
Roberto Mazzetti
L’ANTIEBRAISMO ECONOMICO DI GIUSEPPE SESSA
Premessa di Gian Pio Mattogno
Come tutti gli scrittori che in passato hanno osato muovere accuse agli eletti, sempiterni buoni per antonomasia, anche l’antiebraismo economico dell’avv. Giuseppe Sessa all’inizio del XVIII secolo è stato fatto oggetto del consueto campionario di critiche spocchiose.
Nel 1949, sulla «Rassegna Mensile di Israel» appare un breve scritto di Salvatore Foa (Cronache ebraico-torinesi del primo ‘700, RMI, 15 (1949), pp. 529-537), nel quale l’autore così esordisce:
«Vi fu ai tempi di Vittorio Amedeo III – prima semplicemente duca, e dopo la guerra di successione spagnuola, re di Sicilia, sostituitogli poi la corona di Sardegna – un vice Conservatore Generale dell’Università degli Ebrei in Piemonte: l’avvocato Giuseppe Sessa.
«La carica sua lo mise in rapporto frequente con gli Ebrei del Piemonte perché le questioni che si riferivano agli Ebrei erano risolte dal Conservatore Generale, persona sempre del Senato, come ben presto avevano richiesto e ottenuto gli Ebrei stessi.
«Nel 1717 egli ebbe l’idea di pubblicare un Tractatus de Judaeis, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu che, in circa 350 pagine [in realtà le pagine numerate sono esattamente 387 n.d.r.], in folio, trattava, come fosse un grosso manuale, tutto quello che si riferiva alle condizioni giuridiche degli Ebrei (pegni, usure, testimonianze, giuramenti, successioni, privilegi, matrimoni, divorzi, jus hazakà, furti, ricettazione, separazione di rapporti sessuali, bestemmie, salvo-condotti, sicurtà, servi cristiani, poteri dei rabbini, sentenze in lode di Ebrei, e tutto quanto si riferiva a battesimi di ebrei).
«Il Sessa si piccava di erudizione; per cui grandissimi i riferimenti ad altri autori di tutti i tempi che si fossero occupati di quelle questioni, seguendo decisioni ed anche disposizioni di altre parti che non fossero il Piemonte.
«Certo che, nella sua ignoranza di cose ebraiche, ricorda testi pieni di assurdità specie quando vuol riferirsi a testi ebraici, specie rituali e talmudici, ma per dimostrare certe conoscenze si riferisce al libro sui Riti degli ebrei del nostro Leone da Modena; attestazione del grande interesse che aveva destato quest’opera principalmente tra noi Ebrei in Italia» (p. 529).
Foa definisce il libro del Sessa «uno zibaldone, a carattere decisamente avverso agli Ebrei, con la raccolta di tutte le calunnie che potevano uscire da menti retrive della reazione cattolica, a cui è solo buon testo quanto era uscito dalle disposizione milanesi di S. Carlo Borromeo e dei papi romani del suo tempo; la somma di tutto quanto il reazionario ‘600 è incensatorio verso i principi di casa Savoia per esaltarli nelle loro larghezze verso gli Ebrei, specie quando quei principi si discostavano in certe cose dalle disposizioni impossibili dei papi» (pp. 529-530).
Il Sessa, aggiunge, rappresentava l’opinione dominante nel Piemonte sugli ebrei ed a lui si ispirarono le disposizioni «ultra retrive» dei ministri che guidarono la politica di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice e dei primi tempi di Carlo Alberto.
Peccato che l’autore non specifichi quali siano i testi pieni di assurdità e le “calunnie” in relazione al Talmud.
E naturalmente tutti gli ebrei piemontesi dediti ad attività economiche erano persone di specchiata moralità!
Anni dopo sulla stessa rivista ebraica Enzo Levi rincarava la dose.
Il libro del Sessa è «traboccante di fandonie antisemite» e di «grossolane menzogne» (Lo “Jus Kazagà”in Piemonte, RMI, 43 (1977), p. 159 n.).
Ma neppure in questo caso l’autore si degna di indicare quali siano queste presunte fandonie e menzogne. Nulla, nello specifico, sull’usura ebraica fortemente stigmatizzata dal Sessa.
Ma tant’è. Guai a toccare il nervo scoperto dell’usura ebraica, come dimostra il tentativo della Sinagoga nostrana di impedire la diffusione tramite Amazon di un mio scritto sugli usurai ebrei nel medioevo e nell’età rinascimentale.
Il libro del Sessa, dedicato a Vittorio Amedeo, è scritto in latino, ad eccezione delle Varie, e singolari osservazioni (pp. 271-302), da cui sono tratti i brani riportati da Mazzetti, ed altre pagine.
Diverse pagine del Tractatus sono state tradotte in inglese da Kenneth Stow, della Haifa University of Israel (cfr. Early Modern Workshop: Jewish History Resources. The Jews and Ius Commune, Fordham-University, research.library.fordham.edu).
———————————————————-
(Orientamenti antiebraici della vita e della cultura italiana. Saggi di storia religiosa, politica e letteraria, Modena, 1939, pp. 62-65)
Per l’antiebraismo tradizionale teologico la soluzione politica della questione ebraica è subordinata alla soluzione religiosa, nel senso che abbiamo visto spiegato chiaramente dal Carboni [Francesco Carboni, autore del Flagellum Hebraeorum super iudaicam perfidiam (1672) e de Le piaghe dell’Ebraismo (1674) n.d.r.].
Ora, è sufficiente questa impostazione del problema?
Non è da credere che solo l’aspetto religioso e teologico della questione ebraica sia stato studiato dai filologici e pensatori italiani.
La questione ebraica, come quella che si concreta anche in una problematica economica, giuridica e politica ha attirato, anche per questo lato, l’attenzione degli studiosi nostri.
Riportiamoci al Tractatus de Judaeis eorum privilegiis, observantia , et recto intellectu scritto da Giuseppe Sessa, vice conservatore generale della Università degli ebrei di Torino, patrono delle cause nel senato pedemontano, ed edito, pure a Torino, pei tipi di Mairesse e Radix, nel 1717.
Può essere una buona introduzione a quest’opera questa “elegia” che si trova in una delle prime pagine, non numerate, dal Tractatus:
«Judaeos varios, opus hoc sanare videtur,
Ipsos dum clare, quae fugienda, docet.
Detegit errores, fraudes, mendacia et artes,
Usuras, astus, crimina, furta, dolos.
Detegit et mores, legem, ritusque solemnes,
Unde hic caveat quisque fidelis habet.
Hic habet et iudex ensem, quo solvere possit
Hebraeas lites. Hic Habet actor opem.
Hic datur Hebraeis lumen, quo caelica cernant.
Hic datur ut possint noscere, amare fidem.
Ergo adeas sensatum opus. Astra, Astraea, Quirites,
Sessa tibi debita serta dabunt».
Lo spirito del Tractatus risulta chiaro da questo sonetto, che compare, verso la fine dell’opera:
«Già dieci e sette etadi in gran sventura,
O popolo infelice, involto gemi,
E percosso dal Cielo, oimè non temi,
Anzi in faccia al gastigo il cor s’indura,
L’orribile medusa è l’empia usura,
Che ti rende insensato ai mali estremi,
E fa, che in pene il Punitor non temi,
Fatta in te la perfidia omai natura..
Se allor, che incensi al vitel d’or porgesti,
Ti fu con la sua polve il cor purgato,
Or luce all’alma il tuo vil fango appresti.
E se cotanto usureggiar t’è grato:
Deh adora il Redentor, che già uccidesti, E sia la tua fortuna il tuo peccato» (Op. cit., p. 321 [recte: p. 332]).
Nel suo libro il Sessa non si propone di studiare il diritto naturale, o delle genti, o divino o politico degli antichi ebrei ma solo le questioni ebraiche, economiche e giuridiche, che interessano il foro sì cesareo che pontificio.
Non è a ritenere che l’antiebraismo del Sessa sia dominato soltanto da, più o meno critiche, promesse teologiche tradizionali. Fermentano in lui anche queste ma si ravvivano però di esperienze, di prove, di dati che hanno innegabile efficacia probativa.
Il vero si è che se l’antiebraismo della tradizione teologica cristiana poteva essere discusso o anche negato, non pare potesse o possa essere negato l’antiebraismo che si appoggiava alla considerazione realistica della vita economica.
La vita feneratizia e commerciale, in cui s’esprimeva tutta la vita pratica degli ebrei, era troppo sovente vita d’astuzia, di compromessi, di strozzinaggi, di latrocinii, di oppressioni: era la vita capitalistica, ante litteram, e, peggio, una vita capitalistica sotterranea, oscura, senza effettivi e dominanti possibilità di controlli e chiarificazioni.
I documenti del Sessa sono, a questo proposito, splendenti di luce meridiana, sicché il suo antiebraismo è, sovente, principalmente una ribellione al precapitalismo esoso e odioso degli ebrei.
Vien anzi fatto di pensare, leggendo il Sessa, che tutto l’antiebraismo medievale e molta parte di quello moderno anziché una diabolica espressione di odio teologico o frutto di atroci pregiudizi religiosi non sia che una, per molta parte, giustificata rivolta contro la vita economica ebraica.
Il liberismo, figlio del liberalismo moderno, poteva certo sognare una redenzione umana e liberatrice di quel peculiare, antiumano precapitalismo, ma ciò non toglie che non fosse pure espressione di razionalità quell’antiebraismo che si scagliava contro le usure ebraiche, celebrava i monti di pietà, e condannava gli ebrei usurai, feneratori, commercianti.
Melchiorre Gioia che riconosceva ed esaltava la ragione del prevalere dei banchi feneratizii ebraici sui monti di pietà si abbandonava al suo ottimismo liberistico più che a una realistica e umana considerazione delle cose. Si leggano, invece, attentamente le osservazioni del Sessa sul prevalere degli ebrei sulla vita commerciale dei cristiani e si vedrà che quasi mai quel prevalere era sinonimo di superiore capacità morale (pp. 271-302).
È giuocoforza riconoscere che alla base di quel successo stavano tendenze della razza, ma anche e soprattutto – come riconosceva lo stesso Sombart – fondamentali e dominanti influenze religiose.
Sotto questo aspetto, la condanna del Talmud fatta dal Sessa (pp. 303 sgg.); la condanna del Talmud, come quello che non proibisce ma raccomanda l’odio e il disprezzo verso i non correligionari, e celebra, al di sopra di ogni altra, la vita feneratizia e commerciale e sospinge all’usura, acquista una logica attendibilità.
Gli usurai, proclama il Nostro, vengono a buon diritto chiamati lupi, divoratori delle ricchezze altrui; essi stanno sempre preparati ad esercitare l’usura come la meretrice nel postribolo sta preparata a vendere la scarna gioia della sua carne.
Per la sua realistica considerazione delle cose, il Sessa non può credere alla promessa del ritorno d’Israele; per questo scrive che, la salute eterna degli ebrei essendo cosa disperata, la Chiesa non prega e non si cura della loro salute e che per questa ragione fu dai Sommi pontefici e dai principi loro concesso l’esercizio delle usure ebraiche.
Per questa sua conoscenza ed esperienza il Nostro invoca dai principi, a tutela dei cristiani poveri (ed anche degli ebrei poveri) leggi severe contro le troppe odiose esorbitanze d’Israele, per quanto, poi, non voglia rinunciare mai a quello spirito di carità, di equità e di tolleranza in cui egli crede stia il meglio dello spirito cristiano.
____________________________
(Giuseppe Sessa, Immoralità della vita economica ebraica (Tractatus de Judaeis, Torino, 1717, pp. 274-282), in: R. Mazzetti, L’antiebraismo nella cultura italiana dal 1700 al 1900. Antologia storica, Modena, 1939, pp. 3-8, con varianti grafiche rispetto all’originale).
Già ogn’uno sa, che il Monte di Pietà fondato, e amministrato dalla Molto Veneranda Congragatione di S. Paolo composta di soggetti tanto riguardevoli per la loro insigne Pietà, e indicibile zelo non deve esser deluso, ne defrodato in modo alcuno nel suo Santo, e Pio Istituto, quale come attesta la celebre Historia di S. Paolo (Seminario di tante belle opre) nella parte prima Opera quarta foglio 70, fù unicamente eretto per servire e soccorrere di denaro li Cristiani, e Cittadini bisognosi senz’alcun menomo interesse, avaria, o spesa, mediante la cautela di cose, e effetti mobili, secondo le regole saviamente prescritte per conservatione di detto Monte, e il fine principale, che si proposero li Religiosissimi fondatori di detta opera, fù d’esimere li Cristiani dal grave incarco delle usure giudaiche, come letteralmente s’accenna in detta Opera quarta nel & questi motivi.
Et per altro sospettandosi, anzi sendosi scoperto esservi alcuni Hebrei tanto temerari, e scelerati, quali senz’alcun contegno si sono fatto, e fanno lecito per mezzo di persone vili, e poco timorate di Dio, quantunque Cristiane, o almeno battezzate, di mandar ad impegnar appresso detto Monte di Pietà li loro mobili, e effetti, e eziandio altri già à medemi impegnati da Cristiani, per quali di già ne riscuodono 18 per cento da Cristiani padroni di detti pegni, e in questa forma, li disgraziati fanno cessare quel sussidio, e aiuto,
semplicemente destinato per soccorso de Cristiani, e Cittadini bisognosi; Onde non solo non s’ottiene il bramato fine, qual è d’impedir per quanto si può l’usure Hebraiche, per mezzo delle quali sono li poveri Cristiani suffocati.
Ma quel che è peggio quelle in questa guisa si vengono a commettere da medemi Hebrei con tanto spreggio, e discapito di detto Monte Pio col dinaro di detto Monte. Eccesso veramente grave, e degno di rigoroso castigo, a misura della gravezza del delitto, qual involve un furto qualificato!
Cresce, e si rende via più detestabile detto eccesso, se si riflette, che a tenor delle regole di detto Monte, ne meno si può imprestare il denaro di dett’Opera, quando fosse per somministrarsi a persone, quali fossero per ispenderlo in mal uso, o pure per mercantare, giuocare, o per qualche cagione viziosa, e disonesta sotto pena della perdita del pegno, applicabile al detto Monte, come espressamente si legge stabilito fra le belle regole d’esso Monte nella parte 2. cap. 2 n. 2.
Et se li Sommi Pontefici, come s’è accennato per avanti al &. 1, hanno stimato degno, e reo di pena corporale, quell’Hebreo, che osa valersi di denaro de Cristiani per esercitar l’usura hebraica, partecipandola al medemo Cristiano; Si lascia giudicare quanto incomparabilmente sia più grave, e enorme delitto quello, che si commette da un Hebreo, qual si serve di danaro d’una Opera Pia, e ne riscuote per mezzo d’esso l’usura giudaica con tanta lesione, e pregiudicio de’ Cristiani bisognosi, e supplantatione di detto Monte di Pietà.
Perciò resta necessario, e indispensabile fra le altre cautele, che si puonno pratticare per sradicare l’abuso sì detestabile provedervi con procurar d’ottenere dalla inalterabile Giustizia, e impareggiabile zelo di S.S.M, Editto prohibitivo a qualsiasi Hebreo di qualonque età, sesso, e condizione di non valersi, ne di servirsi del dinaro di detto Monte, meno servirsi, tanto direttamente, che indirettamente di Cristiani di qualsiasi sesso, età, condizione, per mandar ad impegnar li loro mobili, e effetti appresso detto Monte di Pietà sotto gravi pene anco corporali all’arbitrio di S.S.M. secondo le circostanze de casi, e havuto riguardo alle qualità dlle persone sì delli Hebrei, che Cristiani, quali osassero di prestar loro opera per detto effetto.
Et in questi casi attesa la difficoltà della prova, sarebbe bene privileggiarla deferendo alla depositione d’un testimonio solo, purché fosse degno di fede all’arbitrio dell’Eccellentissimo Senato, e secondo le circostanze come sopra.
(…)
Per forma de’ Privilegi delli 15 Decembre 1603, già tante volte mentovati, ed al Cap. 2 d’essi vengono tollerate le usure ag’Hebrei ristrette a 18 per 100 l’anno, e per ogni mese alla ratta suddetta, con dichiarazione, che occorrendo farsi prestito sino alla somma d’un mezzo scudo ragionato a fiorini nove, mediante il pegno, qual venisse dal debitore a riscuotersi fra otto giorni, non si possa pigliar’alcun’interesse per detta somma, né da essa a basso, e passando li otto giorni lo potranno esiger per la metà del mese, ma passando li 15 giorni se li permette di poter pigliar per tutto il mese.
Ma quando si prestasse da mezzo scudo in sopra, riscuotendosi il pegno fra 15 giorni, resta stabilito che non possano prendere l’interesse, salvo per la metà del mese, e passando li 15 giorni possano pigliar l’interesse per tutto il mese, e così di mese in mese seguentemente osservando questa distinzione.
Sono pure per forma di detto Cap. 2, esortati detti Hebrei ad aver considerazione alle persone miserabili, ed alle usure di longo tempo, che eccedino l’anno; e trovandosi, che in parte alcuna si venisse e contraffare a detto Capitolo; si prescrive, che il contravventore resti privo, tosto che avrà contravenuto, dell’utile, che era per ricevere dal prestito, oltre la pena del quadruplo, ed il padrone tenuto per il servitore, e famiglia sua.
Questa provisione è, come ognuno vede, regolata alla giustizia, ed equità, e ricompensato largamente tutto il danno, che potesse sentir l’Hebreo, con non esiger’alcuna usura per li otto giorni, fra quali si venisse a redimer il pegno, o pure passando li otto giorni, solo per la metà del mese, è ricompensato, dissi, dal maggior, e palpabile vantaggio, che risente l’Hebreo Banchiere, mentre passando li quindici giorni dal dì del pegno, nulladimeno viene per ogni sovrappiù di giorni otto conseguire l’usura per la metà del mese, e per qualsiasi eccesso di giorni quindeci, conseguire l’usura hebraica per l’intero mese.
E pure non passa giorno dell’anno, tolto il Sabato, giorno festivo di detti Hebrei, che in dispregio di detto sì provido stabilimento, non facciano esclamar le persone, quali giornalmente oppresse dalla necessità vanno impegnando li loro effetti nelle mani de’ medemi per somme, e minute, e più cospicue, del che sono continue le querele de’ Cristiani.
Il che proviene non meno dalla natural’inclinazione d’essi Hebrei in non obbedire alle giuste leggi de’ loro Sovrani, quanto all’innata loro avarizia, ed ingordiggia, da cui fomentati reccano a gloria, e virtù l’inghiottire le sostanze de’ poveri Cristiani, già oppressi dalla miseria, e schiavi della necessità.
Oltre che di rado simili contese arrivano alla notizia de’ Giudici, che li ponno contenere ne’ limiti del dovere, ed obbligarli all’osservanza di detto Cap. 2 merceché li Cristiani affatto ignoranti di detto stabilimento, si lasciano convincere dalle false asserzioni di essi Hebrei, a’ quali non mancano termini, e parole per insinuarli, che cominciato il mese, loro sia dovuta l’usura dell’intero mese, e li poveri Cristiani, perché o forastieri, quali non hanno il modo di soggiornare, o non le comple per la modicità di ciò si tratta, o perché s’affidano a quanto le dicono detti Hebrei, di natura loro abbondantissimi di parole, e tutti uniti a danni de’ Cristiani, o finalmente perché non tutti sanno a chi raccorrere, e perciò cedono per lo più alle ingorde brame di detti Hebrei, e vogliosi di riscuottere il loro pegno, non badano alla ragione, che le compete per la moderazione di dette usure in ordine al tempo, per cui elle puonno essere dovute.
Ed in questa, ed altre diverse forme riesce a queste arpie d’involar le sostanze de’ Cristiani, che ricorrono a’ loro teloni, quali per sottrahersi delle necessità, e miserie, ne incontrano delle maggiori.
Onde fuorché gli Hebrei dell’anno 1603, tempo che li Reali Sovrani di Savoja le concessero li Privilegi, e cominciarono a formar’Università, fossero di miglior tempra, e di natura più dolce di quella sieno di presente, stimerei sovverchio il raccomandare a’ medemi, come fece quel Grande Heroe, e Religiosissimo Prencipe Carlo Emanuele I, con esostare detti Hebrei d’aver considerazione alle persone miseriabili, ed alle usure di longo tempo eccedenti l’anno.
Certissimo gli è, che pretendere che l’Hebreo abbia compassione d’un Cristiano, è l’istesso che pretendere dolcezza ne’ Mastini, mansuetudine nelle Tigri, o nelle Pantere, tenerezza ne Macigni, e m’avvedo benissimo, che quel Gran Prencipe non fé riflesso, che gl’Hebrei non ponno usar’altra carità a’ Cristiani, che sono membri, salvo quella che usorono verso Gesù Cristo loro Capo, verso li Profeti, ed Apostoli, tutti da loro con strazi, e fieri martiri privati miseramente di vita.
Leave a comment