Esame critico del procedimento di archiviazione. Pinelli: una morte inaccettabile

Giuseppe Pinelli

In questi ultimi mesi, in coincidenza con il 50° anniversario della strage di piazza Fontana, c’è stato un ritorno di interesse per la morte, mai chiarita, dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Sono stati pubblicati dei nuovi libri ed è stata persino chiesta una riapertura delle indagini. Nel più volte citato libro di Vincenzo Nardella “Noi accusiamo! Contro requisitoria per la strage di stato”, scritto nel 1971, ho trovato un altro allegato che mi sembra utile riproporre. Buona lettura!  

ESAME CRITICO DEL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE. PINELLI: UNA MORTE INACCETTABILE.

 A cura di:

Renato Boeri, neurologo

Elvio Fachinelli, psicanalista

Giovanni Jervis, psichiatra

Giulio A. Maccacaro, direttore dell’istituto di biometria dell’università di Milano

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 Giuseppe Pinelli precipitava da una finestra della questura di Milano. In queste note non intendiamo – pur essendo medici – proporre una controperizia, basata, come di solito succede, sulla ricerca di difetti e imperfezioni della perizia precedente.

Così facendo, correremmo il rischio di mantenerci nel piano di una contrapposizione meccanica di tesi, che certo non gioverebbe alla ricerca della verità sulla morte di Pinelli e nello stesso tempo confermerebbe la validità di quell’ambito puramente legale in cui questa morte è stata assorbita e trasformata in un «caso» pronto per l’archiviazione, perlomeno dal punto di vista legale.

Intendiamo invece mostrare come questo ambito, proprio attraverso l’impiego di una serie di accortezze o astensioni tecniche, sia stato utilizzato dal potere per risolvere una situazione difficile.

Ci basiamo a questo scopo sulla perizia medico-legale, opera dei professori Luvoni, Falzi e Mangili, sulla richiesta di archiviazione del sostituto procuratore Caizzi (14 maggio 1970) e sul successivo decreto di archiviazione (3 luglio 1970) del giudice Amati.

La morte di un uomo che precipita da una finestra del locale di polizia in cui viene interrogato, a tre giorni da una strage, suscita una «innegabile commozione» (Amati) e si pone subito «al centro di vibrate polemiche, in buona parte alimentate da alcune dichiarazioni di organi responsabili delle indagini» (Caizzi). Caizzi dispone la sezione del cadavere, al termine di questa, egli pone ai periti il seguente quesito, che sarà bene leggere attentamente: «dicano i periti, eseguito ogni opportuno accertamento, quale sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli e se le lesioni riscontrate nel corso dell’autopsia siano compatibili con le modalità di precipitazione prospettata in atti e se siano state riscontrate lesioni di altro tipo, precisando l’eventuale eziologia».

Si tratta di una domanda molto ampia, non c’è dubbio, la cui formulazione però impone immediatamente, in questo caso concreto, alcune considerazioni.

In un caso di morte sospetta, qual è quella di Pinelli, è logico che il giudice chieda ai periti:

  1. La causa della morte
  2. Se è possibile stabilire il tipo di modalità lesiva (suicidio, omicidio, incidente e così via) che, stando ai reperti di autopsia, cioè rimanendo in un ambito puramente tecnico, ha provocato quella morte.

Invece il procuratore Caizzi divide la domanda 2) in due parti: chiede se le lesioni riscontrate sono compatibili con la modalità lesiva descritta in atti – cioè descritta dai funzionari e agenti di polizia che interrogavano Pinelli – e se vi sono altre lesioni, di diversa origine.

In questo modo è possibile, per esempio, prevedere una risposta in cui si dica che esistono lesioni compatibili con le modalità di precipitazione descritta dalla polizia accanto, eventualmente, a lesioni di altro tipo. Ai periti non si chiede di stabilire, tecnicamente, quale tipo di modalità lesive sia intervenuto, ma di vagliare una relazione di compatibilità con una particolare modalità lesiva, segnalando a parte eventuali altre lesioni.

Così facendo, il procuratore è nel suo diritto: propone il quesito che ritiene opportuno, e nessun altro. Ma nel quesito si profila una delimitazione dell’indagine, che non è motivata dalla necessità di non uscire dall’ambito tecnico della perizia, al contrario, essa consentirà di fatto ai periti, come vedremo ora, una risposta la cui attendibilità propriamente tecnica è ridotta, mentre ne è rafforzato il valore di sostegno nei confronti della ricostruzione dei fatti che il giudice propone.

Non abbiamo elementi per dubitare dell’esattezza dei reperti obbiettivi descritti dai periti, la morte di Pinelli è avvenuta per un «complesso traumatico che ha provocato lesioni multiple scheletriche e viscerali in sede toraco-addominale». Le difficoltà interne, tecniche, della perizia, cominciano nel momento in cui i periti asseriscono che tali lesioni sono «compatibili» (anzi «si accordano») con la «modalità lesiva prospettata in atti».

Per dare questa risposta in modo tale che essa abbia un significato per il giudice, essi infatti sono costretti, primo, a commettere una omissione essenziale per la discussione diagnostica; secondo, a prospettare alla ricerca una impossibilità infondata.

L’omissione consiste nel non dire che le lesioni da precipitazione sono caratterizzate dal fatto che di per sé esse dicono di solito assai poco, se non nulla, sull’evento (suicidio, omicidio, disgrazia) che le ha provocate. Si tratta di una osservazione medico-legale talmente importante che si ritrova in ogni trattato, e sarà quindi necessario citarne qualcuno per esteso[1].

Ponsold, «Lehrbuch der gerichtlichen Medizin» 1957, a pagina 338 così si esprime: «vi è qui da accertare se la caduta dall’alto sia stata accompagnata da svenimento (assenza di coscienza). La caduta dall’alto è di solito una disgrazia o un suicidio. Questo però non si può desumere dal reperto autoptico considerato da solo».

Hauser, «Gerichtliche Medizin» 1957, a pagina 74:

«una morte per caduta dall’alto non si può in generale riconoscere attraverso l’autopsia (tracce di lotta) e quindi nei casi dubbi un sopralluogo è sempre necessario per poter trarre eventuali deduzioni», e più avanti a pagina 75: «…speciali problemi medico-legali possono sorgere se la caduta è avvenuta in un secondo tempo ed è presente uno stato di morte per ragioni interne naturali, o se, essendo presente una sofferenza organica, la caduta è avvenuta per dolore, debolezza o svenimento. Per una sicura valutazione della caduta dall’alto il reperto autoptico da solo non può bastare. Una ispezione in loco e la conoscenza di tutte le altre circostanze sono necessarie per una valutazione definitiva».

Formaggio, «Medicina legale» 1956, a pagina 48:

«…in molti casi che sembrerebbero dovuti a suicidio assai spesso vengono formulate molte riserve con più o meno fondate ragioni. Il perito medico-legale dovrà in ogni caso essere estremamente prudente nel convalidare, in mancanza di elementi di giudizio significativi, l’ipotesi di un suicidio».

Anche questo autore segnala la necessità di una «accurata ispezione della località» ove è avvenuta la precipitazione per stabilire se si tratta di suicidio, disgrazia o omicidio.

Carrara e Coll., «Manuale di medicina legale» 1937, volume I, pagina 441, concludono nel modo seguente la loro trattazione: «dati sicuri o anche di sola probabilità per la diagnosi tra suicidio, omicidio o disgrazia accidentale, non si ricavano, salvo circostanze eccezionali, dal solo esame del corpo del precipitato. Il complesso delle condizioni nelle quali il fatto è avvenuto e delle circostanze extramediche potrà portare qualche chiarimento sul movente della precipitazione».

La risposta completa dei periti al quesito proposto da Caizzi sarebbe quindi dovuta essere: «le lesioni riscontrate sono compatibili anche con una diversa modalità di precipitazione (omicidio-disgrazia), proprio sulla base di conoscenze tecniche sicure», oppure: «il quesito propostoci non ammette una risposta non tendenziosa, da un punto di vista logico e tecnico. Si rende perciò necessario un supplemento di indagine da parte del giudice, volto a chiarire le circostanze extramediche dell’evento (esperimento giudiziale, ecc.)».

Ma i periti fanno il loro mestiere, a volte triste mestiere, e a domanda rispondono, come vuole la legge.

Per sostenere la loro risposta, essi sono per di più costretti a prospettare, come si è detto, una impossibilità infondata. Vale a dire, mentre discutono per alcune pagine sul modo in cui il corpo ha urtato contro il suolo, essi asseriscono che: «è da ritenersi impossibile una ricostruzione assolutamente esatta della cinematica dell’evento».

La finezza del linguaggio e la cautela della formula non bastano a coprire la rinuncia all’indagine: se una ricostruzione assolutamente esatta è impossibile, non per questo è impossibile una ricostruzione sufficientemente esatta. Agli atti esistono descrizioni diverse che consentono per lo meno l’inizio di un processo di ricostruzione della «cinematica», e che esigono quindi di essere confrontate: Pinelli si è tuffato dalla finestra (lo dicono tutti i funzionari di polizia), Pinelli è stato afferrato per un piede (lo dice Panessa), Pinelli è caduto battendo i cornicioni (il triplice tonfo udito da Palumbo). Per i periti Pinelli «avrebbe battuto contro i rami di un albero».

Questa vaghezza lascia aperta, e problematica, l’interpretazione di alcuni reperti fondamentali.

Le «lesioni scheletriche e viscerali produttive della morte» sono «localizzate a livello toracico e addominale».

La massima energia d’urto si è esercitata dunque a livello toracico e addominale. L’interpretazione di questo dato è della massima importanza, ed esso solo avrebbe richiesto l’ispezione e l’esperimento giudiziale, perché l’impatto con il tronco, anziché con il capo o con gli arti, e le conseguenti fratture alle vertebre, alle coste, al bacino, anziché al capo e agli arti, sono più frequenti nel caso della precipitazione di un corpo esanime che negli altri casi di precipitazione, come si rileva nella letteratura medico-legale. A ciò si aggiunga che mancano nel cadavere quelle lesioni indirette, dovute al gioco delle azioni muscolari, che sono un reperto frequente negli arti di persone precipitate in stato di coscienza vigile[2].

Nella perizia si legge inoltre la descrizione di un’area grossolanamente ovolare, sulla superficie posteriore del torace, alla base del collo «di cm. 6×3, nella quale l’epidermide appare lievemente ispessita con maggiore evidenza del disegno reticolare, di colore più chiaro rispetto alla cute circostante che appare violacea per ipostasi: al taglio, con infiltrazioni emorragiche, dell’epidermide e del derma».

Di questo reperto cutaneo non si dà alcuna spiegazione particolare, dovremo quindi ritenere che vada anche esso riferito ad «una azione lesiva di tipo contusivo», come le escoriazioni e ferite lacere ritrovate in altre parti del corpo? Se così è, si tratta di una lesione che, a differenza di tutte le altre, è caratterizzata da ischemia anziché da infiltrazione emorragica dei tessuti: essa ripropone perciò il problema della modalità contusiva che l’ha indotta. Se così non è, allora essa è l’indizio della curiosa tendenza dei periti a limitare il loro pensiero, oltre che la loro azione, alla pura constatazione anatomica. La risposta che i periti danno alla domanda del procuratore è dunque esatta, ma nascendo dalla esclusione di altre risposte equivalenti, e non menzionando la necessità di altre indagini, essa è tendenziosa.

Vediamo ora l’uso che il procuratore ne fa.

A pagina 10 della sua relazione troviamo scritto: «la versione della volontarietà del gesto del Pinelli, sostenuta dai testi presenti e convalidata dai risultati della perizia medico-legale trova ulteriori conferme…» eccetera.

Noi sappiamo che le lesioni riscontrate sul cadavere parlano a favore del suicidio in maniera non superiore, ma forse inferiore, a quella in cui parlano a favore dell’omicidio o della disgrazia. Ma la domanda sapiente del procuratore, a cui ha fatto eco la risposta dei periti, fa sì che il risultato della perizia suoni convalida del suicidio. Il procuratore, con il contributo essenziale dei periti, si trova insomma ad aver costruito oggettivamente una sorta di sillogismo, che potrebbe avere la seguente configurazione:

  1. In taluni casi, le lesioni da precipitazione sono dovute a suicidio,
  2. Pinelli presenta queste lesioni,
  3. Dunque Pinelli si è suicidato.

Non occorre avere approfondito la logica medioevale per rendersi conto che questo modo di sillogizzare è invalido. Per considerare la conclusione («Pinelli si è suicidato») una deduzione corretta, bisognerebbe infatti poter presupporre che in ogni caso le lesioni da precipitazione siano dovute a suicidio.

Ma infine, quali sarebbero le motivazioni di questo suicidio?

Su questo punto il procuratore Caizzi è rapido e sbrigativo: si tratta di una «libera scelta» intervenuta al seguito di un «meccanismo non precisamente individuabile» che si è manifestato in occasione della rivelazione simulata dal commissario Calabresi («Valpreda ha detto tutto»).

Chi si sofferma piuttosto a lungo su questo punto è invece il giudice Amati, ed è anzi questo che caratterizza sostanzialmente il decreto di archiviazione rispetto alla relazione del procuratore (L’asserzione, per esempio, a pagina 52, che «il suicida era fisicamente nella pienezza delle sue forze, come la perizia d’ufficio ha indiscutibilmente assodato», non fa che ripetere, rendendola ancora più «indiscutibile», l’argomentazione sopra indicata dal procuratore).

Colpiscono innanzi tutto alcuni particolari. Tra le motivazioni che secondo Amati possono aver portato Pinelli al suicidio, e che egli viene enumerando secondo una curiosa tecnica di accumulazione, vi sono «la paura di perdere il posto» per i gravi sospetti che si nutrivano nei suoi confronti e per le contestazioni che gli erano state fatte sull’alibi da lui dato a giustificazione dei vari movimenti che egli aveva posto in essere il pomeriggio del 12 dicembre», e la paura di perdere la «generale estimazione dei funzionari delle Ferrovie dello Stato, di cui egli era dipendente, in quanto egli, ferroviere, sarebbe andato a deporre o avrebbe concorso a far esplodere nell’atrio principale della stazione centrale una bomba ed addirittura, prima di partire per Roma, la sera dell’8-8-1969, avrebbe deposto una o due bombe su due treni sostanti sui binari dei marciapiedi 11 o 14…». Di fronte alla immagine di questo anarchico che, sospettato di attentati sui treni, comincia a temere di perdere il posto e insieme la generale estimazione dei funzionari delle Ferrovie, al punto da suicidarsi, bisogna dire che il giudice Amati ha raggiunto una punta di grottesco psicologico difficilmente superabile e forse unica nelle biografie di anarchici. Superata forse soltanto dalla noncuranza con cui, per inquadrare psicologicamente il caso, egli ricorre a vecchi e insoliti testi psichiatrici, la cui validità si potrà misurare dalla seguente illustrazione, che egli cita, del «suicidio impulsivo» (in cui rientrerebbe Pinelli): «Questi (l’impulsivo) deve spesso essere assicurato perfino con collare, per evitare che si morda, mentre non rileva alcuna sofferenza, eppure, lasciato libero, può spaccarsi improvvisamente il cranio o lanciarsi dall’alto, quasi che una furia distruttrice ghermisse o azionasse, alla sua insaputa, i suoi muscoli. Il suo gesto non germina quindi dal delirio, perché non è logico prodotto di un motivo irreale, ma è l’espressione di una scarica nervosa motoria che dissocia il movimento da ogni elementare coscienza».

Quindi un Pinelli che, se prima temeva di perdere il posto, ora è ridotto a furia muscolare esclusa dalla coscienza.

Non è il caso di insistere su queste descrizioni troppo criticabili quanto piuttosto di chiedersi a che cosa esse servano, nel contesto del giudice. Servono ad allineare, in una sorta di registro indifferente, altre circostanze ben altrimenti significanti o indicative di una situazione di violenza morale su cui è imbarazzante soffermarsi. Vale a dire: la rivelazione di Calabresi («Valpreda ha detto tutto») e l’accusa di Allegra («allora sei stato tu a mettere la bomba all’ufficio cambi»).

Entrambi tali affermazioni sono false: la prima, lo sappiamo dal processo in corso. La seconda da una dichiarazione che lo stesso Amati inserisce, in strana forma, nel suo decreto (pagina 48): «ma quando mai si è parlato di una responsabilità del Pinelli nel corso della complicata e lunga istruttoria contro gli attuali detenuti?» (riferimento ai detenuti per gli attentati del 25 aprile).

Ma entrambe sono dichiarazioni che bruciano: tanto è vero che Allegra, nella ricostruzione dei fatti in data 22 gennaio 1970, diretta alla procura della repubblica, cita la frase di Calabresi e tace la propria, e che in data 16 gennaio 1970 alcuni degli agenti presenti alla morte di Pinelli il 15 dicembre, si preoccupano di anticipare la frase di Calabresi di varie ore, creando così un notevole intervallo di tempo tra esse e il descritto suicidio di Pinelli. Il giudice Amati è consapevole dell’importanza di questi elementi, e a differenza del procuratore Caizzi, che glacialmente accenna alla «sorprendente reazione alla simulata rivelazione del commissario Calabresi», dice testualmente: «il suo chock intimo deve essere stato tremendo».

Se c’è stato questo «chock intimo», questa «intima disperazione», che ha portato alla morte di un innocente, se cioè ci vogliamo mantenere nel piano del descritto suicidio, la sua ragione non va ricercata nel temperamento impulsivo o nel timore di perdere il posto, ma nella situazione di sfibramento fisico, di tensione psichica e di violenza morale a cui è stato sottoposto Pinelli per opera dei funzionari di polizia.

Queste sono le conclusioni che si possono trarre dalla lettura del decreto di archiviazione.

Altre e più inquietanti ipotesi sorgono, come abbiamo visto, da un esame accurato del materiale disponibile.

Ma queste non sono le conclusioni e ipotesi che il dottor Amati vaglia nel suo giudizio, e il suo è, appunto, un decreto di archiviazione.

 

L’esame critico è stato presentato in forma ciclostilata l’8 ottobre 1970 durante una conferenza al circolo «Turati» a Milano.

 

 

 

[1] Grassetti miei.

[2] Grassetti miei.

One Comment
    • Gengè
    • 5 Gennaio 2020

    «Ma queste non sono le conclusioni e ipotesi che il dottor Amati vaglia nel suo giudizio, e il suo è, appunto, un decreto di archiviazione».
    Caro Andrea, ogni ragionamento porta, a mio avviso, allo stesso principio: il “Killer Seriale”.
    Ovvero fatto il primo gli altri sono seriali, ovvero ritualmente ripetitivi.
    Le analisi in questo “esame critico” non si discostano da tale principio.
    Per meglio spiegare (e al netto di errori, sottovalutazioni e omissioni): le bombe erano due, ma ne rimane una; le borse altamente coinvolte nella “simpatia” esplosiva erano due (una marrone di vera pelle), ma ne rimane una; i Valpreda erano due (di cui uno sosia) ma ne rimane uno; di rimando i taxi che accompagnarono gli attentatori erano due ma ne rimane uno;… e se si continua si vedrà confermato tale principio.
    Quello a cui mirava il principio è una verità “precostituita”, anche contro ogni ragionevole evidenza (contro cui il cit. principio).
    L’esame critico che non è «…una controperizia, basata, come di solito succede, sulla ricerca di difetti e imperfezioni della perizia precedente…» proprio questo mette in luce…
    “A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire” è un principio metodologico risalente al 1300 ed è il Rasoio di Occam (https://it.wikipedia.org/wiki/Rasoio_di_Occam#Descrizione).
    Quello che dice l’esame critico è che tale “parità di fattori” (per la scienza medica da loro citata etc.) non c’è stata e se non c’è stata è per il “principio” a monte di tutta la vicenda… per una “verità precostituita” che contro ogni evidenza segnasse, con queste morti – anche quella di Pinelli («innegabile commozione» (Amati)… «al centro di vibrate polemiche…») e quelle cadenzate di Brescia e infine di Bologna – il destino “psicologico” dell’Italia.
    Di questa “verità precostitutita” molti sono i genitori ma non si può ignorare che «L’inchiesta sui golpe (Tamburino, Vitalone…), l’inchiesta sulla morte di Pinelli, il processo Valpreda, il processo Freda e Ventura, i vari processi contro i delitti neofascisti… Perché non va avanti niente? Perché tutto è immobile come in un cimitero? È spaventosamente chiaro. Perché tutte queste inchieste e questi processi, una volta condotti a termine, ad altro non porterebbero che al Processo di cui parlo io. Dunque, al centro e al fondo di tutto, c’é il problema della Magistratura e delle sue scelte politiche…» . Chi lo ha scritto ha pagato con la vita e sarà pacifico a tutti che la Magistratura non è un monolite.
    A chi viaggia in direzione ostinata e contraria (e vale per “negazionismo” e altro) la paura non deve ridurre al «civicamente e seriamente zitti»… Insistere, insistere e insistere.
    Un saluto.

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