dei pegni.
  • 13 – Siano tenuti ad osservare inderogabilmente tutto ciò che riguarda il favore dei Cristiani nello statuto delle città, terre e località in cui abiteranno pro tempore.
  • 14 – E se venissero a mancare in qualsiasi modo riguardo ai casi predetti, diffidati dall’intero popolo Cristiano possano essere puniti ad arbitrio nostro, e dal nostro Vicario o da coloro che dovranno essere da Noi deputati o dagli stessi magistrati, nell’Urbe da Noi o dal nostro Vicario o da altri da Noi deputati e nelle città, terre e località prima detti dai medesimi Magistrati, secondo la qualità della colpa, anche come ribelli e colpevoli del delitto di lesa Maestà.

Non ostano…ecc…

Dato in Roma, presso San Marco. Nell’anno 1555 dell’Incarnazione del Signore. Il

14 Luglio. Anno primo del Nostro Pontificato.

One Comment
    • a.carancini
    • 15 Agosto 2026

    Sulla distinzione tra “antisemitismo” e “antigiudaismo”. E’ pur vero, come ricorda Gian Pio Mattogno che alla fine del 19° secolo i due termini erano, nella pubblicistica cattolica dell’epoca, praticamente sinonimi, ma è anche vero che dopo l’esperienza infausta del totalitarismo nazionalsocialista (che utilizzava il termine “antisemitismo” in senso razziale) una distinzione tra i due termini mi sembra sia diventata doverosa. Ricordiamo infatti che fu proprio papa Pio XI a ricordare che i cattolici sono “spiritualmente semiti” (https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Pio-XI-un-papa-solo-contro-i-totalitarismi–1297945.html).

    Rispondi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Recent Posts
Sponsor