Francesco Schupfer: Diritto germanico, Chiesa ed ebrei nell’alto medioevo

Materiali storico-bibliografici per lo studio della questione ebraica 

FRANCESCO SCHUPFER: DIRITTO GERMANICO, CHIESA ED EBREI NELL’ALTO MEDIOEVO 

 

(F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all’Italia. I. Le persone. La rappresentanza. I titoli all’ordine e al portatore, Città di Castello – Roma, 1913, pp. 195-204).

 

BIBL. ‒ ZUNZ, Geschichte der Juden in Sicilien (nel vol. «Zur Gesch. u. Literatur», 1845, traduz. nell’ «Arch. stor. sic. », N. S., IV, 1879; STOBBE, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters, 1866; HELFFERICH, Capitulare Karoli M. de Judaeis (nella «Z.f. Rechtsgesch.» II); HARTWIG, Die Juden in Sicilien, 1867; ERLER, Hist. kritische Uebersicht der national-oekon. u. social-polit. Literatur (nell‘ «Archiv f. kath. Kirchenr.», XLI e segg.); GRAETZ, Die westgoth. Gesetzgebung in Betreff der Jude, 1858; LÖNIG, Gesch. des d. Kirchenr., II, 51; FREIMUT, Die jüdischen Blutmorde vom ihren ersten Erscheinen in der Geschichte, 1895; SCHERER, Beiträge zur Gesch. des Judenrechts im MA. I, 1901; TANGL, Zum Judenschutzrecht unter der Karolingern (in «Neues Archiv. f. ältere d. Geschichtkunde», XXXIII, 1908); CARO, Sozial-u. Wirtschaftsgesch. d. Juden im MA. u. der Neuzeit. I. Das frühere u. das hohe Mittelalter, 1908; MAYER E., Ital. Verfassungsgesch., 1909, I., p. 146 ss.; HOFFMANN, Der Geldhandel der d. Juden während des Mittelalters bis zum J. 1350, 1910; STRAUSS, Die Juden in Königr. Sizilien unter Normannen u. Staufern, 1910; BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch.². I. p. 399 ss.; HEUSLER, Inst. I. p. 147 ss.; GIERKE, Deutsches PR., I. p. 437 ss.; BEUGNOT, Les Juifs d’Occident, 1824; DEPPING, Les Juifs dans le moyen âge, 1834; BEDARRIDE, Les Juifs en Italie, France, Espagne, 1859; DI GIOVANNI, L’Ebraismo in Sicilia, 1748; LA LUMIA, Gli Ebrei siciliani (negli «Studi di storia», 1870); SPANO, Gli Ebrei di Sardegna (nella «Rivista sarda», 1873); TAMASSIA, Stranieri ed Ebrei nell’Italia meridionale (nella «Riv. dell’Ist. Veneto», LXIII, 1904); SENIGALLIA, La condizione giuridica degli Ebrei in Sicilia (nella «Riv. ital. per le scienze giur.», XLI, 1906).

 

  1. ‒ Non molto diversa dalla condizione degli stranieri era quella degli Ebrei.

I Germani li trovarono nelle terre conquistate; ma non li videro di buon occhio, vuoi per la differenza di nazionalità e di religione, vuoi per le industrie a cui solevano attendere.

Però, la semplice differenza di religione non avrebbe forse troppo influito, senza altre circostanze che l’hanno resa più aspra.

In generale i barbari si mostrarono abbastanza indulgenti con quelli che professavano religioni diverse. Ariani, com’erano, ben di rado perseguitarono i cattolici. Tanto le persecuzioni dei Vandali, quanto quelle di Teodorico sulla fine del suo regno, e dei Longobardi nel principio sono eccezioni; e, anche dopo convertiti al cattolicesimo, sono stati molto indulgenti con gli eretici. Per questo riguardo la legislazione romana aveva sfoggiato ben maggiori rigori!

Ma gli Ebrei avevano sulla loro coscienza la morte di Cristo; e forse si sospettava fin d’allora che abusassero del sangue cristiano, sia pei riti della loro religione, sia per fanatismo settario: fatale credenza, che non può dirsi completamente estirpata neppure oggi.

Si aggiunga il genere di vita. Erano particolarmente dediti al commercio; tanto che un editto di Clotario dell’anno 614 c. 10 (Pertz, I. 15) li aveva chiamati quaestuosus ordo, e già la loro religione ve li spingeva. È noto il precetto del Talmud, che il denaro non deve rimanere ozioso; e la loro ricchezza consisteva principalmente in denaro!

Così eransi dati al commercio, che lo avrebbe fatto circolare anche più e non rifuggivano da nessun ramo di esso.

Gregorio di Tours (Hist. IV 12. 35; VI 5) li presenta ripetutamente come mercanti di species, cioè di merci costose; ma insieme li vediamo darsi ai negozi di rigattiere e treccheria (Cap. di Nymweg, a. 806 c. 4 [B.I. 131]), e trafficare in schiavi (Greg., Ep. IX, 104; Agobardo, De incol. Iud. C. 6; Liutprando, Antapod. VI. 6; Aronio, 103, 113, 127), e prestare denaro a usura.

Senonché specialmente codesti prestiti non mancarono di provocare serie reazioni. Ne abbiamo una prova già nel 584 in quel Armentarius, che aveva prestato denari a molti ufficiali superiori di Tours e che in causa di essi finì con l’essere ucciso e gettato in un pozzo (Greg. di Tours, Hist. VII. 23). Più tardi abbiamo la testimonianza di Dodana, vedova del conte Bernardo di Tolosa, la quale, tra gli anni 841-44, racconta che in vari frangenti aveva contratto prestiti con cristiani ed Ebrei, che pagava un po’ alla volta.

Gli stessi Capitula de Iudaeis c. 1 e 2 (B.I., 258 s.) si occupano di prestiti che solean farsi dagli Ebrei verso pegno. Non diciamo poi delle donne. Ancora ai tempi di Roma solevano introdursi nelle case a spacciar fole per tutti i gusti a non caro prezzo, interpretando sogni, traendo oroscopi, promettendo a chi un amante a chi una grossa eredità, facendosi anche mezzane di illeciti amori. Così le aveva viste Giovenale (Sat. VI. 542 ss.): e così, ancora dopo molti secoli, le stigmatizzò Pio V, in una sua bolla (Bull., VII. 760, a. 1569).

Non fa certo meraviglia che l’Ebreo siasi trovato, già per tempo, soggetto a particolari restrizioni e interdizioni, più o meno, secondo l’indole dei popoli e le diverse influenze!

Perché, in proposito, v’era una grande varietà.

Codeste interdizioni cominciano già con Roma, e continuano, anche aggravandosi. Veramente Roma non aveva esclusi gli Ebrei dal partecipare alla cosa pubblica, come li vedremo in seguito; ma certo li volle limitati in più guise, sia nei riguardi pubblici, sia in quelli della religione, impedendo che si amalgamassero col resto dei cives. Così, se non subito, vennero col tempo esclusi da tutti gli uffici municipali superiori (L. 18. C. I. 9 [Nov. Theod. II. 3§2]) e anche assoggettati ad uno speciale tribunale (Gotofredo, alla L. 14. 129 C. Th. 16. 8), mentre poi si proibirono i matrimoni tra essi e i cristiani (Lönig. KR. II. p. 55 n. 2), e anche si fece loro divieto di erigere nuove sinagoghe (Nov. Theod. II, 3).

In fondo però erano tutt’altro che perseguitati; e anche Teodorico procedette molto mitemente sull’esempio dei Romani, come ne fa fede Cassiodoro in più luoghi delle Variae (II. 27; IV, 32. 42), e risalta anche dall’Editto (143).

In generale si presentano press’a poco nello stesso modo, con questo di più che i superiori ebrei avrebbero potuto conoscere delle contese dei loro nazionali. Lo dice l’Editto (143), ben diverso in questo da ciò che altri Goti praticarono nelle Spagne; i quali animati, diremmo quasi tormentati, da uno spirito d’intolleranza religiosa, penetrato certamente coi chierici nelle loro assemblee legislative, hanno piuttosto aggravato la mano sopra di essi.

Né le leggi longobarde contengono nulla che accenni comecchessia ad una persecuzione, mentre poi, nell’età carolingia, la condizione degli Ebrei diventa addirittura migliore, sia nei riguardi economici, sia anche per ciò che concerne il loro trattamento sociale e politico.

L’opera di Carlomagno è già inspirata ad un senso di mite benevolenza verso di essi; e non diciamo dei tempi di Lodovico il Pio. Già il Depping e poi il Graetz hanno senza più segnalato questo periodo come l’età d’oro degli Ebrei, quale non ebbero l’uguale in Europa, né prima né dopo. La stessa Giuditta, moglie di Lodovico il Pio, era amica degli Ebrei. Ma forse ha ragione il Dahn (Könige, VIII. 2. p. 247), che più della sua influenza, abbiano giovato i grossi debiti, onde i circoli di corte erano aggravati in quel tempo.

Non vogliamo asserire con ciò che la posizione degli Ebrei fosse assicurata. Infine molto dipendeva dagli umori della corte; e certo non mancava chi ci soffiasse dentro.

Possono consultarsi in proposito gli scritti dell’arcivescovo Agobardo (cfr. Dümmler, Epistolae Karol. aevi, III. 164 ss.; Migne, CIV. 69 ss.) e dell’arcivescovo Amulio (cfr. Migne, CXVI. 141 ss.); ma non crediamo facessero molta presa. Invece qualche provvedimento piuttosto severo fu adottato sotto i successori di Lodovico il Pio. La legge udinese (II. 6. 8) non considerava gli Ebrei neppure come Romani: erano già stranieri.

[Cfr. Mons. Adrien Bressolles: La questione ebraica al tempo di Ludovico il Pio, andreacarancini.it].

  1. ‒ In generale, essi non partecipavano alla comunione giuridica; e d’altra parte la Chiesa e lo Stato non lesinarono loro la protezione, almeno a parole. Le lettere di Gregorio Magno vi accennano ripetutamente (VII. 5. 26. 59. 60; XI. 15 ecc. Vedi anche C. 3. 7. 9. X. de iudaeis 5. 6), e lo stesso risulta dai diplomi regi; ma dovevano chiederla, e anche, non si accordava loro che sotto speciali condizioni.

Così una formola imperiale di Lodovico il Pio (30) rende noto a tutti i vescovi, conti e gastaldi, ch’egli aveva ricevuto i tali e tali Ebrei sotto la sua defensio, o, come è anche detta, sub mundeburdo. E così altre (31. 52): ricordano che la protezione era stata chiesta e che il re l’aveva accordata. Forse era anche necessaria una particolare commendazione; ma non è ben chiaro, sebbene la formola 52 certamente ne parli: si tratta di un tale Abramo, e vi si dice: ad nostram veniens praesentiam in manibus nostris se commendavit.

Tale protezione portava notevoli conseguenze; e prima il riconoscimento del culto. Si ammetteva che gli Ebrei potessero tenere sinagoghe, e nessuno avrebbe dovuto molestarli nei loro riti. Anche i padri della Chiesa inculcavano, che, pur cercando di ridurli alla fede, lo si doveva fare con discrezione e benignità ammonendoli e persuadendoli, tutt’al più con la prospettiva di qualche vantaggio economico, per es. rimettendo al colono una parte della responsione, come si rileva dalle lettere di Gregorio Magno (I. 35; XII. 30) e da un canone del Concilio Toletano IV c. 57; ma non mancano esempi del contrario.

Il ritmo bobbiese, intorno a Bertarido, narra che questo re imitatus exemplo patris, ad fidem convertere Iudaeos fecit, baptidandos credere, qui renuerint gladio peremere (Troya, III. 353). E così tra i Visigoti: una legge di Chintila (XII. 3. 3) fece obbligo agli Ebrei di lasciarsi battezzare, se non volevano battere le vie dell’esilio. Ma le leggi visigote vanno anche più avanti, perché vietano loro di celebrare la Pasqua e il sabato (XII. 2. 5), e vogliono che smettano la circoncisione (XII. 2. 7), non osservino le leggi sui cibi (XII, 2. 8), e celebrino i loro matrimoni col rito cristiano (XII. 2. 6).

Parimente la protezione significava che potessero vivere col diritto ebraico. Ciò dichiara l’editto di Teodorico (143); e risulta eziandio dalle leggi franche e dai diplomi imperiali. Vogliamo ricordare i capitula de Iudaeis c. 6 (B.I., 259): E decreti Karoli imperatoris. Si Iudeus contra Iudeum aliquod negocium habuerit per legem suam se defendat. E così la formola imp. di Lodovico il Pio (30), ricordata più su: liceatque eis secundum legem eorum vivere. Ma possono vedersi anche le altre due formole 31 e 52. E così la Lex romana utinensis (II. I. 8): Iudei qui apud Romanos conversant inhabitandum, suam legem inter se ipsos custodiant; nam omnes alteras causas, que apud christianos habuerint, iudices christianorum inter eos iudicent.

Nondimeno non sarà sfuggita una particolarità: il privilegio andava ristretto alle cause che gli Ebrei avevano tra loro; ma laddove si fosse trattato di rapporti con cristiani, erano le leggi cristiane che avrebbero dovuto applicarsi, da giudici cristiani. Soltanto vanno ricordate talune speciali restrizioni relativamente alle prove, appunto pel caso che un ebreo o un cristiano fossero in lite tra loro.

Già il Capitulare Missorum dell’a. 809 c. 13 (B.I. 152) aveva stabilito, e le formole imperiali (30 e 31) ripetono che, se un cristiano agiva contro un Ebreo, doveva presentare tre testimoni cristiani idonei oppure tre ebrei a sua scelta e vindicare la sua causa con essi; ma se un Ebreo agiva contro un cristiano doveva valersi sempre di testimoni cristiani. D’altra parte, in nessun modo si doveva assoggettare un Ebreo ai giudizî di Dio: né al fuoco, né all’acqua bollente, neppure ad flagellum, tranne in speciali casi stabiliti dalla legge; mentre poi risulta dai Capitula de Iudaeis (c. 4 e 5), che dovendo giurare, si servivano di una formola speciale portata dalla loro legge.

 

  1. ‒ Non mancano neppure provvisioni tendenti a mettere la vita degli Ebrei e i loro beni al coperto da qualunque offesa. E già la Chiesa vi aveva pensato, ricorrendo anche alla scomunica, come attestano parecchie lettere di Gregorio Magno. Invece non possiamo affermare che le leggi secolari proteggessero gli Ebrei col guidrigildo, poiché non ci venne fatto di trovarne alcuna che ne parli: nondimeno si sa che i re, nell’accordare la loro protezione agli Ebrei, ne volevano punite le uccisioni con una ammenda, per es. di 10 lire, che si pagava al sovrano. Lo dicono i diplomi di Lodovico il Pio, che la presentano come una conseguenza del mundeburdo regio in cui gli Ebrei erano stati accolti.

Lo stesso era delle sostanze. La protezione si estendeva anche ad esse, sia che si trattasse di beni mobili sia di immobili, di cui si trovassero legalmente vestiti. Perché, è cosa degna di nota, che, in questi tempi, gli Ebrei potevano posseder terre, se non altro eccezionalmente, e le facevano coltivare da schiavi e anche da coloni cristiani. Ciò risulta da una lettera, che Gregorio Magno scrisse nel 594 al vescovo di Luni (IV. 21); ma le formole imperiali (30 e 31) parlano pure di res propriae, alludendo certamente a terre.

E ne possiamo addurre qualche esempio. Una carta dell’a. 890 circa (Mon. h. p. II. n. 8) ricorda una terra hebreorum; un’altra del 972 (Gloria, Cod. d. pad. I, 59), una terra quae fuit Isacco Iudaeo; e così altre degli anni 1004 e 1012 (Cod. cavense, IV. 567. 651) ecc. Tutt’al più potrebbesi supporre che si trattasse di un abuso, tanto è vero che papa Stefano III ne mosse lagno, riferendosi a quaedam regum Francorum praecepta (Iaffé, 2 ed., n. 2389).

Un’altra concessione, risultante dai privilegi, era che potessero vendere e permutare liberamente le loro robe, e anche fare acquisto di schiavi stranieri per rivenderli entro i confini dell’Impero (Form. imp. 30). Né mancano esempi di esenzioni da dazi e altre funzioni pubbliche (Form. imp. 37, 52), che l’imperatore concedeva anche agli Ebrei, come ad altri mercanti, che stavano sotto la sua protezione. Le formole imperiali (30 e 31) ne fanno una lunga enumerazione, che può metter conto di riprodurre: Sed neque teloneum aut paravereda mansionaticum aut pulveraticum aut cespitaticum aut ripaticum aut rotaticum aut portaticum aut trabaticum aut pontaticum aut herbaticum … exigere presumant. Ai tempi di Lodovico il Pio accadde persino che allo scopo di non turbare il sabato, i mercati si trasportassero in un altro giorno (Agobardus, De insol. Iud. Op. I. 64).

  1. ‒ Dall’altro canto esistevano già in questi tempi parecchie interdizioni suggerite da ragioni religiose ed economiche.

Il concilio Urbanense voleva colpiti di scomunica i cristiani che avessero contratto matrimonio con ebree o le avessero tenute per concubine (Decret. Grat. c. 17. C. 28. q. 1); né altrimenti dispongono altri concilî, come l’Arvernense c. 6 e l’Aurelianense II c. 19, evidentemente per impedire che la comunione con gli Ebrei mettesse a repentaglio la fede dei cristiani. Né altra ragione può aver determinato la Chiesa ad opporsi a che gli Ebrei tenessero balie o schiavi o domestici cristiani. Il divieto ricorre già nelle epistole di Gregorio Magno (II. 37; III. 21; V. 31. Cfr. c. 2. X. de Iud. 5.6) ed è riprodotto nel concilio Maticense dell’a. 581 c. 16 (c. 1. X. 5.6), e più tardi da Alessandro III (c. 8. X. 5.6).

Le stesse leggi secolari lo hanno accolto. Alludiamo a quelle dei Visigoti che se ne occupano ripetutamente. Reccaredo proibì agli Ebrei di comperar servi cristiani (XII. 2,10); poi Sisebuto vi aggiunse il divieto di tenerne (XII. 2, 13. 14); infine Edwige ordinò che neppure gli Ebrei convertiti ne potessero avere (XII. 3, 12. 13. 16. 18). Altre leggi, pur consentendo che gli Ebrei potessero servirsi dell’opera di servi cristiani, fanno loro divieto di adoperarli nelle domeniche e nei giorni festivi (Waitz, V. G. IV, p. 344, nota 1).

Il Capit. di Niumaga a. 807 c. 4 (B. I. 131) è diretto, invece, a impedire la profanazione delle cose sacre. Carlomagno inculca ai vescovi e agli abati di vegliare perché i vasi e le gemme delle chiese non finissero per negligenza o maltalento dei custodi in mano di mercanti ebrei, i quali, a sua detta, menavano vanto – e non stentiamo a crederlo – di poter comperare da essi ciò che loro talentava.

Ed anche i Capitula de Iudaeis c. 1 (B.I. 258) s’inspirano al medesimo concetto: nessun ebreo doveva ricevere in pegno o pagamento cosa che appartenesse ad una chiesa. Così infine un capitolare di Lotario dell’a. 832 c. 10 (B. II. 64); ma il ripetersi delle leggi è un brutto segno.

Insieme poi si voleva impedire che avessero, come che fosse, ad opprimere i cristiani: non dovevano esercitare sopra di questi alcuna giurisdizione, e né tampoco farsi esattori di gabelle contro di essi. Lo prescrive già un editto di Lotario dell’a. 614, conformemente a ciò che aveva stabilito il concilio di Parigi dello stesso anno, c. 5; e i Capit. de Iudaeis c. 2 (B.I. 258) aggiungevano che non dovevano neppure ricevere in ostaggio un cristiano da nessun debitore, cristiano ad ebreo. La legge dei Burgundi (Add. I. tit. 15) voleva eziandio puniti più severamente i reati commessi da ebrei contro cristiani.

 

  1. ‒ Altre interdizioni erano suggerite da ragioni economiche, e si trovano già nei Capitula de Iudaeis (B.I. 258). Il c. 3 proibisce proibisce loro di vendere vino, biade o altri comestibili e persino di tener moneta in casa; ma quest’ultima proibizione non è ben chiara. Voleva forse significare che non dovessero battere moneta? E valeva in modo assoluto, o solo per le loro case? O si trattava semplicemente di negozi di cambio? … Insieme si proibì loro di fondere oro od argento per farne mercato, come dice l’Edictum Pinstense a. 864 c. 23 (B. II. 320); ma veramente questa era una proibizione generale, salvo che gli Ebrei andavano puniti più severamente.

Affatto speciale alla legge visigota (XII. 2. 18) è il divieto di recarsi al cataplo pro transmarinis commerciis e di avere qualsiasi negozio coi cristiani. Soltanto se ne dava licenza ai neofiti, che avrebbero dovuto farlo more christiano, e anche dando prova della loro conversione col recitare davanti a testimoni la orazione dominicale e il simbolo apostolico e col prendere i cibi dei cristiani.

Gli Ebrei non avrebbero potuto commerciare che tra loro. La stessa legge aggiunge eziandio che tutte le loro cose immobili, case, terre, vigne e oliveti, anche i servi, che avessero comperato o acquistato per qualsiasi titolo dai cristiani, dovevano cedere al fisco, per quanto fossero già passati molti anni, verso restituzione del prezzo; e il re avrebbe potuto disporne a piacimento. Però, non vorremmo dire che anche questa fosse una specialità dei Visigoti; e già abbiamo espresso il dubbio che divieti simili esistessero anche presso altri popoli.

 

  1. ‒ Inoltre, fin da questi tempi si trovano traccie di tasse, che gli Ebrei dovevano pagare per la protezione che ricevevano, onde più tardi furon detti servi dell’erario; ma veramente non si tratta di cosa nuova, perché già i Romani avevano conosciuto un fiscus Iudaeorum.

Per ciò che riguarda i nostri tempi, può interessare la formola imperiale 37, che già conosciamo; perché sebbene sia indirizzata ad altre persone e a mercanti, si richiama espressamente alle garanzie concesse agli Ebrei. Dice tra l’altro: sed liceat eis (negotiatoribus), sicut Iudeis, partibus palatii nostri fideliter deservire; le quali parole accennano appunto ad una contribuzione, che gli Ebrei, al pari degli altri, che si mettevano sotto la protezione del re, dovevano pagare all’amministrazione regia in cambio della protezione che ricevevano.

Erano tasse che si conoscevano col nome di iudaicae indictiones, functiones, exactiones, censiones ecc.; e pare che anticamente ne fossero colpiti anche gli ebrei battezzati. Ma ciò si è mutato. Nel sedicesimo concilio di Toledo re Egira fece appunto la mozione che ogni ebreo, sinceramente convertito alla fede, dovesse andare esente ab omni iugo functionis quam pridem in errorem praestitutus publicis utilitatibus exsolvere consuevit (Conc. Tolet. XVI. praef. 9); e la proposta, approvata dal concilio (c. 1), passò poi nella legge (XII. 2. 18).: soltanto si sarebbe dovuto aggravare la mano sugli altri, perché l’erario non ne avesse a patire!

In mezzo a tutto ciò poteva anche darsi che il Principe, il quale li aveva presi sotto il suo scudo, facesse loro nuove condizioni, o addirittura li cacciasse. Tutto dipendeva dal suo beneplacito: egli accordava la sua benedizione e la ritirava, come credeva meglio. E in questi tempi ne incontriamo esempi persino in Italia, nonostante che appunto da noi gli Ebrei fossero riesciti a introdursi negli appalti delle gabelle e fin’anche nelle magistrature.

Sembra però che questo fosse un abuso, a cui già il Synodus Papiensis dell’a. 850 c. 24 si oppone: comunque, pochi anni dopo abbiamo un capitolo, forse di Lodovico II (B. II. 97. c. 2), in cui si fa assoluto divieto a tutti gli Ebrei di trattenersi entro i confini del regno italico oltre al settembre, dando licenza a chiunque di prenderli con tutte le loro robe e condurli alla presenza del re.

Così furono cacciati: ma non pare che la espulsione durasse a lungo: certo “s’ei fur cacciati, ei tornar da ogni parte” [Inferno, c. X, 49].

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