
IL CASO GARLASCO
Dal ragionevole dubbio all’irragionevole certezza
La prospettiva di questo scritto non è giuridica, ma storica. Esso si basa essenzialmente sulle sentenze, in particolare sulla sentenza definitiva di condanna di Alberto Stasi, che però non viene esaminata dal punto di vista processuale, bensì da quello logico-argomentativo e metodologico. La differenza non è irrilevante. L’avvocato e il magistrato sono vincolati alla sentenza definitiva perché rappresenta la decisione finale irrevocabile, non più soggetta a impugnazioni. Nella sfera mediatica essa è considerata una verità assoluta, intangibile, indiscutibile, con una singolare confusione tra verità giudiziaria e verità storica (“è scritto nella sentenza, dunque è vero!”), che qui viene fermamente respinta.
Lo scopo di questo scritto non è infatti quello di dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi, ma di verificare la coerenza logica e la veridicità delle accuse che hanno determinato la sua condanna.
La discussione critica che qui viene esposta verte unicamente sui fatti e sugli argomenti addotti dall’Accusa (i pretesi indizi precisi, gravi e concordanti), termine che accomuna il Pubblico Ministero, il Procuratore Generale e la Parte Civile.
1) Antefatti
Il corpo di Chiara Poggi fu rinvenuto da due carabinieri in servizio presso la Stazione di Garlasco, il brigadiere Andrea Serra ed il carabiniere scelto Gaetano Moscatelli, poco dopo le ore 13.50 del 13 agosto 2007, su segnalazione di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, che si era recato presso la suddetta stazione e aveva riferito di averne trovato il corpo in casa, dopo aver scavalcato il muro di cinta della villetta Poggi.
Egli fu da subito l’unico indiziato e fu rinviato a giudizio. Il processo di primo grado si svolse nel 2009 davanti al Tribunale di Vigevano; la sentenza, che fu pronunciata il 17 dicembre dal Giudice dell’Udienza Preliminare Stefano Vitelli, assolse Alberto Stasi (nelle citazioni: Sentenza).
La sentenza fu appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dal Procuratore Generale e dalle Parti Civili. La Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2011, confermò il verdetto di primo grado (nelle citazioni: Appello).
Il Procuratore Generale e le Parti Civili ricorsero allora in Cassazione. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 18 aprile 2013 annullò la sentenza di assoluzione (nelle citazioni: Cassazione) e si giunse al processo di Appello-bis, che, con sentenza del 17 dicembre 2014, portò alla condanna di Alberto Stasi (nelle citazioni: Appello-bis).
Il 30 aprile 2015 la Difesa del condannato presentò ricorso (nelle citazioni: Ricorso), che però fu rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 12 dicembre 2015. Il 19 marzo 2021 la Corte d’Appello di Brescia respinse l’istanza di revisione presentata dalla Difesa di Stasi in data 2 dicembre 2020 (nelle citazioni: Cassazione, 2021).
Nell’immediato, i due indizi principali contro Stasi a disposizione degli inquirenti erano le tracce insanguinate di scarpe con suole a “pallini” trovate sulla scena del delitto e la bicicletta nera, appoggiata sul muro dell’abitazione della famiglia Poggi, che fu subito associata all’assassino.
La Corte di Assise d’Appello di Milano, che sancì la condanna definitiva di Alberto Stasi, nell’udienza del 17 dicembre 2014 scrisse quanto segue:
«La Corte ha infatti preso atto delle molte criticità di alcuni degli accertamenti svolti, riconducibili ad errori e negligenze anche gravi, e non solo all’inesperienza, degli inquirenti» (p. 76).
Criticità, errori e negligenze gravi si riscontrano già riguardo alla bicicletta, la cui storia processuale incredibile merita una esposizione approfondita.
2) C’era una volta una bicicletta, anzi due, anzi nessuna
L’indizio della bicicletta proveniva dalle dichiarazioni di due testimoni, Franca Bermani e Manuela Travain. Sulla prima, la sentenza di primo grado dice:
«In sede di sommarie informazioni rese in data 13 agosto 2007 ore 18.30 Bermani Franca (madre di Pisati Maria Carla vicina di casa della famiglia Poggi) dichiarava che quella mattina intorno alle ore 9.10 si recava nei pressi dell’abitazione della figlia a bordo della propria bicicletta (che poi lasciava fuori a ridosso del cancello di ingresso dell’abitazione della Pisati con il cavalletto inserito) per dare da mangiare ai gatti della figlia che si trovava in vacanza. In quell’occasione la Bermani notava una bicicletta da donna di colore nero di cui ricordava il particolare di una sella molto alta, delle molle cromate ben visibili sotto la stessa e della presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla. La Bermani precisava di avere un ottimo ricordo di tale bicicletta al punto di essere in grado di riconoscerla qualora l’avesse rivista.
In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 25 agosto 2007 la testimone confermava quanto dichiarato nell’immediatezza dei fatti, precisando a verbale quanto segue: la bicicletta si trovava appoggiata sul muro di cinta dell’abitazione dei Poggi a ridosso del cancello pedonale; la sella presentava le molle cromate ben in evidenza ed era estratta dal telaio; la bicicletta era di tipo femminile in quanto la parte del telaio che dallo sterzo porta alla parte sottostante la sella era curva verso il basso e non rettilinea come per i modelli maschili; la bici era di colore nero e presentava un portapacchi sul parafango posteriore del tipo a molle. La testimone dichiarava di non avere visto la parte anteriore né tanto meno la marca della bicicletta: la quale, comunque, non aveva il copri ruota posteriore in plastica né in retina» (Sentenza, p.131).
«In sede di audizione testimoniale, Bermani Franca dichiarava quanto segue. Alle ore 9.10 arrivava in via Pascoli davanti all’abitazione della figlia, posava la propria bicicletta sulla strada azionando il cavalletto. In quel momento notava dinnanzi a lei a pochi metri una bicicletta da donna di colore nero appoggiata al muro di recinzione dell’abitazione dei Poggi a ridosso del cancello pedonale; ricordava con sicurezza che si trattava di una bicicletta da donna in quanto aveva notato che il telaio era curvo verso il basso e non aveva il cestino davanti, mentre aveva un portapacchi sul parafango posteriore del tipo a molle» (Sentenza, p. 133)
La testimone ribadì di aver visto «appoggiata nei pressi … dell’abitazione di Poggi Chiara una bicicletta da donna … che aveva la sella molto alta … del tipo con le molle cromate ben visibili e sopra il parafango della ruota posteriore notavo un portapacchi di piccole dimensioni, di quelli che si alzano con la molla» (Appello, p. 127).
Nelle sommarie informazioni testimoniali del 25 agosto, la testimone precisò che la bicicletta non aveva il cestino e che il portapacchi posteriore era cromato (Ricorso, p. 13).
Le dichiarazioni della testimone Travain sono riassunte come segue.
«In sede di sommarie informazioni testimoniali rese in data 17 agosto 2007, Travain Manuela (domiciliata a Garlasco in via Pascoli n. 26, dunque presso la stessa via a fondo chiuso ove vive la famiglia Poggi) riferiva che il giorno dell’omicidio o il venerdì precedente, passando davanti all’abitazione dei Poggi, notava il cancello d’ingresso aperto ed una bicicletta nera da donna posteggiata davanti all’ingresso della medesima.
In data 14 settembre 2007 Travain Manuela precisava di non ricordare il giorno ma di aver visto, transitando in macchina, davanti all’abitazione dei Poggi una bicicletta da donna di colore nero, senza cestino anteriore né portapacchi a molla posteriore né copri raggi a tessuto o corde: bici notata appoggiata con il pedale al marciapiede dalla parte dell’abitazione dei Poggi» (Sentenza, p. 137).
Dall’analisi dei tabulati telefonici relativi al cellulare della testimone, fu accertato che il giorno era proprio il 13 agosto 2007.
La testimone Travain, «risentita alle 19.15 del 25/8 specificava ulteriori dettagli, ovvero che la bicicletta era appoggiata col lato destro del manubrio sul muro di cinta e senza cavalletto. Confermava la presenza di molle sotto la sella e del portapacchi a molle sul parafango posteriore» (Appello-bis, p. 99).
Da queste due testimonianze risulta che la bicicletta in questione era:
1) da donna
2) di colore nero
3) con visibili molle cromate sotto la sella
4) con un portapacchi a molla sopra il parafango posteriore
5) senza cestino anteriore.
La Bermani aveva osservato la bicicletta da dietro, da breve distanza («saranno stati dodici passi») (Appello, p. 203) ‒ ossia all’incirca 7-8 metri, che per il Procuratore Generale diventarono 15 metri (Appello, p. 203), errore ribadito nella sentenza definitiva (Appello-bis, p. 106) ‒, ma ne aveva visto bene anche il manubrio.
La Travain l’aveva vista dal davanti e aveva escluso la presenza di un cestino, come aveva fatto anche la Bermani.
Queste erano dunque le caratteristiche della bicicletta vista dalle due testimoni.
La sentenza definitiva dice che «Alberto Stasi, nelle prime sit [sommarie informazioni testimoniali] rese alle 16 il 13/8 in caserma (verbale chiuso alle 19.30), a domanda rispondeva di avere a disposizione 3 biciclette. Una bicicletta classica da uomo di colore bordeaux metallizzato, una bicicletta da donna di colore argento ed una bicicletta piccola ripiegabile di colore rosso metallizzato» (Appello-bis, p. 97).
Il padre di Stasi, sentito alle ore 19.30 del 13 agosto dal maresciallo Marchetto e dal brigadiere Pennini, dichiarò che la famiglia possedeva le tre biciclette summenzionate, che tenevano nel garage di casa, inoltre «una da donna di colore nero, in ottimo stato di cui non ricordo la marca, con un cestino in vimini montato sul parafango, che teniamo nel magazzino della ditta».
La madre di Stasi, interrogata alle ore 21 del 13 agosto, confermò ciò che aveva dichiarato il marito, ma attribuì, erroneamente, il colore nero alla bicicletta da donna che si trovava nel garage di casa (per il resto descritta in modo identico) invece che grigio chiaro; anch’ella menzionò «una [bicicletta] da donna di colore nero e grigio, in ottimo stato di cui non ricordo la marca, con un cestino in vimini di colore nero montato sul parafango, che teniamo nel magazzino della ditta di mio marito» (Appello-bis, pp. 96-97).
Il magazzino si trovava a circa 1 km dall’abitazione.
Il giorno dopo, il 14 agosto, alle 9.10, il maresciallo Marchetto si recò al negozio della famiglia Stasi e visionò la bicicletta nera da donna descritta sopra che vi si trovava (Appello, p. 127).
«Nel frangente ‒ informa la sentenza definitiva ‒, come riportato nella Relazione di servizio da lui redatta, constatava “che la bicicletta visionata non corrispondeva alla bicicletta indicata nel verbale di sommarie informazioni rese dalla signora Bermani Franca, in quanto non aveva le molle sotto la sella e sul parafango anteriore era posizionato un cestello di vimini”» (Appello-bis, p. 98).
Queste affermazioni erano perfettamente aderenti alle dichiarazioni della testimone Bermani (e anche a quelle della testimone Travain), dunque erano processualmente veritiere.
In base alle constatazioni summenzionate, il maresciallo Marchetto non ritenne necessario sequestrare la bicicletta in oggetto.
Egli fu audito il 30 ottobre 2009 e spiegò per quali ragioni non aveva effettuato il sequestro della bicicletta:
«Essa, a differenza di quella descritta dalla teste Bermani, non presentava sotto la sella (cfr. trascr. ud. cit. pag. 51) le molle cromate descritte dalla testimone, ed inoltre non aveva “dietro al sellino … questo mollettone che di solito serve per fermare il giornale, per fermare la spesa” (cfr. pag. 55). Insomma, conclude il Maresciallo, in “quella da donna dentro l’officina c’era il cestello davanti, e sul retro della bicicletta non c’era nulla. Sulla bicicletta descritta dalla Bermani dovrebbe trovarsi questo portapacchi, pseudoportapacchi a molla dietro, cosa che sulla bicicletta di Stasi non c’era” (cfr. trascr. cit. pag. 57)» (Appello, p. 127).
A questo punto comincia il teatro dell’assurdo. Il maresciallo Marchetto fu imputato di falsa testimonianza dal Giudice delle Indagini Preliminari di Pavia (Appello-bis, p. 30, 56) e il 30 dicembre 2016 fu condannato a 2 anni e 6 mesi. Dunque egli avrebbe sviato le indagini… dicendo la verità!
Inspiegabilmente, dunque, la Cassazione obiettò che, da parte del giudice di primo grado,
«si è riconosciuta attendibilità al teste maresciallo Ma.[rchetto], autore di una testimonianza, contenente un inequivoco giudizio sulla corrispondenza della bicicletta direttamente visionata, in data antecedente alla sua deposizione, con quella descritta dalla teste Be.[rmani], e corrispondente come macrodescrizione a quella indicata dalla teste T.[ravain], cui, come all’altra teste, non è stata sottoposta per l’esame la visione, nè diretta nè riprodotta fotograficamente, della bicicletta» (Cassazione, p. 86),
pur essendo un dato certo, come sottolineò la Difesa di Stasi, che nessun «rappresentante della pubblica accusa ha mai sostenuto che la bicicletta vista dalla teste Be.[rmani] fosse da ricondurre a quella ispezionata dal maresciallo Ma.[rchetto]» (Cassazione, p. 51), anzi, come sarà chiarito subito, l’Accusa sosteneva che tale bicicletta fosse (“macrodescrittivamente”) quella da uomo.
È inoltre falso che il maresciallo Marchetto avesse visionato la bicicletta in questione «in data antecedente» a quella della deposizione della testimone Bermani, perché questa, come si è rilevato sopra, ebbe luogo il 13 agosto alle ore 18.30, dopo di che, alle ore 19.30, il maresciallo Marchetto, insieme al brigadiere Pennini, sentì il padre di Alberto Stasi e solo l’indomani mattina, il 14 agosto, alle ore 9.10, visionò la bicicletta nel negozio della famiglia Stasi.
Di fatto, questo presunto sviamento delle indagini si risolse a totale discapito di Stasi, perché, se la bicicletta nera che si trovava nel magazzino del padre il 14 agosto fosse stata sequestrata (e nulla avrebbe impedito al Pubblico Ministero di ordinarne il sequestro), e fosse stata mostrata alle due testimoni, sarebbe scomparsa immediatamente dal processo, perché non corrispondeva affatto alla loro descrizione.
Infatti, «per il Gup [Giudice dell’Udienza Preliminare] il mancato sequestro di quest’ultima non costituiva elemento rilevante, considerata la differente descrizione da parte della teste…» (Appello– bis, p. 9).
Il secondo atto del teatro dell’assurdo fu che gli inquirenti, invece di sequestrare questa bicicletta, che perlomeno era da donna, il 20 agosto sequestrarono inspiegabilmente quella da uomo!
Dalle analisi effettuate, risultò che sui pedali (con la limitazione esposta sotto per quanto riguarda l’uso del plurale) fu trovato il DNA di Chiara Poggi e 5 tracce pretesamente riconducibili a sangue (su questo punto si ritornerà subito).
Il 24 settembre Stasi fu sottoposto a fermo. La richiesta di convalida del 26 settembre «si basava, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sui seguenti elementi: la dedotta presenza di sangue di Chiara Poggi su entrambi i pedali della bicicletta da uomo di colore bordeaux marca “Umberto Dei”;…» (Sentenza, p. 4). Ciò non corrispondeva al vero. Come sarà chiarito subito, la presenza di sangue non fu “dedotta”, ma congetturata, per di più non era lecito affermare che il sangue fosse stato trovato «su entrambi i pedali», perché fu effettuato un unico prelievo bilaterale (Sentenza, p. 116).
Ovviamente, la regola, o meglio la banale evidenza, che né il DNA, né una traccia di sangue ha stampigliato il giorno e l’ora in cui sono stati rilasciati, vale per tutti tranne che per Stasi, sicché il DNA e il presunto sangue di Chiara Poggi divennero quelli della vittima.
Ciò richiedeva un ulteriore atto del teatro dell’assurdo: collocare la bicicletta da uomo in questione in prossimità della scena del delitto al posto di quella da donna vista dalle testimoni Bermani e Travain. Appunto ciò fece l’Accusa, sebbene la Bermani lo avesse escluso categoricamente:
«Il Tribunale mostrava, dunque, alla testimone la fotografia della bicicletta Umberto Dei Milano in uso ad Alberto Stasi ritratta a pag. 94 della relazione tecnica dei RIS datata 16 novembre 2007: la Bermani, la quale dichiarava di ricordarsi ancora bene della bicicletta vista quella mattina, escludeva con sicurezza che si trattasse di quella mostratale in fotografia, evidenziando fra l’altro la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone), dei copri ruota posteriori (neri e non marroni).
Ebbene, le dichiarazioni complessivamente rese dalla testimone sono ragionevolmente attendibili» (Sentenza, p. 133)
La sentenza di Appello confermò:
«La Bermani in sede di riconoscimento fotografico non mostra alcuna esitazione. La sua risposta alla domanda se la bicicletta che vide la mattina del 13 agosto corrispondeva o meno alla foto della bicicletta di Stasi è la seguente: “No, neanche per sogno, neanche per sogno” (cfr. trascr. ud. 14 giugno 2009 pag. 184).
Alla Parte Civile si rivolge come segue: “Ho visto il di dietro, però ho visto il manubrio (cfr. pag. 213). Poi nuovamente ricorda le molle della sella della bicicletta ed il colore del portapacchi. Subito dopo aggiunge: “Guardi che ce l’ho davanti agli occhi, come se fosse stato quel giorno là”. Ed ancora: “Niente, il manubrio neanche a parlarne perché il manubrio l’ho visto bene”.
La testimone mostra dunque di essere spontanea e sicura: “La differenza adesso io non sono capace di spiegarle, qui non avete una bicicletta quella lì… Questa, assolutamente non c’era, era così, era così questa qui, era molto stretta, questa qui era più stretta e nera, nera. Il manubrio, questo qui è un manubrio che io non ho, no assolutamente, assolutamente no” (cfr. pagg. 215/217).
Il giudice le chiede il colore della bicicletta e la teste risponde: “Nera”. Il giudice la incalza: “Ma lei è sicura del colore? E la teste: certo che sono sicura, sono sicurissima” (cfr. pag. 218)» (Appello, p. 193).
Fatto ulteriormente confermato dalla sentenza definitiva:
«La teste Bermani (sentita in sede di supplemento istruttorio) escludeva che la bicicletta da lei vista (nera, da donna) fosse quella in uso a Stasi, di cui le veniva mostrata una foto (da uomo, di colore bordeaux, nocciola e ora)» (Appello-bis, p. 7).
L’Accusa ipotizzava che Stasi avesse usato quella bicicletta per recarsi a casa della fidanzata e, dopo aver commesso il delitto, ne avesse contaminato i pedali con le scarpe sporche di sangue (Sentenza, p. 128).
Questa ipotesi richiedeva che le due testimoni si fossero entrambe sbagliate sulla tipologia di bicicletta che avevano visto. Il Pubblico Ministero argomentò dunque che «le due deposizioni non si confermavano tra loro in primo luogo perché esse descrissero la bicicletta in posizioni non coincidenti. E poi la teste Bermani, si trovava in una posizione che le garantì un angolo visuale ridottissimo avendo osservato la bicicletta di dietro. Quindi il mancato riconoscimento fotografico della bicicletta di Stasi non provava l’estraneità di Stasi» (Appello, p. 68). Ma, secondo la testimone, «la bicicletta era di tipo femminile in quanto la parte del telaio che dallo sterzo porta alla parte sottostante la sella era curva verso il basso e non rettilinea come per i modelli maschili», sicché l’aveva vista benissimo anche da dietro.
Inoltre il Pubblico Ministero osservò che «la teste Bermani mostrò di aver subìto l’influenza delle trasmissioni televisive che avevano trattato delle indagini» (Appello, p. 69), obiezione piuttosto curiosa, considerato che ella rese la sua prima testimonianza, che confermò anche successivamente senza cambiare nulla, alle 18.30 del 13 agosto 2007, e fu ovviamente la sua dichiarazione a “influenzare” le trasmissioni televisive, non viceversa!
L’Accusa continuò ad arrampicarsi sugli specchi in modo ancor più inverecondo.
«La teste Bermani aveva riferito della presenza della bicicletta nera da donna sul muro prossimo alla casa Poggi intorno alle 9,10 di mattina; elemento probatorio che aveva ridotto la valenza probatoria dell’indizio “di peso a carico di Stasi” costituito dalla presenza di tracce di DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta di Stasi. In realtà la testimone, valutata come affidabile, aveva descritto la bicicletta di Stasi, e non una bicicletta nera da donna.
La teste vide la bicicletta da dietro ed a 15 m di distanza [in realtà di 12 passi]. In quella posizione la donna non poteva vedere la forma della canna [fatto smentito dalla testimone] che caratterizza la bicicletta da uomo perché nella prospettiva della teste era coperta dalla sella; quanto al colore del veicolo, indicato come nero, la bicicletta di Stasi è bordeaux e marrone, e quindi di colore non facilmente definibile».
Inoltre la fotografia che era stata mostrata alla testimone rappresentava la bicicletta in una prospettiva diversa, e tutto ciò «la rendeva assimilabile ad una bicicletta da donna» (Appello, pp. 73-74).
Ricapitolando, siccome la bicicletta da uomo conteneva un “elemento probatorio”, per poterlo conservare, essa doveva essere quella vista dalle testimoni; perciò, con logica perversa, invece di escludere il preteso grave indizio, l’Accusa tentò di adattare ad esso le testimonianze!
En passant, a questo punto non si comprende per quale ragione il maresciallo Marchetto fu accusato di falsa testimonianza riguardo ad una bicicletta che all’epoca non rientrava affatto nell’indagine.
L’Accusa continuò a sostenere l’ipotesi summenzionata con una tale protervia che il giudice di Appello dovette procedere a una confutazione dettagliata (Appello, pp. 193-194), rimarcando:
«Non può essere condivisa l’opinione del P.M. secondo cui il mancato riconoscimento in fotografia della bicicletta di Stasi ad opera della teste Bermani non prova l’estraneità di quest’ultimo al delitto.
La teste ha precisato che la bicicletta che vide era da donna, ed era nera; caratteristiche visibili dal suo angolo visuale» (Appello, p. 194).
L’Accusa si rendeva ben conto del carattere sofistico di tale ipotesi e alla fine, probabilmente spinta anche dal clamore mediatico suscitato dalle dichiarazioni della testimone Bermani in varie interviste, si dovette arrendere all’evidenza.
Ma qual era l’alternativa?
Dato che Stasi, secondo il convincimento dell’Accusa, era l’assassino, se non era andato a casa della fidanzata con la bicicletta da uomo, c’era andato con quella da donna, quella che meno differiva dalla descrizione fornita dalle due testimoni. È una questione di “logica”!
Ciò fu accennato già nel primo processo.
«Al fine di offrire una possibile spiegazione a questo elemento processuale che sia coerente con l’assunto accusatorio, il difensore delle parti civili deduceva l’ipotesi che la bicicletta nera da donna vista dalla testimone Bermani fosse in realtà il modello da donna di colore nero di una delle bici in uso alla famiglia Stasi.
A questo riguardo risulta dagli atti che gli inquirenti il giorno dopo il fatto visionavano una bicicletta nera da donna che si trovava presso il negozio di ricambi auto gestito dal padre dell’attuale imputato (Stasi Nicola) e non notavano corrispondenza con quella descritta dalla testimone in quanto non aveva le molle sotto la sella; su quella in uso alla famiglia Stasi era inoltre posizionato sul parafango anteriore un cestello in vimini che la Bermani non notava mentre quest’ultima riferiva la presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla che non era presente nella bici in uso alla famiglia di Stasi: per tali ragioni gli inquirenti non procedevano al suo sequestro né tale bici veniva interessata da alcun ulteriore atto d’indagine» (Sentenza, p. 141).
L’Accusa sviluppò questa nuova ipotesi nell’impugnazione della sentenza di primo grado ed essa viene esposta più dettagliatamente nella sentenza di Appello. In questa sede i Difensori delle parti civili «chiedevano poi di sequestrare la bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia Stasi» (Appello, p. 31).
Orbene, siccome la famiglia Stasi possedeva una bicicletta da donna nera la cui “macrodescrizione” corrispondeva a quella fornita dalle due testimoni summenzionate, e siccome Stasi aveva “omesso” di menzionarla, essa costituiva un nuovo elemento indiziario (Cassazione, p. 40, 42).
Qui è opportuna una precisazione. La sentenza di appello spiega in modo logico e ragionevole la presunta “omissione” di Stasi:
«Egli afferma di avere “a disposizione” tre biciclette; e l’unica da donna è “di colore argento”. Egli non accenna alla bicicletta da donna nera non per sviare le indagini a suo carico ‒ peraltro in quel momento nemmeno iniziate, e nemmeno perché si era accordato in quel senso con suo padre, dato che non vi è prova che egli avesse immaginato che gli inquirenti gli avrebbero chiesto il dettaglio in esame. Egli non accennò alla bicicletta nera riposta nel negozio del padre perché informò i suoi interlocutori delle biciclette che aveva a disposizione (“Ho a disposizione tre biciclette”; cfr. s.i.t. ore 16,45 del 13.8). Stasi, dunque, indicò i velocipedi che erano in sua diretta facoltà di servirsene. Non parlò di quella nera da donna perché, appunto, era a circa un chilometro di distanza, nel negozio del padre» (Appello, p. 131).
Bisogna poi soffermarsi sul concetto aberrante di “macrodescrizione”, che sarebbe la descrizione astratta e generica di un oggetto che prescinde dai particolari che lo rendono identificabile. Nella fattispecie, due diverse biciclette da donna “macrodescritte”, avendo entrambe un manubrio, un telaio, due ruote, pedali, catena… sono uguali!
Il concetto di “macrodescrizione” era dunque un espediente che serviva ad aggirare la descrizione puntuale e precisa della testimone Bermani, la quale portava necessariamente ad escludere che la bicicletta nera da donna di Stasi fosse quella da lei vista. E, come già detto, il maresciallo Marchetto, per averlo rilevato, fu accusato di falsa testimonianza!
La Parte Civile spinse il concetto di “macrodescrizione” all’assurdo, affermando che
«anche la bicicletta di colore rosso scuro di Stasi poteva corrispondere alla macrodescrizione della bicicletta nera da donna che la teste Bermani aveva fornito in udienza, dettaglio inspiegabilmente trascurato dal giudice di primo grado» (Appello, p. 86).
Si trattava della «bicicletta piccola ripiegabile di colore rosso metallizzato» (Sentenza, p. 142), menzionata da Stasi, sicché anche qui il colore «rosso scuro» diventava compatibile col colore nero: dopo tutto, erano entrambe verniciate, dunque “macrodescrittivamente” simili!
Riprendendo la narrazione del teatro dell’assurdo, il 19 agosto 2009 fu chiesto il sequestro di questa bicicletta, che fu effettuato il 30 aprile 2014, in casa della famiglia Stasi. Il 9 maggio la Corte di Appello-bis la visionò in aula; essa fu descritta come «una bicicletta da donna, di colore nero, marca “Holland”, in buono stato d’uso, avente un cestino di vimini di colore nero nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore è munita di un portapacchi metallico di colore nero. […]. Vi è una sella di colore nero, priva di molle…» (Appello-bis, pp. 36-37).
Il fatto che questa bicicletta si differenziasse da quella vista dalle testimoni perché aveva un cestino di vimini sul davanti, non aveva molle sotto la sella e il portapacchi sulla ruota posteriore era fisso e non a molla veniva aggirato grazie alla “macrodescrizione”.
Essendo passati più di sette anni dall’omicidio, non aveva più senso analizzare la bicicletta sequestrata, sicché l’Accusa ora si ritrovava con un preteso grave indizio su una bicicletta che non era stata in prossimità della scena del delitto, ossia con in mano un pugno di mosche.
A questo punto intervenne il “colpo di genio” della Parte Civile. Per rendere più chiaro il ragionamento, è bene precisare che la bicicletta da uomo sequestrata per prima è di modello Umberto Dei Milano, la bicicletta da donna è di modello Holland Luxury (o Olandesina 26 Holland).
Dunque la Parte Civile esaminò i pedali della Umberto Dei, che erano “dissonanti” rispetto a quelli standard, e anche i pedali della Holland (marca Union U 20) erano “dissonanti” rispetto a quel modello di bicicletta, e (apparentemente) compatibili con la bicicletta Umberto Dei.
«Sulla base di tali dati il Difensore ipotizzava quindi uno “scambio” di pedali ad opera dell’imputato che, dopo avere utilizzato la bicicletta nera vista dalla testimone (acquisita agli atti soltanto nel presente procedimento) per recarsi in via Pascoli la mattina del 13 agosto, avrebbe poi smontato i pedali della stessa (evidentemente contaminati, dopo il delitto, dal DNA della vittima) montandoli sulla Umberto Dei, bicicletta da uomo, non corrispondente a quella notata dalla Bermani, che per questo non poteva immaginare sarebbe stata invece sequestrata e oggetto di verifiche» (Appello-bis, p. 38).
Da notare che ora la bicicletta da uomo Umberto Dei non corrispondeva più «a quella notata dalla Bermani», mentre al processo di primo grado l’Accusa sostenne con fermezza proprio questa corrispondenza.
Cosa peraltro neppure censurabile, perché, con una buona dose di “macrodescrizione”, i due modelli erano uguali, avendo entrambi un manubrio, una sella, un telaio, ruote, catena, pedali…
Nel corso del dibattimento fu accertato che la bicicletta modello Umberto Dei montava, come dotazione standard, pedali Union U20, codice 687, mentre quelli della bicicletta di Stasi erano modello Wellgo (Appello-bis, pp. 63-64).
All’udienza del 13 novembre 2014 fu ascoltato l’ing. Giuseppe Mottadelli, della Ditta RMS, fornitore di pedali alla Ciclomeccanica srl, la ditta che aveva assemblato la bicicletta Holland della famiglia Stasi. Egli dichiarò che questo modello di bicicletta montava pedali Union 20 modello 677, che erano quasi uguali ai pedali Union 20 modello 687 (quella della Umberto Dei), differendo solo per i catarifrangenti.
«Al teste veniva quindi mostrata la bicicletta sequestrata dalla Corte, in cui riconosceva i suddetti pedali, e dei quali indicava con certezza l’epoca di produzione (la settimana n. 44 del 2002, dato ricavabile dal n. 442, stampigliato sui medesimi)» (Appello-bis, p. 68).
La memoria del 20 ottobre 2014, depositata dalla Procura generale, afferma:
«La bicicletta nera in sequestro [Holland] è coerente in tutti i suoi componenti, che hanno date di fabbricazione tra loro congruenti (…) è matematicamente escluso lo scambio dei pedali (scambio indicato nella memoria della parte civile e nelle notizie di stampa che hanno dato per scontato l’avvenuto scambio tra l’Umberto Dei e la Holland 26 in sequestro)» (Ricorso, p. 14).
Perciò il presunto “scambio di pedali”, che trovò tanti infervorati sostenitori mediatici, si dissolveva nel nulla.
Il 30 gennaio 2026 l’ing. Bardazza Adinolfi, in una “Nota di chiarimenti sulla consulenza tecnica redatta per il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Laura Barbaini” (rappresentante dell’accusa al processo di Appello-bis) confermò pienamente tale conclusione. Egli scrisse che la bicicletta Holland montava pedali Union U20, codice prodotto 677H, mentre il modello Umberto Dei montava pedali Union U20, codice prodotto 687; che «tutti i componenti costituenti la bici nera da donna, tra cui i pedali, sono quelli che Ciclo Meccanica ordinava ai propri fornitori da considerarsi abituali per le numerose fatture che ne attestano il rapporto commerciale»; in conclusione, che «la suggestiva ipotesi dello scambio dei pedali tra la bici nera da donna e la Umberto Dei è, quindi, priva di riscontri oggettivi e in contrasto, oltre che con la logica, con gli accertamenti eseguiti».
Questo dato di fatto annullava il preteso grave indizio del DNA sui pedali Wellgo della bicicletta Umberto Dei. Ora, infatti, l’Accusa si ritrovava con un DNA di Chiara Poggi sui pedali di una bicicletta (Umberto Dei) diversa da quella vista sulla scena del delitto, con pedali che non provenivano dalla bicicletta da donna nera (Holland) della famiglia Stasi.
Non restava che giocare la carta dell’equivoco, basato su un’altra parola magica: la “dissonanza”. Nella sentenza definitiva si legge al riguardo:
«Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, la Umberto Dei Milano, era presente copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi, riconducibile a materiale “altamente cellulato”; tali pedali non sono risultati quelli propri di quella tipologia di bicicletta, venduta alla famiglia Stasi con pedali diversi e di serie. I pedali col DNA della vittima, dissonanti rispetto alla bicicletta, erano apposti sull’unico velocipede appartenente alla famiglia Stasi che non poteva venire confuso con quello individuato dai testi oculari davanti a casa Poggi» (Appello-bis, p. 129, corsivo originale).
Questa formulazione, volutamente ambigua, pone l’accento, appunto, sulla “dissonanza”, omettendo il fatto che l’ing. Mottadelli e la memoria della Procura generale del 20 ottobre 2014 avevano escluso che i pedali della Umberto Dei (Union U20 687) fossero stati montati sulla bicicletta Holland. La sentenza insinua e lascia intendere invece che, giacché i pedali con DNA di Chiara Poggi ‒ non della vittima! ‒ erano «dissonanti rispetto alla bicicletta», che era l’unica da uomo (Umberto Dei) in possesso della famiglia Stasi, essi provenivano dalla bicicletta nera da donna (Holland), l’unica che poteva essere “macrodescrittivamente” confusa con quella individuata dalle testimoni. Insinuazione palesemente speciosa e capziosa, articolata anche con un sillogismo monco:
«Conclusivamente quindi, questi i dati che sono qui emersi:
– apposizione sulla bicicletta Umberto Dei Giubileo di pedali del tutto diversi da quelli normalmente forniti con quel modello particolare di bicicletta;
– presenza su quei pedali – non di serie – di DNA di Chiara Poggi;
– agevole “sostituibilità” dei pedali di tutte le biciclette;
A ciò deve aggiungersi che era impensabile che detta bicicletta, appunto perché da uomo e completamente diversa da quella descritta dalle testimoni, potesse suscitare interesse investigativo tanto da venire sequestrata, oltre a tutto a una settimana dall’omicidio» (Appello-bis, p. 110).
Tuttavia era stato accertato che i pedali “diversi” della bicicletta Umberto Dei non provenivano, per scambio, dalla bicicletta Holland, che era dotata dei suoi pedali standard, e questo fatto distruggeva il preteso grave indizio. Per eludere questa conclusione imprescindibile, si insinuava che comunque lo scambio era avvenuto, perché questi pedali avevano la caratteristica meccanica della «agevole “sostituibilità”», dunque potevano essere scambiati, anche se, di fatto, non lo furono!
D’altra parte, se (nella prospettiva attribuita a Stasi) «era impensabile» che una bicicletta difforme dalla descrizione datane dalle testimoni «potesse suscitare interesse investigativo tanto da venire sequestrata», perché allora suscitò negli inquirenti tanto interesse da essere sequestrata?
Quest’ultimo rilievo è un grave atto di accusa contro l’Accusa, la quale, sequestrando la Umberto Dei, aveva compiuto un atto “impensabile”, ossia, secondo i vari sinonimi, inconcepibile, inimmaginabile, irrealistico.
In contrasto con ciò, la sentenza afferma:
«Alberto Stasi non ha mai menzionato, tra le biciclette in suo possesso, proprio la bicicletta nera da donna da subito collegata al delitto, la stessa bicicletta che i suoi genitori collocavano invece l’uno nel garage di casa, l’altro nei locali della ditta» (Appello-bis, p. 129).
Il riferimento è alla bicicletta Holland, ma non è vero che essa fu «da subito collegata al delitto», perché gli inquirenti «da subito» collegarono al delitto la bicicletta Umberto Dei.
Onestà intellettuale e correttezza avrebbero imposto di dichiarare nullo il preteso grave indizio del DNA, invece…
I pedali Wellgo creavano all’Accusa un ulteriore problema, perché si sapeva con certezza che non appartenevano alla bicicletta Holland, ma si ignorava da quale bicicletta provenissero.
Non restava che questa spiegazione: Alberto Stasi si recò a casa della fidanzata con un’altra bicicletta, sconosciuta, dotata di pedali Wellgo, che successivamente fece sparire (nel luogo in cui gettò l’arma del delitto, i vestiti e le scarpe sporche di sangue), non prima, però, di aver smontato i pedali Wellgo e averli astutamente montati sulla bicicletta Umberto Dei, per poi buttare nello stesso luogo i pedali Union U20 687 smontati da quest’ultima!
Nessuno osò formularla, ma la Parte Civile ci andò abbastanza vicino, ipotizzando che
«Stasi avesse usato due biciclette: una, quella da donna, per compiere l’omicidio, e un’altra, la Umberto Dei, per occultare l’arma e gli abiti sporchi, ad esempio nella fascia oraria compresa tra le 12.20 le 12.46. In quel frangente avrebbe potuto trasferire sui pedali la sostanza organica trattenuta dalle suole delle sue scarpe» (Appello, p. 90),
ipotesi vanificata dal fatto che la bicicletta da donna (Holland) non corrispondeva a quella vista dalle testimoni e che lo scambio dei pedali non era avvenuto.
L’Accusa ‒ e la Corte di Appello-bis ‒ neppure si chiesero che fine avessero fatto i pedali Union U20 687 pretesamente smontati dalla bicicletta Umberto Dei, domanda evidentemente troppo imbarazzante, che avrebbe ammesso solo una risposta insensata.
Ovviamente la “dissonanza” summenzionata non dimostra che qualcuno, in casa Stasi, avesse mai sostituito i pedali originali della Umberto Dei con altri modello Wellgo.
L’ipotesi meno inverosimile si può desumere da una informazione fornita dall’ing. Panzeri, amministratore delegato della S.p.a. Atala, che «le biciclette [Umberto Dei] erano inviate già montate ai negozi, ad eccezione dei pedali (in una scatola a parte inserita nella scatola più grande), sella e reggisella» (Appello-bis, p. 63).
Si può dunque ipotizzare che fu proprio il rivenditore, Giovanni Robecchi, che vendette la bicicletta Umberto Dei al padre di Stasi prima del 2005, a montarvi erroneamente i pedali “dissonanti”, per un disguido che dopo dieci anni non ricordava più.
Per concludere, l’insinuazione della “dissonanza” è, essa sì, “dissonante” sul piano logico e anche etico.
Qui va rilevata un’altra lacuna investigativa. Nella sentenza di primo grado viene affermato che Alberto Stasi «riferiva durante l’interrogatorio reso dinnanzi al P.M., spiegando che si recava a casa di Chiara con la propria bicicletta nei giorni compresi tra il 5 agosto 2007 ed il 12 agosto 2007» e che «le dichiarazioni dell’allora indagato in merito all’utilizzo della bicicletta pochi giorni prima del fatto [furono] confermate (al di là della contraddizione emersa in merito alla disponibilità del telecomando) da Curti Sacchi Pier Mario (vicino di casa di Chiara Poggi) in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 17 agosto 2007» (Sentenza, pp. 4-5).
La signora Bermani dichiarò in una intervista («Ho visto una bici nera davanti alla casa»), pubblicata nel giornale locale La Provincia Pavese il 15 agosto 2007, che il 13 agosto si era recata a innaffiare i fiori a casa della figlia, la quale «era in vacanza da una settimana», dunque ella vi era andata anche nei giorni precedenti. Qualcuno chiese al primo testimone con quale bicicletta avesse visto sopraggiungere Alberto Stasi e dove la posizionasse (in strada? dentro casa?) e alla seconda se anche nei giorni precedenti avesse visto una bicicletta parcheggiata davanti a casa Poggi?
Il preteso grave indizio del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Umberto Dei, essendo, come si è detto, logicamente legato a una bicicletta che non era in prossimità della scena del delitto, ed essendo stato escluso lo scambio di pedali con la bicicletta Holland, l’unica compatibile “macrodescrittivamente” con quella vista dalle due testimoni, perdeva completamente il suo carattere di indizio e doveva conseguentemente scomparire dal processo.
Invece, incredibilmente, nella sentenza di Appello-bis, il DNA restò un grave indizio a carico di Stasi.
Il giudice di primo grado esaminò con grande attenzione questo (poi dimostrato falso) indizio. Egli riassunse anzitutto i risultati delle analisi dei RIS del 26 settembre e 16 novembre 2007:
«Dalle superfici dei pedali (in corrispondenza dei piani di potenziale contatto con i piedi) veniva effettuato un unico prelievo bilaterale (denominato “bu-p”) da sottoporre ad estrazione del DNA»,
che risultò «corrispondente a quello di Chiara Poggi».
«Successivamente al prelievo in questione ‒ continua la sentenza ‒ i pedali sono stati esaminati mediante stereomicroscopio, evidenziando così cinque tracce di potenziale interesse sul pedale destro (denominate da “1” a “5”) e tre tracce di potenziale interesse sul pedale sinistro (denominate “a”, “b” e “c”). Nella relazione tecnica finale viene detto che quattro delle cinque tracce individuate sul pedale destro (senza specificare quali) sono state sottoposte al test presuntivo del Combur test con esito positivo; tutte positive al Combur test sono risultate le tre tracce rinvenute sul pedale sinistro» (Sentenza, pp. 115-116).
Ma giacché, come rilevò il giudice, «l’analisi del DNA non è specifica per il sangue» (Sentenza, p. 117), per collegare il DNA di Chiara Poggi alla scena del delitto, bisognava dimostrare che le cinque tracce sui pedali (dalle quali non fu impossibile estrarre un DNA) fossero rapportabili a sangue umano, che sarebbe stato ipso facto quello della vittima.
Il giudice rilevò due punti critici di questa impostazione, il più importante dei quali era «il fatto che il RIS non aveva proceduto al test specifico per la ricerca di emoglobina umana nemmeno con riguardo a queste ulteriori microtracce rinvenute sui pedali», ma aveva eseguito «esclusivamente un test presuntivo», inoltre aveva effettuato su alcune di queste microtracce un esame morfologico al microscopio e una analisi spettroscopica IR (infrarossa), metodiche di analisi «poco utilizzate nella prassi oramai corrente». Perciò ritenne necessario nominare un collegio peritale (Sentenza, pp. 117-118).
Qui è opportuno precisare che
«la prova della tetrametilbenzidina, al pari del Combur test è un esame presuntivo molto sensibile ma soggetto ad un amplissimo numero di falsi positivi, nel senso che reagisce allo stesso modo sia in presenza sangue che in presenza di molte altre sostanze. Inoltre il risultato della prova si basa su valutazioni qualitative e non quantitative e perciò non standardizzate» (Sentenza, p. 96).
Si tratta di un test preliminare puramente orientativo che, in caso di positività, deve essere verificato con il test specifico per l’emoglobina umana:
«Ebbene, allo stato attuale delle conoscenze soltanto l’esame immunocromatografico specifico per l’emoglobina umana presenta i criteri di affidabilità scientifica nella identificazione delle tracce di sangue umano. Tutti gli altri esami hanno soltanto valore orientativo, o presentano tassi di errori (i cd. falsi positivi) produttivi di risultati non garantiti da apprezzabile ed affidabile legge di copertura scientifica, o infine non superano il controllo esercitato dalla comunità scientifica.
Tali proposizioni, conformi ai più recenti approdi scientifici, non sono state seriamente contestate in giudizio né hanno formato oggetto di motivi di impugnazione» (Appello, p. 178).
Il 13 maggio 2009 il giudice nominò dunque i periti dott. Fabrizio Bison, dott. Carlo Robino e dott. Lorenzo Varetto.
La Parte Terza della relativa perizia, depositata il 28 settembre 2009, riguarda specificamente il «Quesito B3 – Tracce sui pedali della bicicletta “Umberto Dei Milano”».
La sentenza di primo grado riassume come segue le analisi dei periti:
«Il collegio peritale effettuava, quindi, il test confermativo della presenza di sangue umano (che i Ris non avevano eseguito) sulle tracce risultate positive al test presuntivo e sui campioni ottenuti da una spazzolatura dell’intera superficie del pedale destro e del pedale sinistro: per tutti e quattro i campioni il test dava esito negativo.
I risultati raggiunti dal collegio peritale ‒ certo condizionati dalle multiple attività già compiute dal consulente tecnico del pubblico ministero che verosimilmente avevano già esaurite le minute tracce di interesse nonché il tempo trascorso dai fatti ‒ possono essere sintetizzati nella seguente guisa: su entrambi i pedali della bicicletta era ancora presente materiale positivo a test presuntivo per sangue con tetrametilbenzidina; la natura ematica di tali tracce non è stata tuttavia accertata mediante test immunocromatografico specifico per emoglobina umana; dalle medesime tracce non è stato possibile isolare DNA umano; la natura ematica del materiale presente sul vetrino “bu-p1” non è stata confermata mediante test immunocromatografico specifico per l’emoglobina umana (Sentenza, p. 120).
Veniva poi precisato che
«l’accertamento sulla natura ematica delle microtracce in parola non si può basare solo su testi presuntivi quale quello alla tetrametilbenzidina: quest’ultimo ha una importante funzione preliminare di screening delle tracce di potenziale interesse investigativo ma non consente di giungere a risultati scientificamente affidabili da spendere come tali in un processo penale. Questo test, infatti, reagisce positivamente ad un numero elevatissimo di sostanze diverse dal sangue: dunque, il pericolo di falsi positivi è molto alto» (Sentenza, p. 120).
La sentenza ribadisce il valore puramente orientativo del Combur test, rilevando che «questo test è meramente qualitativo ‒ basato sull’osservazione visiva del viraggio colorato dell’area reattiva di colore: il giallo verso il blu/verde intenso ‒ dunque non standardizzabile» e, come evidenziava il dott. Robino, «tale metodica, proprio per l’ampia disponibilità di test diagnostici presuntivi e di test specie/specifici su base immunologica, ne faceva già negli anni 70 una tecnica di seconda scelta» (Sentenza, p. 121).
«Inoltre, risulta evidente (come ben illustrato dal collegio peritale) la scarsa somiglianza tra quelli che il consulente tecnico del pubblico ministero definisce globuli rossi [nella sentenza di Appello-bis: globuli bianchi] e reali globuli rossi: quest’ultimi appaiono infatti rigonfi (con diametro di circa 6/8 micron) tenuemente colorati di rosa-giallastro; gli elementi indicati dal consulente tecnico del pubblico ministero sono invece di dimensioni variabili (in alcuni casi superiori ai 10 micron), di colore scuro e presentano tipiche gemmazioni che suggeriscono la possibile natura di funghi unicellulari (lieviti) ‒ funghi molto diffusi nell’ambiente (si vedano le figure a pag. 84 e 85 della relazione peritale)» (Sentenza, p. 122).
Seguono ulteriori osservazioni di rilievo:
«L’omessa effettuazione di tale test da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero sia sul materiale da cui è stato estratto il DNA della vittima isolato sui pedali sia sulle microtracce in parola ha precluso la possibilità di confermare con ragionevole certezza l’eventuale natura ematica del materiale.
Come evidenzia il collegio peritale infatti: “la quantità di DNA isolato dai pedali corrisponde a quella contenuta in un volume di sangue di almeno 1,5 microlitri, dunque circa mille volte superiore alla soglia di sensibilità della metodica (in grado di individuare sangue umano a partire da quantità dell’ordine del nanolitro, vale a dire un millesimo di microlitro). È evidente come il consulente tecnico del pubblico ministero non potesse conoscere a priori la quantità di eventuale sangue presente sui pedali, ma sta di fatto che se il test fosse stato effettuato e avesse dato esito positivo (come si sarebbe atteso in presenza di detta quantità di sangue), avrebbe confermato senza ombra di dubbio la natura ematica del materiale che, viceversa, in base alle attività esperite non è affatto dimostrabile. Tanto più che la traccia “1” e la traccia “4”, quelle sulle quali sono state compiute altre attività (allestimento di vetrino precolorato, spettometria IR), apparivano di dimensioni tali (circa 1 millimetro di diametro) da consentire una sicura identificazione mediante test immunocromatografico, in caso di reale natura ematica”» (Sentenza, pp. 123-124).
Si trattò di un semplice “errore” o di una condotta intenzionale volta ad evitare la prova certa per poter insinuare il dubbio?
I periti rilevarono inoltre che,
«come evidenziato nella relazione peritale e mostrato in udienza, la posizione delle microtracce “1” e “4” – superficie laterale esterna dell’asse metallico del pedale per la “1” e superficie della parte di plastica rivolta verso l’asse metallico anziché verso l’esterno per la “4”‒ mal si sposano con l’ipotesi di una deposizione per contatto con suole imbrattate di sangue: in questo caso, infatti, si sarebbe atteso piuttosto di osservare il sangue sulla superficie di appoggio dei pedali» (Sentenza, p. 124).
I periti rilevarono ancora che una traccia di sangue del suddetto volume di 1,5 microlitri «in diverse condizioni (fresca/secca, goccia/striscio) determinano depositi apprezzabili ad occhio nudo», e «la circostanza che i Ris non avessero invece notato alcuna evidenza di sangue ‒ al punto da procedere con i test presuntivi a campione sui pedali con esito negativo ‒ induce a ritenere concretamente possibile che la fonte di DNA di Chiara Poggi potesse essere costituita da tessuto diverso dal sangue con concentrazione di cellule pari o superiori a quelle del sangue, ma per sua natura non ben visibile ad occhio nudo: si pensi, fra l’altro, alla saliva, al muco nasale, al muco bronchiale, ad un frammento di encefalo, ad un frammento (nell’ordine di un milligrammo) di epidermide» (Sentenza, p. 125).
Era anche possibile in concreto «che vi fosse sul pedale o sui pedali la saliva della vittima» (Sentenza, p. 125), anche considerato che «la concentrazione di DNA della vittima come riscontrata può essere fornita da una goccia di saliva del diametro di tre millimetri» (Sentenza, p. 126), ma «anche un frammento (nell’ordine di un milligrammo) di epidermide della vittima rimasto sul pedale o trasferito mediante una suola può determinare la quantità di DNA riscontrato dai consulenti tecnici del pubblico ministero» (Sentenza, p. 127).
La conclusione che il giudice trasse dalla perizia in questione è che «non abbiamo invece elementi processualmente certi per affermare che quel DNA si sia depositato tramite trasferimento dalla scarpa dell’assassino di materiale liberatosi dalla vittima nel corso dell’omicidio oppure che il DNA
fosse già presente sul pedale prima dell’omicidio» (Sentenza, p. 130), tanto più in quanto non c’era alcuna «possibilità di datare il campione di DNA della vittima identificato» (Sentenza, p. 126).
Qui bisogna intendersi sul significato delle parole: per il giudice il termine “vittima” indicava semplicemente Chiara Poggi, per l’Accusa designava Chiara Poggi dopo la sua uccisione, donde l’espressione tautologica di «sangue della vittima sui pedali», che presuppone a priori il calpestamento del sangue della ragazza assassinata (e in questo caso l’evidenza della non databilità di tracce di DNA o di sangue non valeva più).
La sentenza di Appello-bis contestò la perizia riassunta sopra, asserendo:
«Gli stessi Ris che avevano condotto nel settembre 2007 gli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p. sui pedali, nel novembre 2009 (in sede di osservazioni, davanti al Gip, a quanto sostenuto dai Periti) confutavano le suddette conclusioni, ribadendo sia la cospicua quantità di DNA della vittima rinvenuta in tale sede, che la “compatibilità” con la natura ematica di quel fluido biologico definito “altamente cellulato” (secondo il Ris al microscopio erano addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue)» (Appello-bis, p. 111).
Di fatto, il RIS non confutò un bel nulla, ma semplicemente ribadì apoditticamente ciò che aveva scritto nel 2007, ossia ciò che i periti del giudice di primo grado avevano ampiamente e dettagliatamente confutato!
Quanto al fluido biologico, nel quale «al microscopio erano addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue», il RIS era stato seccamente smentito dai periti del giudice, che avevano riesaminato il vetrino in questione al microscopio e avevano illustrato con fotografie le loro osservazioni, ossia «la scarsa somiglianza tra quelli che il C.T. del P.M. [consulente tecnico del Pubblico Ministero] definisce globuli rossi e reali globuli rossi»; tali elementi non corrispondevano ai reali globuli rossi neppure per le dimensioni, sicché «suggeriscono immediatamente la possibile natura di lieviti (funghi diffusissimi nell’ambiente)» (Perizia, p. 84, corredata di due fotografie).
La presenza di sangue nei reperti, continua la sentenza, fu esclusa con test specifici effettuati «due anni dopo la prima campionatura ad opera dei Ris, quando cioè gran parte del materiale era stato ormai asportato» (Appello-bis, p. 111).
Ma la sentenza neppure si chiede per quale ragione questi test specifici per l’individuazione del sangue umano non furono eseguiti dal RIS nel 2007.
Fatto sta che il RIS mise in atto questa omissione, per poi cercare di arrivare alla presenza di sangue umano per esclusione, sostituendo la certezza del risultato dell’esame immunocromatografico, che non aveva effettuato, con una generica “incompatibilità” con altre sostanze: il fluido presente nelle tracce non poteva, a suo dire, essere urina, feci, sudore, lacrime, cerume e forfora.
«Restavano da valutare saliva e muco nasale: ma anche l’ipotesi dello starnuto era ritenuta da scartare, non potendo produrre depositi concentrati di saliva (e poi avrebbe interessato altre parti della bicicletta, il che non era stato accertato); residuavano infine soltanto lo sputo o la pulizia del naso col pedale (inimmaginabile) (Appello-bis, pp. 111-112),
ipotesi, quest’ultima, ridicola e assurda, prospettata in luogo di una ben più verosimile, ad esempio che Alberto avesse calpestato un fazzoletto di carta con il quale Chiara si era pulito il naso.
Tanto valeva, con analogo grado di stupidità, escludere anche la saliva, essendo inimmaginabile che Chiara Poggi avesse leccato i pedali!
La sentenza non tiene in alcun conto il relativo esame dettagliato effettuato dal giudice di Appello, così riassunto:
«In conclusione, quindi, fermo restando che l’obiezione dell’Accusa in ordine alla non possibile provenienza del DNA da saliva è priva di valore scientifico perché il risultato negativo dell’esame dell’amilasi non prova l’assenza di saliva della vittima sui pedali, resta confermato che tale eventuale provenienza è compatibile sia con il possibile trasferimento per ‘contaminazione’, sia con il quantitativo di materiale biologico rinvenuto. Prende dunque consistenza la plausibilità dell’ipotesi della provenienza della traccia del DNA in esame da una sostanza biologica diversa dal sangue» (Appello, p. 182).
Del resto, non si capisce neppure perché Alberto Stasi non avrebbe potuto calpestare la saliva di Chiara Poggi e trasmettere ai pedali le tracce rimaste sotto le scarpe. Senza contare, come già detto, che queste tracce non erano databili.
L’unico fatto certo è che il DNA di Chiara Poggi non era ricollegabile al suo sangue e le presunte tracce di sangue non erano ricollegabili al DNA di Chiara Poggi, perciò solo con una stortura logica si poteva pretendere che questo fosse un indizio, per di più grave, a carico di Alberto Stasi.
Alla fine, la sentenza di Appello-bis si rifugia nel sofisma dello scambio dei pedali, mai dichiarato esplicitamente, ma sempre subdolamente insinuato: la presenza del DNA della vittima «su l’unica componente della bicicletta Umberto Dei modello Giubileo “dissonante” rispetto a tutte le altre sue componenti, costituisce un ulteriore elemento che ha acquisito una maggiore valenza indiziante …»; (Appello-bis, p. 112).
Di nuovo la suggestione della “dissonanza”, per coprire il fatto certo che lo scambio dei pedali non era mai avvenuto, il che distruggeva completamente l’indizio del DNA sui pedali.
E vari gazzettieri, anche sedicenti “esperti”, ripetono ancora la favoletta dello scambio dei pedali, nella subdola versione menzionata sopra: «Ma perbacco! ‒ si sente dire ‒ i pedali della Umberto Dei sono dissonanti!».
Un’ultima osservazione sulla bicicletta Umberto Dei, per mostrare con quale attenzione i giudici dell’Appello-bis avessero letto la sentenza del giudice di primo grado. Essi gli contestarono:
«Per quanto riguarda infine l’utilizzo di una bicicletta da parte di Alberto Stasi, che il giudice di primo grado ha indicato come “macchinoso” in quel frangente, nel non concordare con tale definizione (alla luce degli elementi e delle considerazioni già svolte), la Corte osserva ancora: che sicuramente l’imputato in passato si era servito di una bicicletta per andare dalla fidanzata (anche nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio, come riferito dal vicino di casa dei Poggi, Curti Sacchi); che il tempo necessario per coprire la distanza tra le due abitazioni era di pochi minuti (6/7, come si è detto); che lo stesso era quindi del tutto compatibile con la prima finestra temporale già evidenziata» (Appello-bis, p. 112).
Ma il giudice di primo grado aveva detto tutt’altra cosa:
«Vi sono tuttavia importanti considerazioni logico/fattuali da svolgere che depongono per la più che significativa inverosimiglianza che Stasi quella mattina si possa essere recato in via Pascoli a bordo di quella bicicletta [la Holland]: se tale bici la mattina del giorno dopo veniva trovata nel negozio di ricambi auto del padre di Stasi Alberto (luogo in cui veniva solitamente custodita, per come risulta anche dalle prime dichiarazioni rese nell’immediatezza dal padre dell’attuale imputato, Stasi Nicola) che dista circa 1 km dall’abitazione di questi, la conseguente condotta di Stasi che si sarebbe recato a piedi presso il negozio del padre per prendere tale velocipede e poi sarebbe rientrato a casa a piedi dopo averlo riposto nel luogo ove il carabiniere la mattina del 14 agosto lo rinveniva – oltre a non avere alcuna conferma e ad essere difficilmente comprensibile sul piano logico in considerazione del fatto che Stasi aveva a disposizione nei pressi dell’abitazione la propria bicicletta bordeaux da uomo ed una bicicletta da donna di colore argento – richiede un certo lasso temporale che risulta molto poco compatibile con la già ristretta finestra temporale che emerge dalla conferma del proprio alibi informatico (appunto 9.12/9.35).
Rimarrebbe sul piano astratto l’ipotesi che Stasi si rechi in bicicletta o in macchina nei pressi dell’officina del padre per prendere poi quella bicicletta e poi riporla e rientrare nei pressi della propria abitazione con la propria bicicletta o con la macchina: quest’ultimo ulteriore scenario incontra, tuttavia, le medesime difficoltà logiche sopra evidenziate in ordine alle ragioni per le quali Stasi avrebbe tenuto una condotta così inutilmente macchinosa che per giunta non risulta sostenuta da alcun riscontro» (Sentenza, pp. 141-142).
È evidente che la Corte di Appello-bis travisò ciò che scrisse il giudice e sanzionò una falsa argomentazione.
3) Le scarpe fantasma
Nella scena del delitto furono rinvenute numerose tracce insanguinate di scarpe a “pallini”. Alberto Stasi indossava scarpe Lacoste con disegno della suola incompatibile. Il giudice di primo grado rilevò che
«nessuna delle scarpe sequestrate all’imputato presentano una suola corrispondente alle caratteristiche morfologiche delle suole delle scarpe che hanno prodotto le impronte rinvenute sulla scena del delitto» (Sentenza, p. 111).
Egli esaminò la questione con grande attenzione, vagliando attentamente le dichiarazioni di Stasi:
«E’ emerso inoltre dagli atti che la circostanza che Stasi Alberto abbia abbandonato a Londra un paio di scarpe che solitamente usava perché ormai logore come da lui riferito in sede di interrogatorio datato 24 settembre 2007 trova conferma in una chat datata 19 luglio 2007 in cui Stasi chiedeva a Chiara (che stava appunto per raggiungere il fidanzato nella capitale britannica) di portargli un paio di scarpe dall’Italia proprio in vista della sua intenzione di gettare quelle che stava usando» (segue il testo della chat).
Queste scarpe apparivano in tre fotografie relative al soggiorno di Stasi a Londra trovate sul suo computer e in una quarta fotografia, scattata il 15 agosto 2006, era «possibile osservare che le suole delle suddette scarpe (in particolare è visibile la suola della scarpa sinistra) non presentavano un disegno a “pallini” come quello rinvenuto sulla scena del delitto» (Sentenza, pp. 111-112).
Con ciò veniva a cadere il sospetto che Stasi si fosse disfatto delle scarpe del delitto adducendo il pretesto di averle lasciate a Londra.
Nel processo di Appello-bis il tema delle scarpe fu ripreso e approfondito.
«La scarpa dell’aggressore era stata individuata in una scarpa di marca Frau (codice 27U1), la cui suola risultava prodotta e assemblata da una ditta di Civitanova Marche, la Margom Spa.».
Fu inoltre accertato che Alberto Stasi, il 19 settembre 2006, aveva acquistato un paio di scarpe Geox modello City, perciò c’era il sospetto che le scarpe Geox summenzionate avessero una suola Frau. Ma «nel caso di specie all’impronta n. 6 di cui sopra corrispondeva una suola prodotta per Frau da Margom montata su scarpa n. 42» (Appello-bis, pp. 65-66).
Dunque le scarpe Geox di Stasi erano estranee alla scena del delitto.
Nella sentenza di Appello-bis si legge però che
«il successivo 20/8, in sede di perquisizione, venivano sequestrate delle scarpe erroneamente indicate come di marca “Camper” di colore marrone, ma invece marca “Frau” taglia 43» (Appello-bis, p. 117),
donde la conclusione che l’imputato possedeva, «tra le altre, anche scarpe della medesima marca e della medesima taglia [che era invece n. 43!] dell’aggressore» (Appello-bis, p. 117), sicché vi era «“compatibilità” tra la scarpa indossata dall’assassino e la tipologia e la taglia delle scarpe indossate dall’imputato» (Appello-bis, p. 118).
Qui però, a onor del vero, bisogna obiettare che la “macrodescrizione” delle scarpe Frau dell’assassino e delle Lacoste di Stasi corrispondeva perfettamente, essendo entrambe scarpe, e per di più di taglia 42.
Questa sembra una boutade, ma nella sentenza viene detto esplicitamente:
«L’assassino era un uomo che calzava scarpe n. 42 [e] Alberto Stasi possedeva e indossava anche scarpe taglia 42»! (Appello-bis, p. 130, corsivo nella sentenza).
Ciò dà adito al sospetto che Stasi avesse astutamente comprato due paia di scarpe Frau, uno di taglia 42, che utilizzò per il delitto, l’altro di taglia 43, che conservò a casa, certamente per precostituirsi un alibi!
A questo punto l’Accusa si sarebbe dovuta chiedere che fine avessero fatto le scarpe del delitto, insieme agli abiti e all’arma dell’assassino. Domanda che prima nessuno si era posta e che fu elusa anche nella sentenza di Appello-bis, dove appare solo questo riferimento indiretto:
«Le ulteriori operazioni di ripulitura, eliminazione di abiti e scarpe, ricovero del mezzo usato, ecc. non devono essere necessariamente collocate in quei 23 minuti complessivi, ben potendo le stesse venire portate a compimento anche successivamente (e al proposito va posto l’accento anche su quelle che sono state individuate, quanto all’alibi di Stasi, come le ulteriori finestre temporali)» (Appello-bis, p. 80).
Successivamente la sentenza si limita a questa affermazione:
«Nulla di quanto indossava l’aggressore è stato ovviamente rinvenuto, così come non è mai stata trovata l’arma del delitto» (Appello-bis, p. 116).
L’Accusa sosteneva semplicemente che «Stasi, dopo l’omicidio, poteva essersi disfatto delle scarpe, dell’arma del delitto e degli abiti sporchi indossati al momento dell’omicidio» (Appello, p. 66).
Le “finestre” summenzionate erano i 26 minuti tra le 12.20 e 12.46 e i 40 minuti tra le 12.46 e le 13.26 (la questione viene esposta nella sezione 5).
Ma dove Stasi avrebbe gettato i vestiti e le scarpe insanguinate? Il luogo doveva essere necessariamente fuori casa, ed egli sarebbe dovuto uscire, non senza essersi prima accuratamente lavato e cambiato d’abito. Quale attività di ricerca fu svolta? Furono ispezionati i cassonetti e le aree verdi intono a via Carducci? Stasi fu visto da qualcuno in una di quelle due “finestre temporali”?
Qui il problema si complica, perché la sentenza stessa di Appello-bis esclude, in un altro contesto, questa evenienza:
«Del resto Stasi non era andato in vacanza ed era rimasto a casa proprio per completare la tesi di laurea, e sotto questo profilo farsi vedere in giro per Garlasco quella mattina (al contrario di quanto sostenuto dalla sua Difesa) avrebbe alimentato sospetti nei suoi confronti» (Appello-bis, p. 82).
E invece, per gettare via scarpe e vestiti sporchi di sangue e l’arma del delitto, Stasi, dopo aver ucciso la fidanzata, avrebbe dovuto appunto andare in giro (con la forte probabilità di “farsi vedere”) per Garlasco, ma come: a piedi? in bicicletta? in automobile?
La pretesa che Alberto Stasi si fosse disfatto dei vestiti e delle scarpe (e dell’arma del delitto) era dunque una semplice asserzione apodittica, senza alcun valore indiziario, del tutto insussistente senza un testimone che lo avesse visto in giro in una delle due “finestre” suddette.
Le due “finestre” temporali summenzionate ponevano un ulteriore problema: la bicicletta Holland, sosteneva la Parte Civile, era stata da Stasi «occultata “dopo il delitto a fine mattinata presso il magazzino di ricambi del padre”» (Appello, p. 129), dove fu trovata la mattina del giorno dopo, e va ricordato che il magazzino si trovava a circa 1 km dall’abitazione. Per di più, secondo le dichiarazioni di Daniele Merlino, un dipendente della ditta del padre di Stasi, il negozio era protetto da un sistema di allarme il cui codice di inserimento/disinserimento era noto solo a lui e a Nicola Stasi, il proprietario e padre di Alberto (Appello-bis, p. 98), che dunque non avrebbe potuto aprire il negozio la mattina del 14 agosto 2007 per “occultarvi” la bicicletta Holland.
Ma anche supponendo che conoscesse tale codice (il che non fu provato), come e quando egli avrebbe effettuato questa operazione?
Alberto Stasi, oltre alla dote della freddezza, aveva evidentemente anche quella della invisibilità: nessuno lo vide quando attraversò Garlasco in bicicletta per andare a casa di Chiara; nessuno lo vide quando lo riattraversò per tornare a casa propria; nessuno lo vide quando andò a gettare arma, scarpe e vestiti del delitto e nessuno lo vide quando tornò a casa; nessuno lo vide quando andò ad “occultare” la bicicletta Holland nel negozio del padre e nessuno lo vide quando ritornò a casa.
Quella mattina del 13 agosto 2007 egli avrebbe dunque percorso almeno 5-6 km per le strade di Garlasco senza essere stato visto da nessuno.
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 19 marzo 2021 si soffermò anche sul problema dell’inesistente scambio di pedali, sviluppando un ragionamento fallace e insensato:
«Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto che la bicicletta nera da donna della famiglia [Stasi], sequestrata nel giudizio di rinvio, è risultata intatta, mai modificata in nessuna componente, ed ictu oculi diversa da quella vista dalle testimoni, ebbene vanno anche qui richiamate le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa l’impossibilità di identificare tale bicicletta con quella vista dalle testi. Peraltro, il fatto che tale bicicletta sia stata sequestrata e che sia stata analizzata, non implica, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, che essa dovesse essere necessariamente identificata con la bicicletta descritta dalle testimoni, tenuto conto di quanto evidenziato dai giudici d’appello circa il decorso di sette anni dai fatti» (Cassazione, 2021, p. 90).
La sentenza afferma dunque che:
1) la bicicletta nera da donna (Holland) non era con certezza quella vista dalle testimoni, dato che era stato impossibile identificarla come tale proprio perché era diversa,
2) essa era intatta e non modificata in nessuna componente, dunque non c’era stato alcuno scambio di pedali,
ma, nonostante ciò, il DNA sui pedali della Umberto Dei, che con certezza non si trovava sul luogo del delitto, veniva giustificato con uno scambio di pedali, mai avvenuto, con la bicicletta Holland, che non si trovava neppure questa sul luogo del delitto!
Non solo, ma questo DNA continuava ad essere considerato un indizio grave e preciso!!!
4) Il dispenser del lavandino: il diavoletto di Maxwell e la fotografia occultata
La sentenza di Appello-bis contesta al giudice di primo grado (e di Appello) di non aver considerato un indizio grave e concordante le tracce trovate nel dispenser sul lavandino del bagno di casa Poggi. Impronte di scarpe “a pallini” insanguinate rinvenute davanti al lavandino attestavano che l’assassino aveva sostato davanti al lavandino. Al riguardo la sentenza definitiva argomenta:
«Il fatto che tale sosta fosse motivata non solo dalla necessità di controllarsi allo specchio (per verificare di non “tradire” col proprio aspetto ciò che aveva appena commesso), ma anche soprattutto da quella di lavarsi le mani (secondo quelle che sono considerazioni di buon senso e di comune esperienza) discende con assoluta certezza da un dato ora pacifico, ovvero che l’aggressore si fosse copiosamente imbrattato le mani col sangue di Chiara.
Il Procuratore Generale ha infatti mostrato in aula gli ingrandimenti delle fotografie scattate dai CC di Pavia (file n. DSC03029, DSC03076) che evidenziano le quattro tracce dei quattro polpastrelli insanguinati dell’assassino, visibili sulla maglia rosa del pigiama indossato da Chiara, all’altezza della spalla sinistra, cui corrisponde, nella parte anteriore della stessa maglia, un frammento di impronta palmare insanguinata. Dette impronte (purtroppo mai analizzate, perché la maglia arrivava al medico legale completamente intrisa di sangue) dimostrano sia le modalità di afferramento del corpo per scaraventarlo in fondo alla scala, che il fatto che l’assassino si fosse appunto sporcato le mani, e avesse pertanto avuto la necessità di andare a lavarsele in bagno, necessità che nei precedenti giudizi non era stata data per certa» (Appello-bis, pp. 113-114).
Qui viene esposto un ragionamento che lascia allibiti.
Tanto per cominciare, come è noto a tutti, i carabinieri, dopo aver fotografato le tracce summenzionate, permisero al medico legale di girare il corpo della vittima, che entrò in contatto con il sangue copioso che si trovava sul pavimento, sicché le tracce andarono perdute. Dunque questo fu un gravissimo errore degli investigatori e del medico legale.
Queste tracce non testimoniavano neppure che l’assassino avesse le mani sporche di sangue, perché, come rilevò la Difesa di Stasi, la mancata analisi delle impronte non consentiva di sapere se esse appartenevano realmente all’assassino, e non alla vittima, tanto più che, si diceva, questa era stata trascinata per le caviglie, le quali però non palesavano tracce di sangue (Cassazione, 2021, p. 30). Ma anche supponendo che le tracce fossero appartenute all’assassino, da ciò non discenderebbe nessuna necessità logica e non si potrebbe desumere nessuna «assoluta certezza» circa il motivo per il quale egli, poi, sostò davanti al lavandino, dato che le «considerazioni di buon senso e di comune esperienza» portano solo a una probabilità molto opinabile.
La sentenza omette di prendere in esame un dato importante, che menziona in un contesto del tutto inappropriato: «I genitori di Chiara hanno riferito della sparizione di un martello e di alcuni asciugamani» (Appello-bis, p. 116).
La sentenza di primo grado precisa che la madre di Chiara
«constatava la mancata presenza di due teli di spugna uno dei quali in particolare era solito essere utilizzato dalla figlia quando si distendeva su una sdraio che poneva sotto il porticato e che prima della partenza per le ferie del 5 agosto 2007 erano sicuramente presenti all’interno della cassettiera ubicata nella taverna/cantina dell’abitazione. In considerazione di questa circostanza, non si può dunque nemmeno escludere che l’aggressore abbia rinvenuto questi teli di spugna proprio nel bagno del piano terra e li abbia utilizzati per pulirsi e/o per cancellare tracce del suo passaggio» (Sentenza, p. 111).
L’assassino poteva bene aver sostato davanti allo specchio proprio per controllare il proprio aspetto, dove fosse imbrattato di sangue, e pulirsi le mani, per quanto possibile, i vestiti appunto con i due teli. Perché dovrebbe essere «dato per certo» e necessario che ciò non accadde?
«Le manovre di lavaggio ‒ continua la sentenza di Appello-bis ‒ sono evidentemente state poste in essere con notevole accuratezza, tanto che, come si è visto, non venivano rilevate tracce di sangue né sulla leva del miscelatore, né sul dispenser (che peraltro si possono azionare anche senza utilizzare le mani), né sul sifone del lavandino» (Appello-bis, p. 114).
Qui è opportuno chiarire quali tracce furono trovate sul dispenser del sapone e nel lavandino. Il ricorso della Difesa di Stasi le sintetizza così:
«‒ sul dispenser, vi erano due impronte digitali di Alberto Stasi
‒ in corrispondenza delle impronte di Stasi non solo non veniva rinvenuto DNA di Chiara Poggi, ma non veniva tantomeno rinvenuto sangue riferibile a chicchessia;
‒ in altre parti del dispenser veniva rinvenuto un DNA misto formato dal DNA di Chiara Poggi e di sua mamma, Rita Preda (non riferibile a sangue);
‒ in nessuna parte del dispenser veniva rinvenuto sangue.
Inoltre:
‒ non vi erano tracce di sangue né sul lavandino, né all’interno dello scarico del lavandino, né in alcuna altra parte del bagno di casa Poggi, né, come detto, sul dispenser del sapone;
‒ sulla manopola del lavandino veniva rinvenuto DNA misto di Chiara Poggi, Marco Poggi e Giuseppe Poggi (non riferibile a sangue);
‒ le uniche tracce di sangue rinvenute in bagno erano quelle rilasciate dall’assassino sul tappetino e che denotavano una sosta davanti al lavabo, sopra il quale vi era uno specchio» (Ricorso, p. 29).
La sentenza di Appello-bis afferma che
«proprio tale assenza di tracce ematiche portava il giudice di primo grado a ritenere che l’aggressore non si fosse lavato le mani, circostanza questa che ora è stata invece smentita» (Appello-bis, p. 14).
Di fatto, come si è visto sopra, era stata “smentita” in virtù di una semplice dichiarazione apodittica, di fatto una semplice congettura, di «assoluta certezza»!
La sentenza prosegue asserendo che il «sicuro lavaggio delle mani da parte dell’assassino» attribuiva «una indubbia e più forte valenza probatoria alle uniche due impronte rilevate, che appartengono all’imputato» e conclude:
«La collocazione dell’impronta di quel dito sul dispenser non poteva quindi che essere avvenuta in un momento successivo a quello del lavaggio e ripulitura (di mani, lavandino e dispenser), nel momento in cui cioè lo stesso veniva rimesso con cautela al suo posto dopo essere stato pulito» (Appello-bis, pp. 114-115).
La sentenza di Appello riporta un importante rilievo del perito del giudice di primo grado, il dott. Robino:
«Un elemento che mi sembra che contrasti con questa ipotesi è innanzitutto il fatto che per ogni volume di sangue noi abbiamo una quantità di emoglobina che è 7.000 volte superiore a quella del DNA. Quindi mi pare poco verosimile che una qualche procedura di lavaggio effettuata su questo oggetto abbia consentito di allontanare tutta la emoglobina e di preservare il DNA. Dovremmo ipotizzare una sorta di creaturina che sta sulla superficie del dispenser ed allontana tutta la emoglobina e lascia attaccato soltanto il DNA, cosa che mi sembra un pochino complicata.
D’altro canto non abbiamo il riscontro di presenza di sangue all’interno del lavandino, a testimonianza di un possibile lavaggio. In più, abbiamo anche il fatto che di nuovo, nessuna evidenza di presenza di sangue è stata evidenziata nell’area corrispondente al contatto digitale di Alberto Stasi, che è quella forse dove, alla luce di un’ipotesi di questo genere, ci si aspetta più facilmente che ci sia del sangue. Perché se lui con le mani imbrattate di sangue, anche in parte lavate, avesse depositato questa traccia, forse lì ci aspetteremmo di trovare, con i test così sensibili che abbiamo a disposizione, qualche indicazione della presenza di sangue.
Come ultima cosa, ancora, anche il riscontro di questa presenza di impronte digitali lasciate da una persona con le mani bagnate contrasta appunto con il fatto che, invece, siano state identificate delle impronte così nette, una delle quali addirittura di utilità giuridica … E una mano asciutta più facilmente deposita l’impronta digitale (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 35-37)» (Appello, p. 188).
All’udienza del 10 novembre 2009 il dott. Robino definì la congettura del lavaggio delle mani
«molto fantasiosa ed immaginifica, perché appunto c’è il contrasto tra questo fatto che non sia stato identificato in alcun modo sangue su questo oggetto, sangue sulla manopola del lavandino, sangue sulle saponette, sangue all’interno sulla superficie di questo lavandino, macchie di sangue da proiezione di acqua mista a sangue sul pavimento. Quindi, tenendo conto del fatto che l’emoglobina, che è la sostanza attraverso la quale noi facciamo una diagnosi di sangue, è settemila volte più concentrata del DNA, appunto come dicevo, bisogna invocare il diavoletto di Maxwell [la “creaturina” pulitrice menzionata sopra] per capire come mai l’emoglobina è scomparsa ed il DNA è rimasto» (Ricorso, p. 33).
La sentenza di Appello rileva inoltre che «non tutti i contatti rilasciano impronte digitali; ed a maggior ragione non sempre ne rilasciano di identificabili» (Appello, p. 221) e definisce giustamente “fantasiosa” «l’ipotesi del deposito di quell’impronta in un contesto temporale (mani imbrattate di sostanza biologica della vittima che toccano il dispenser) compatibile con la contemporanea consumazione del delitto» (Appello, p. 220), a meno che il diavoletto di Maxwell, che stava sulla superficie del dispenser e che, soltanto lui, avrebbe potuto lavare accuratamente tutta l’emoglobina e lasciarvi attaccato il DNA della vittima, non venga arrestato e confessi il grave depistaggio.
La Suprema Corte di Cassazione obiettò che «tale elemento probatorio, costituente la firma del crimine per il luogo del rinvenimento, è stato sminuito dalla Corte di merito con argomenti inidonei a contrastarne la valenza indicativa», in particolare non tenendo conto del fatto che il «metodo immunocromatografico seguito» sarebbe stato «scarsamente significativo in presenza di tracce denaturate e della contaminazione del materiale biologico con la molecola SDS o like SDS, presente tra gli ingredienti del sapone liquido» (p. 41).
Argomento falso e specioso, perché la Corte di Assise di Appello si era occupata in dettaglio della questione, confutando radicalmente l’obiezione:
«L’argomento, a giudizio della Corte, non merita di essere approfondito perché il perito (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 44/46) aveva chiarito che la SDS è una sostanza che è presente nei detergenti impiegati nei laboratori ed utilizzati nelle fasi di estrazione del DNA per sfruttare la loro proprietà di sciogliere il grasso delle membrane cellulari. La SDS, però, non viene adoperata nei saponi non destinati a quell’uso.
Per giunta, a pag. 108 della sentenza, il giudice riferisce di aver analizzato il reperto ancora in sequestro, accertando che tra gli ingredienti del sapone elencati sull’etichetta del dispensatore non è presente il componente ora indicato.
Ebbene, la Parte Civile non contesta la corrispondenza al vero della circostanza richiamata dal giudice; e ciò basta per concludere nel senso dell’infondatezza del motivo in esame. Infatti se il sapone del dispensatore non contiene il detergente SDS, non vi è il rischio che l’esame dei periti possa aver escluso falsamente la provenienza della traccia di DNA da sangue umano» (Appello, p. 224).
In pratica, secondo l’Accusa e la Corte di Appello-bis, il risultato del test immunocromatografico sul dispenser era stato falsato dalla contaminazione provocata da un detergente che non si trovava nel sapone del dispenser!
La nota del Nucleo Investigativo della Legione Carabinieri Lombardia alla Procura della Repubblica di Pavia datata 20 luglio 2020 evidenzia tra l’altro che «la Corte Territoriale di Milano, nell’elencare i gravi indizi di reato a carico dell’imputato», menziona quello secondo cui l’assassino «maneggiò il dispenser per lavarlo accuratamente, dopo essersi lavato le mani e aver ripulito il lavandino, il che spiega l’assenza di sangue sul dispenser e sul sifone» (p. 1), «ma ‒ obietta ‒ è impossibile che il lavandino e il dispenser siano stati lavati accuratamente dall’aggressore, ovvero da Stasi», e ne spiega i motivi:
«‒ sul dispenser (oltre a due impronte digitali di Stasi) vi sono numerose impronte papillari che sarebbero state cancellate se il dispenser fosse stato lavato dal sangue;
‒ sullo stesso dispenser, è stata riscontrata la presenza del DNA appartenente a Chiara POGGI e alla madre Rita PREDA. In nessun caso è stata evidenziata la presenza di sangue, ma sicuramente la presenza del DNA di Rita Preda esclude la possibilità che il dispenser sia stato “accuratamente ripulito”;
‒ nel lavandino, durante il sopralluogo, viene scattata la foto avente identificativo DSC03064, dalla quale si evince chiaramente la presenza di 4 capelli neri lunghi, alcuni dei quali prossimi allo scarico, che non solo non sono mai stati repertati o indicati in qualche atto, ma che attestano ovviamente che il lavandino non è mai stato lavato dalla presenza di sangue. Diversamente, i capelli presenti nel lavabo sarebbero stati portati via dall’acqua.
Di chi fossero quei capelli è irrilevante, considerato il fatto che non furono repertati. Sicuramente non erano di STASI visto che il colore dei suoi capelli è diametralmente opposto a quelli nel lavabo» (p. 2).
La pretesa «assoluta certezza» che Alberto Stasi si fosse lavato «con notevole accuratezza» le mani «copiosamente» imbrattate col sangue di Chiara si confermava così una congettura inconsistente.
Nella stessa pagina della nota summenzionata viene riprodotta la relativa fotografia, che mostra i quattro capelli in questione.
Ciò apre anche scenari inquietanti. I quattro capelli «non sono mai stati repertati o indicati in qualche atto» (e questo vale anche per la fotografia): per quale ragione? Forse perché erano neri, mentre Stati aveva capelli biondi, e perché dimostravano falsa la congettura del lavaggio? La fotografia fu occultata per evitare che compromettesse un immaginario grave indizio?
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 19 marzo 2021 discute la terza prova addotta dalla Difesa di Alberto Stasi, «costituita dalla fotografia DSC03064 dei Carabinieri di Pavia scattata il 13/8/2007 che riprendeva il lavandino e dimostrava la presenza di quattro capelli» e la liquida in un modo incredibilmente capzioso:
«Il ricorrente ribadisce la natura di “prova nuova” della fotografia: quella fotografia non era mai stata valutata, nemmeno implicitamente e nessuna sentenza di merito faceva riferimento alla fotografia o alla presenza di capelli all’interno del lavandino. Tuttavia, il ricorrente non contesta l’affermazione dell’ordinanza secondo cui “la presenza di capelli nel lavandino è stata sempre [?] indicata dalla difesa Stasi come elemento contrastante con il preteso lavaggio del lavandino in tutta la fase di rinvio”: e ciò conferma che tale presenza, come ritiene la Corte, era stata valutata implicitamente dai giudici, che non avevano ritenuto decisiva la presenza di quei capelli per ritenere non avvenuto il lavaggio del lavandino, dimostrato dall’assenza del sangue della vittima» (p. 9).
Ma non è vero che la Corte di Appello-bis avesse valutato implicitamente la fotografia in questione, perché all’epoca essa era ancora ignota e non fu mai menzionata nella sentenza. L’esistenza di questa fotografia fu rivelata soltanto il 7 luglio 2020, nella nota summenzionata del Nucleo Investigativo, perciò non è vero neppure che essa fosse stata sempre indicata dalla Difesa di Stasi: questa, che nel ricorso del 30 aprile 2015 non la conosceva ancora, la trasse proprio dalla nota suddetta e solo poi la incluse nei motivi del ricorso del 2 ottobre 2020, quasi tre mesi dopo: ma allora, come poteva, la Corte di Appello-bis, aver valutato qualcosa che all’epoca era ancora ignoto?
E come si può credere che la Corte avrebbe ritenuto irrilevante la presenza di quattro capelli in un lavandino che era stato lavato «con notevole accuratezza»?
5) Un nuovo metodo per stabilire l’ora di un delitto: è l’ora per la quale l’imputato non ha un alibi!
Il 14 agosto 2007 Alberto Stasi consegnò spontaneamente il suo personal computer ai carabinieri di Garlasco, i quali lo tennero fino al 29 agosto effettuando, per errore, ripetuti e scorretti accessi, che compromisero il suo alibi. Soltanto il 13 maggio 2009 i periti nominati dal giudice, come sarà chiarito subito, resero noto che l’imputato aveva interagito col proprio computer dalle 9.35 alle 12.20. Prima di tale data, egli era privo di alibi e in quest’ottica vanno considerate le ipotesi accusatorie sull’ora del delitto, che furono riassunte dalla Difesa di Stasi nel Ricorso in Cassazione del 30 aprile 2015. Essa rilevò anzitutto che
«nella relazione autoptica a cura del medico legale incaricato di eseguire l’autopsia, Dott. Ballardini, si individuava un intervallo orario compreso tra le 10.30 e le 12.00 del 13 agosto 2007, giungendo a fissare con maggior centratura l’ora della morte tra le 11.00 e le 11.30: “l’epoca della morte di POGGI Chiara si pone in un intervallo di tempo compreso fra le ore 10.30 e le ore 12 circa del 13.08.2007, con maggior “centratura” intorno alle ore 11-11,30”».
Il consulente tecnico della difesa, prof. Avati, proponeva invece un intervallo iniziale tra le 9.00-9,30 e uno finale tra le 10.00 e le 10.30.
Nella sua requisitoria nell’udienza del 17 marzo 2009 il Pubblico Ministero, dott. Michelucci, asserì:
«L’epoca della morte non può essere fatta risalire in ogni caso ad epoca anteriore alle 10.30 (…). Il Consulente della Difesa sostiene che la morte debba collocarsi tra le 9.00 e le 10.00 del mattino; tale conclusione non appare sostenibile perché palesemente contraddittoria».
Nell’udienza del 28 aprile 2009 il Difensore della Parte Civile, avvocato Tizzoni, dichiarò:
«L’orario del delitto non è tra le 9.10 e le 11.00 ma è sicuramente un orario successivo» (Ricorso, pp. 3-7).
Ma, nell’impugnazione della sentenza di Appello, la Parte Civile sostenne che «l’omicidio avvenne presumibilmente alle 9,12 circa [sic]» (Appello, p. 81).
Il Collegio peritale nominato dal giudice affermò che l’ora della morte della vittima non era valutabile con precisione e si poteva solo affermare che «essa avvenne nel corso della mattinata del 13 agosto 2007» (Ricorso, pp. 3-4).
Il 30 aprile 2009 il giudice Vitelli nominò un Collegio peritale informatico costituito dall’ing. Porta e dal dott. Occhetti, i quali, appunto il 13 maggio 2009, riferirono che
«le condotte scorrette di accesso da parte dei carabinieri hanno determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al personal computer di Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili (oltre 56.000) con riscontrati accessi su oltre 39.000 files, interventi di accesso su oltre 1500 files e creazione di oltre 500 files. Insomma interventi che hanno prodotto effetti devastanti in rapporto all’integrità complessiva dei supporti informatici (in questi termini si esprime il collegio peritale)» (Sentenza, p. 41).
I periti riuscirono comunque a stabilire che Alberto Stasi, la mattina del 13 agosto 2007, accese il proprio computer alle 9.35, visualizzò immagini pornografiche fino alle 10.07 e lavorò proficuamente alla propria testi di laurea dalle 10.17 alle 12.20, quando il computer fu messo in standby, lasciando il file di word aperto (Sentenza, pp. 42-43).
Si prospettavano così tre “finestre temporali” nelle quali il computer non forniva un alibi all’imputato:
‒ dalle 9.12 alle 9.35 (23 minuti)
‒ dalle 12.20 alle 12.46 (26 minuti)
‒ dalle 12.46 alle 13.26 (40 minuti) (Sentenza, p. 47).
Ciò premesso, la Difesa di Stasi nel ricorso rileva che
«l’accertata presenza di Alberto Stasi al proprio computer dalle ore 9.35 alle ore 12.20, “imponeva” che l’orario della morte (dapprima fissato tra le 11.00 e le 11.30) dovesse cambiare per poter continuare a sostenere che Stasi fosse il responsabile di quanto accaduto» (Ricorso, p. 5).
La Procura della Repubblica ritenne «comunque maggiormente plausibile collocare l’omicidio nella seconda parte della mattinata, implicitamente valutando la prima finestra temporale [di 23 minuti] come scarsamente compatibile con la responsabilità di Alberto Stasi».
Nella requisitoria dell’udienza del 10 dicembre 2009 il Pubblico Ministero, dottoressa Muscio, affermò:
«L’ampia forbice temporale fa sì che Alberto Stasi abbia avuto il tempo di commettere l’omicidio sia prima delle 9:35 che nell’ultima parte della mattinata, dopo le 12:46; ritiene comunque il Pubblico Ministero che la morte di Chiara Poggi vada collocata più probabilmente nella seconda parte della mattinata piuttosto che nelle prime ore della stessa».
Su domanda specifica del giudice, il Pubblico Ministero confermò l’orario dopo le 12.46 (nel testo, erroneamente, 12.40) (Ricorso, pp. 5-6).
Invece la Parte Civile, che prima aveva sostenuto un orario “sicuramente” successivo alle 11.00, la anticipò, si presume, altrettanto “sicuramente”. Nell’udienza del 10 dicembre 2009 l’avvocato Tizzoni dichiarò:
«Ritengo che l’ora più probabile della morte vada inquadrata (…) intorno alle ore 9.00» (Ricorso, p. 6).
La sentenza di Appello-bis scrive dunque, in relazione alle tre “finestre temporali” menzionate sopra, che
«la prima è stata individuata come l’unica concretamente possibile anche sulla base della collocazione dell’ora della morte della vittima (anche in questo caso originariamente indicata in un orario diverso, ed errato, dallo stesso medico legale). Tale individuazione può ora darsi per pacifica (…)» (Appello-bis, pp. 77-78).
Perciò la conclusione che prima non appariva «sostenibile perché palesemente contraddittoria», ora diventava pacifica.
Ecco dunque inaugurato un nuovo metodo per individuare l’ora della morte di una vittima: essa corrisponde all’ora per la quale l’imputato non ha un alibi, e se il medico legale suggerisce un’ora diversa, tanto peggio per lui: ha “errato”!
Riguardo a questa “finestra” di 23 minuti il giudice di primo grado espresse delle legittime perplessità:
«Tale ipotesi ricostruttiva incontra tuttavia, sotto il profilo logico/razionale, plurimi e significativi punti di criticità.
In primo luogo, bisogna rilevare che la dinamica dell’aggressione nel suo complesso ha avuto (come già rilevato) uno sviluppo temporale che non si è risolto in un “tempuscolo” ma che ha richiesto almeno alcuni diversi minuti. Tale valutazione sulla durata dell’aggressione non esclude che in questa finestra temporale di 23 minuti l’episodio aggressivo in senso stretto si sia risolto, ad esempio, in una decina di minuti e quindi in un lasso temporale non incompatibile sotto il profilo astratto con un rientro in bicicletta presso la propria abitazione. Con riferimento alla tempistica di tale tragitto risulta congrua la valutazione del collegio peritale tecnico/informatico secondo cui il tempo medio ragionevole (ovvero senza soste e senza eventi particolari sul tragitto) per un velocipede è di 6/7 minuti: considerata, tuttavia, la necessità di riporre la bicicletta e di rientrare nella propria abitazione un tempo medio ragionevole è intorno agli 8/10 minuti. Dunque, sommando queste due ipotetiche tempistiche “consumiamo” quasi totalmente il tempo massimo di 23 minuti» (Sentenza. pp. 47-48).
La sentenza di Appello-bis, affidandosi alla perizia del medico legale dott. Testi, evidenziava «la breve durata dell’aggressione» e ciò «sulla base di una serie di considerazioni che smentiscono i precedenti periti e che la Corte condivide» (Appello-bis, p. 78 e 79-80).
In pratica, partendo dagli stessi dati di fatto, il dott. Testi “smentiva” sia la ricostruzione della dinamica dell’aggressione effettuata dal RIS di Parma utilizzando «il metodo della “Bloodstain Pattern Analysis” (BPA): settore delle scienze forensi che studia i vari meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, ecc.)» (Sentenza, p. 16), che portò alla conclusione che vi era stata «una pausa nell’aggressione» (Sentenza, p. 18), «una pausa nella dinamica omicidiaria» (Sentenza, p. 20); sia, anche, il collegio peritale (dott. Varetto, Bison e Robino), che prospettò «due fasi cronologicamente ben distinte» (Sentenza, p. 23).
Il dott. Testi eliminava questa pausa, riducendo la tempistica del delitto e per questo motivo era ritenuta più affidabile delle perizie del RIS e del collegio peritale.
Tuttavia «la breve durata dell’aggressione» (Appello-bis, p. 78) non intaccava minimamente la “criticità” dei 23 minuti, fermo restando che anche la sentenza di Appello-bis accettava il tempo di percorrenza in bicicletta da casa Poggi a casa Stasi di 6-7 minuti (Appello-bis, p. 80).
A questo punto va evidenziata una grave omissione da parte dell’Accusa e dei giudici dell’Appello- bis. Essi rilevano infatti che la signora Manuela Travain «quel 13 agosto era transitata in auto davanti a casa Poggi intorno alle 9.30» e aveva visto la bicicletta nera (Appello-bis, p. 81). Secondo l’analisi delle celle telefoniche, il 13 agosto 2007 passò davanti a casa Poggi tra le 9.23.41 e le 9.30.29 e nel primo orario era ancora nella sua abitazione (Ricorso, p. 8).
Nel ricorso delle Parti Civili del 23 novembre 2015 si legge che il passaggio della testimone avvenne alle ore 9,23-9,25 (p. 23), ma qui bisogna assumere il dato menzionato nella sentenza (intorno a 9.30), perché si discute della sua coerenza logica.
Se dunque a quest’ora la bicicletta nera era ancora davanti a casa Poggi, Alberto Stasi sarebbe uscito da casa Poggi intorno alle 9.31 (subito dopo il transito della testimone), ma alle 9.35 si trovava già di fronte al proprio computer.
Perciò, secondo la sentenza di Appello-bis, egli avrebbe avuto a disposizione intorno ai 4 minuti per tornare a casa e svolgere le operazioni successive, fino all’accensione del computer (che avrebbero richiesto almeno 2 minuti, secondo il giudice di primo grado).
Il percorso che Alberto Stasi avrebbe fatto in bicicletta per tornare a casa è stato valutato dall’Accusa in astratto e con incredibile superficialità: osservato in immagine satellitare, appare sconcertante. Egli si sarebbe dovuto immettere prima in Via Pavia (circa 60 metri da casa Poggi), seguire questa strada per circa 440 metri, proseguire per la stessa strada, che poi diventa corso Cavour, per circa 920 metri, girare a destra in via Vaccaneo, percorrere questa strada per circa 130 metri e poi girare a sinistra in via Carducci, giungendo nella propria abitazione dopo circa 100 metri (complessivamente circa 1.650 metri).
Come risulta chiaramente dalla relativa immagine 1 in allegato, casa Poggi e casa Stasi si trovavano ai due estremi di Garlasco, che contava poco meno di 10.000 abitanti.
Quali probabilità ci sono che, lungo questo tragitto, attraverso il centro del paese, non lo avesse visto nessuno? E né all’andata, né al ritorno?
Per percorrere questi 1.650 metri, egli avrebbe avuto a disposizione, in teoria, intorno ai 4 minuti, in pratica intorno ai 2 minuti.
In questo tempo Alberto Stasi avrebbe dovuto compiere il tragitto di circa 1.650 metri, con una bicicletta da passeggio, senza cambio, non essendo egli un ciclista, alla pregevole media intorno ai 49,5 km/h! Una prestazione da Giro d’Italia!
Da notare che egli, in quanto assassino, avrebbe dovuto portare via con sé i due teli di spugna scomparsi da casa Poggi, evidentemente in una grossa busta, che avrebbe rallentato la sua marcia e accresciuto la sua visibilità.
6) Suole senza sangue e probabilità infinitesimali (ma solo per Stasi)
Una delle questioni più controverse dei processi fu la mancanza di tracce ematiche sotto la suola delle scarpe che Stasi indossava quando si recò presso la Stazione dei Carabinieri di Garlasco.
Prima di esaminare la questione del ritrovamento del corpo di Chiara Poggi da parte di Alberto Stasi, è necessaria una osservazione preliminare.
Egli fu considerato dagli inquirenti, fin dall’inizio, freddo, razionale, padrone di sé. La Sentenza di Appello-bis dice che
«la condotta da lui tenuta non è stata per nulla collaborativa, ma al contrario fuorviante e finalizzata ad allontanare i sospetti dalla sua persona: ha da subito sviato le indagini, ipotizzando un incidente domestico e ha progressivamente messo a disposizione degli inquirenti ciò che, nel tempo, assumeva via via qualche interesse investigativo. Non tutto però, ed in tal modo è riuscito a rallentare gli accertamenti a proprio vantaggio, anche grazie agli utili errori commessi dagli stessi inquirenti» (Appello-bis, p. 132).
E la Cassazione sottolinea il «fatto che in molte occasioni era stato proprio l’imputato (personalmente e non solo) ad indirizzare e a ritardare le indagini in modo determinante e a sé favorevole (quindi sostanzialmente fuorviante)…» (Cassazione, p. 16)
Alberto Stasi mentì dunque sulla sua chiamata al 118 (perché era in ritardo di 60-120 secondi rispetto alle sue dichiarazioni) per sviare i sospetti («solo in prossimità della caserma pensa di precostituirsi un alibi chiamando il Servizio del 118») (Appello, p. 146), e mentì (sempre per sviare i sospetti) anche ai carabinieri nella caserma di Garlasco, dicendo che la fidanzata aveva avuto un incidente; anzi, spinse «il cadavere [della fidanzata] sulle scale, come per far apparire il delitto “in relazione ad una caduta accidentale”» (Appello, p. 199), preordinando dunque «una messinscena con la simulazione di un incidente domestico» (Appello-bis, p. 21); tornato a casa si mise subito al computer solo per precostituirsi «un alibi per allontanare da sé i sospetti degli inquirenti» (Appello, p. 199); per la stessa ragione «omise» di dichiarare che possedeva una bicicletta da donna nera, e, soprattutto, mentì riguardo alle circostanze del ritrovamento del corpo della vittima, ossia non entrò affatto in casa Poggi, sulla scena del delitto, e qui sta il problema fondamentale: perché avrebbe mentito? In che modo avrebbe sviato le indagini con questa menzogna?
A questo punto bisogna intendersi bene e decidere: Alberto Stasi o era freddo e razionale, o era impulsivo e irriflessivo (sostanzialmente, un imbecille), oppure era innocente.
Un assassino freddo e razionale, che ha tempo sufficiente per riflettere, per sviare i sospetti da sé, o meglio, per non attirare i sospetti su di sé, ha due possibilità:
1) si reca davanti a casa Poggi, suona, chiama ad alta voce il nome della fidanzata (nel caso che qualcuno lo veda o lo ascolti), indi va in caserma (a circa 600 metri) o telefona direttamente ai carabinieri, restando in strada, davanti a casa Poggi, e dichiara di essere preoccupato perché ha telefonato tutta la mattina alla fidanzata senza ricevere risposta, indi si è recato a casa sua, ha suonato, l’ha chiamata, ma sempre senza risposta; teme che le sia accaduto qualcosa e chiede ai carabinieri di verificare;
2) si reca davanti a casa Poggi, suona, chiama ad alta voce il nome della fidanzata, scavalca il muro di cinta, entra in casa, cammina dappertutto, lascia tracce dappertutto, soprattutto sul pomello della porta a soffietto, la apre, raggiunge il corpo della vittima in fondo alle scale, lo tocca (per vedere se è ancora viva) e si sporca vistosamente di sangue, poi esce e chiama i carabinieri oppure va in caserma a denunciare il fatto;
3) l’assassino imbecille arriva davanti a casa Poggi, chiama il nome di Chiara, poi va in caserma a raccontare una storia falsa (che non può avere improvvisato in pochi minuti, ma che ha meditato accuratamente a casa), a rischio, tra l’altro, di essere smentito da qualche testimone che ha osservato la sua sceneggiata e ha visto che non è entrato in casa Poggi. Per di più, dopo aver convogliato su di sé i sospetti degli inquirenti, li rafforza dichiarando che, uscendo dalla scena del delitto, non faceva attenzione a dove metteva i piedi (Appello-bis, p. 8), invece di affermare che aveva prestato grandissima attenzione a non calpestare il sangue; manca solo un finale come quello del testimone Muschitta: «Mi sono inventato tutto quello che vi ho raccontato perché sono uno stupido»!
4) la quarta possibilità è che il racconto di Alberto Stasi era veritiero.
La possibilità che il racconto sia falso presuppone che Alberto Stasi fosse un perfetto imbecille, il che è in stridente contrasto coll’impianto generale dell’accusa.
E, si può aggiungere, solo a un imbecille sarebbe venuto in mente lo scambio dei pedali, che l’Informativa Finale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Milano del 21 aprile 2026 definisce giustamente «una superficialità degna di personaggi fumettistici» (p. 304). (Si veda la sezione 9).
Per accertare se il racconto di Alberto Stasi era veritiero, il giudice di primo grado cercò di ottenere una «conferma della validità della regola di comportamento oggetto di verifica: “entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio”» (Sentenza, p. 93).
A questo scopo, il 13 maggio 2009 nominò il collegio peritale menzionato sopra, costituito dai periti Bison, Robino e Varetto. I periti giunsero alle seguenti conclusioni:
1) «le attività sperimentali che sono state condotte documentano l’effettiva possibilità che le scarpe di Alberto Stasi disperdano tracce eventualmente raccolte per calpestamento di limitate quantità di sangue, a seguito di sollecitazioni meccaniche correlate ad un successivo uso delle calzature» (Perizia, p. 143);
2) «Gli esperimenti condotti su pedali e tappetini di autovetture non hanno dato risultati sempre positivi: dopo calpestamento di sangue secco, il tappetino è risultato luminol-negativo» (Perizia, p. 145);
3) «Quanto alla presenza di DNA di Alberto Stasi sulla suola delle sue stesse scarpe, essa è sicuramente in qualche modo sorprendente, ma non per questo deve avere significati particolari. Il fatto che DNA sia presente non ci permette di dire quando esso sia stato trasferito (per esempio nel momento in cui sono state sfilate l’ultima volta)» (Perizia, p. 145).
Ciò nonostante, la sentenza della Cassazione (p. 39) pretende indebitamente che «l’ipotesi della possibile dispersione delle tracce di sangue sulle scarpe in dipendenza del loro utilizzo» contrasta col «“sorprendente” ritrovamento sulla suola della scarpa del DNA dell’imputato, non oggetto di specifica doverosa valutazione»).
L’Accusa contestò la perizia soprattutto perché non aveva tenuto conto dei primi due gradini della scala che conduceva alla cantina e chiese una nuova perizia che si estendesse anche a questi. La Corte accolse la richiesta e nominò come perito il medico legale dott. Roberto Testi.
Il presupposto, puramente ipotetico, che il sangue ivi fotografato fosse stato fluido o umido, infirmava già in via di principio la perizia, perché da una ipotesi non si può desumere una certezza.
Il risultato della perizia che riscosse il maggior clamore mediatico fu questo: «considerando 8 appoggi con fermata al primo gradino, la possibilità di non calpestamento [del sangue della vittima da parte di Stasi] era pari allo 0,00038 %; considerando anche il secondo gradino la stessa scendeva allo 0,00002%» (Appello-bis, p. 45), come se qualcuno avesse mai asserito che Alberto Stasi non aveva calpestato il sangue della vittima! Su questo punto si ritornerà sotto.
Qui va sottolineata la sciocca ironia, a senso unico, di certi opinionisti televisivi («E che ha fatto? Ha volato?»), i quali, al pari di certi genetisti (parimenti televisivi), messi di fronte al fatto ancora più improbabile che due reperti di DNA (uno sulle unghie, l’altro su un cucchiaino della vittima) presentassero lo stesso identico volume, al miliardesimo (2,78 nanogrammi, ossia 2,78 miliardesimi di grammo, mentre 0,00002 corrisponde a 2 centomillesimi), non si stupiscono affatto, anzi, lo considerano un fatto normale, basta che ci sia un numero sufficiente di prelievi: ma quanti? un bilione? un trilione? un quadrilione? (Si veda la sezione 9d).
La perizia conteneva anche specifiche critiche a quella del giudice di primo grado (la perizia Bison-Robino-Varetto), come si legge nella sentenza di Appello-bis:
«Le censure attengono in particolare alla mancata utilizzazione nell’accertamento peritale delle fotografie del medico legale, valorizzabili ai fini della mappatura ematica dei gradini, alla utilizzazione a tale fine delle foto dei CC, sfalsate nell’orario perché impostate sull’ora solare» (Appello-bis, p. 26).
Quest’accusa, già stata formulata Procuratore Generale, era stata vanificata dalla sentenza di Appello, la quale aveva rilevato che
«tanto i periti quanto il prof. Boccardo visionarono ed analizzarono il materiale fotografico indicato dal Procuratore Generale. Infatti nell’elenco della documentazione esaminata dal consulente dell’Accusa (cfr. relazione prof. Boccardo del marzo 2007 pag. 6) è indicato anche il “supporto informatico dei rilievi fotografici eseguiti dal dott. Ballardini in sede di sopralluogo medico-legale in data 13 agosto 2007”. Un’annotazione di identico contenuto si rinviene anche nella relazione peritale Bison-Robino-Varetto a pag. 7» (Appello, p. 114).
E ancora:
«La differenza di risultati tra la sperimentazione di cui sopra e quelli della perizia di primo grado veniva spiegata con l’utilizzo, in tale sede, di una metodica di ricerca del sangue diversa e soprattutto inidonea allo scopo (mediante cioè l’utilizzo della tetrametilbenzidina e non del luminol)» (Appello-bis, p. 50).
Ma ciò è smentito dalla stessa sentenza, che rileva qualche pagina dopo:
«A proposito dei precedenti esperimenti venivano mostrati allo stesso Perito gli esiti della perizia di primo grado, in particolare quelli riportati alla pag. 134 (perizia Robino, Varetto, Ciardelli, esperimenti del 23/7/09 a Pisa), evidenziando come i tappetini fossero stati anche in tale occasione sottoposti al test del luminol, dopo avere calpestato in un caso sangue fresco, in altro sangue semi-secco, nel terzo sangue secco, ed in tale ultimo caso il risultato era stato negativo. Le ulteriori 7 prove (su 10) erano invece state fatte utilizzando la tetrametilbenzidrina» (Appello-bis, p. 53).
Qui non si vuole entrare in una querelle tra periti, in cui, per di più, il nuovo perito, con supponente atteggiamento da primo della classe, bacchetta i suoi colleghi somarelli:
«Va detto in ogni caso, e ancora una volta, che la precedente sperimentazione (i cui risultati sono riportati nella tabella alla pag. 134 della perizia Varetto) non rispondeva a tali requisiti di completezza ed esaustività» (Appello-bis, p. 89).
«L’attuale perizia infatti ha per la prima volta individuato il trasferimento sui tappetini come elemento non adeguatamente approfondito in precedenza, ma maggiormente idoneo a fornire risultati significativi» (Appello-bis, p. 88).
E, soprattutto, il nuovo perito aveva preso in esame anche i due primi gradi della scala, cosa strombazzata mediaticamente come se fosse stata di importanza vitale, mentre era inutile, non potendo portare ad alcun risultato probante.
La Corte di Assise di Appello rilevò infatti che la scelta “metodologica” dei periti di non considerare i primi due gradini della scala era stata spiegata in modo esauriente dai periti (ma era stata anche accettata dai consulenti dell’Accusa):
«La prima ragione è consistita nell’impossibilità di giungere “ad una affidabile ricostruzione della situazione ematica in quei gradini” (cfr. esame perito Geminiani trascr. ud. 21 novembre pag. 59). Infatti, disponendo soltanto di limitato materiale fotografico acquisito con macchine dalle caratteristiche diverse tra loro, è molto difficile discernere, sulla superficie dei gradini caratterizzata da colori cangianti e sfumati tra loro, le macchie, anche piccolissime, di provenienza ematica. Il perito prof. Balossino ha spiegato diffusamente (pagg. 128/135 trascr. ud. 10 novembre 2009) le ragioni tecniche per le quali “il materiale fotografico disponibile non è utilizzabile per fare delle elaborazioni” (cfr. trascr. pagg. 128/1 35 trascr. ud. 10 novembre 2009) ed ha illustrato gli insormontabili problemi tecnici nell’elaborazione di un’affidabile mappa ematica dei gradini. Conclusione condivisa persino dal perito del Pubblico Ministero prof. Boccardo che alla riunione peritale del 25 maggio 2009 ha dichiarato che “non si è fatta nessuna ipotesi per i gradini perché non si riuscivano a fare le misure” (cfr. anche all. 4 memoria difensiva del 25 novembre 2011). Ed è fin troppo evidente che l’impossibilità di realizzare la relativa mappa ematica tronca sul nascere la possibilità di avviare lo studio della quantità di macchie astrattamente intercettabili impegnando i gradini» (Appello, pp. 113-114).
Ciò che è fondamentale mettere in evidenza, nella perizia ordinata dalla Corte di Appello-bis, è il paralogismo secondo il quale, da premesse congetturali, si pretende di dedurre conclusioni certe. La stessa sentenza riconosce:
«Anche al proposito si impone tuttavia una doverosa premessa: nessuna perizia di nessun genere è in grado di stabilire, con assoluta certezza, il percorso fatto da Alberto Stasi una volta entrato in casa di Chiara» (Appello-bis, p. 83).
Le premesse incerte erano:
1) lo stato delle pozze e delle macchie di sangue sul pavimento e sulle scale di casa Poggi quando vi entrò Alberto Stasi: quali e quante erano, di sangue liquido, rappreso, secco?
I periti di primo grado, con ammirevole umiltà, avevano riconosciuto gli ovvi limiti della loro perizia (ma anche di qualunque perizia), quando si parta da premesse incerte;
2) l’impossibilità di stabilire scientificamente quali e quante macchie Stasi avesse calpestato, e in che modo.
Al riguardo, la sentenza di Appello afferma che
«i periti hanno chiarito ‒ e nessuno li ha smentiti ‒ che l’unico dato che accerta il grado di essiccamento delle macchie ematiche è la misurazione della percentuale di acqua in esse contenuto (cfr. relaz. cit. pag. 52); informazione non acquisita al processo e, per evidenti ragioni, non determinabile in sede sperimentale perché sono ignote le caratteristiche ambientali presenti nell’appartamento dei Poggi il 13 agosto» (Appello, pp. 164-165).
Anche la sentenza di Appello-bis non andò oltre la verosimiglianza:
«Le prove di essiccamento sul sangue, del tutto armoniche con i dati ricavati nelle precedenti perizie e consulenze e con quanto emerge in letteratura, indicano che, in termini di elevata probabilità, al momento del presunto ingresso dell’imputato nell’alloggio la quasi totalità delle macchie di sangue presenti sul pavimento erano asciutte, mentre alcune gore ematiche, determinate da una quantità di sangue maggiore di 2-3 cc e non strisciate, potevano essere ancora, almeno in parte, liquide.
Si tratta di un giudizio in termini di verosimiglianza ma non meglio definibile tecnicamente stante la mancanza di un parametro oggettivo sul quale valutare il grado di essiccamento di una traccia ematica» (Appello-bis, pp. 41-42).
Pertanto qualunque ricostruzione della “mappa ematica” della scena del delitto, compresi i primi due gradini, era necessariamente congetturale e quella adottata per gli esperimenti era stata «concordata tra i consulenti ed i periti» (Appello, p. 161), mentre la pretesa di ricavare risultati certi dalla documentazione fotografica era inconsistente,
«perché l’aspetto visivo e fotografico delle macchie (più o meno grinzoso e/o opaco in caso di traccia secca o semisecca) rappresenta un parametro vago perché soggettivo, che dipende dalle capacità di osservazione critiche di chi esamina la traccia. Le foto poi sono influenzate dalle condizioni di luce nelle quali sono state scattate» (Appello, p. 165).
La sentenza rileva inoltre che
«la Corte ha accertato che sono stati i periti che per primi hanno costantemente sottolineato che non era possibile attribuire agli esperimenti il carattere della scientificità dei risultati conseguiti, peraltro contraddistinti da alta variabilità. Essi già nella relazione depositata in atti (cfr. relaz. cit. pag. 53) sottolineano che erano stati osservati “tempi di essiccamento disomogenei, tra un’ora e 20 minuti e più di due ore”.
E proprio per fugare ogni dubbio hanno invitato a tener conto del fatto che i fenomeni osservati erano solo orientativi rispetto a quelli reali verificatisi in “particolari situazioni ambientali” delle quali erano ignote tutte le componenti in grado di incidere sull’essiccazione del sangue.
Proprio il dott. Varetto sottolinea (cfr. trascr. 10 novembre pag. 65) la distanza incolmabile e non conoscibile che si pone tra i risultati registrati nella sperimentazione e quanto si verificò nel corso della mattinata del 13 agosto. Egli precisa che le sperimentazioni portarono ad “una percezione molto soggettiva” e di scarso valore ricostruttivo “perché non avevamo dei termini di confronto né sulla temperatura del pianterreno della casa in quel giorno né sulla umidità della casa in quel giorno”» (Appello, p. 164).
E ancora:
«A pag. 139 della perizia Bison, Robino, Varetto si legge: “Attribuire ai nostri risultati un significato più che orientativo sarebbe arbitrario”. La ragione risiede nel fatto che “una sperimentazione scientificamente pregevole avrebbe dovuto comportare la riproduzione esatta di tutte le condizioni ‒ in gran parte ignote ‒ peculiari del caso concreto.”
Invece, le prove di laboratorio hanno conseguito il risultato di documentare qual è l’esito dei preventivi imbrattamenti di vario tipo della suola a seguito dell’esposizione alla possibile azione abrasiva causata dalle specifiche superfici di contatto a volta a volta impiegate nella sperimentazione.
Questa attività di laboratorio, però, non presenta i caratteri della rappresentazione scientifica di ciò che si è verificato nella realtà; carattere che potrebbe conseguirsi soltanto se si conoscessero ‒ ma sono rimaste ignote ‒ “tutte le condizioni peculiari del caso concreto”» (Appello, p. 169).
Tutto ciò valeva anche per la capacità delle scarpe di Alberto Stasi di trattenere tracce del sangue calpestato:
«I periti fanno intendere che non esiste nemmeno una regola statistica di appagante grado di affidabilità perché i risultati conseguiti sono provvisti solo di valore orientativo e non probabilistico secondo una determinata legge cd. frequentista. A tale proposito essi aggiungono che i risultati della sperimentazione “sono stati discretamente disomogenei, in parte in relazione alle diverse situazioni sperimentali, ed in parte probabilmente per effetto del caso”. Infatti essi spiegano che “il destino di piccole concentrazioni non può che essere fortemente condizionato anche dal caso”.
Fanno presente ad esempio che “l’azione abrasiva di un singolo granello di ghiaietto può diventare importantissima perché interferisce non già nel contesto di un’ampia macchia, impoverendola, bensì sull’interezza di uno dei piccoli residui di materiali presenti sulla suola” (cfr. relaz. peritale pag. 140)» (Appello, p. 170).
Questa è la ragione per la quale la Corte ritenne inutile
«accedere alla richiesta probatoria del Procuratore Generale con riferimento al quesito sub D) di estensione della sperimentazione già effettuata sia perché la stessa riguarda la superficie dei gradini in relazione ai quali non è possibile disegnare una plausibile mappa ematica, sia perché l’estensione richiesta riguarda solo uno dei fattori che ‒ assieme a tutti gli altri, noti ed ignoti, che si verificarono nella realtà ‒ concorre a determinare l’effetto finale (presenza o meno di tracce ematiche dopo l’uso prolungato delle suole) che pertanto è e resterebbe ignoto in tutte le sue componenti efficaci» (Appello, pp. 116-117).
Ciò avrebbe infatti riguardato
«la superficie dell’imbrattamento e non la sua possibilità di sopravvivere all’uso delle scarpe che non è stato possibile accertare nelle sue componenti efficaci» (Appello, p. 137).
Per di più, a differenza dei periti del giudice di primo grado, che usarono le «Scarpe Lacoste sequestrate ad Alberto Stasi» (Perizia, p. 134; Sentenza, p. 97), il nuovo perito effettuò i suoi esperimenti su «scarpe del tipo di quelle consegnate da Alberto Stasi» (Appello-bis, p. 36).
Sulla perizia Testi si ritornerà nella sezione 9c.
Qui però bisogna sottolineare che la Corte di Appello-bis non si rese neppure conto che gli esperimenti sul tempo di essiccamento del sangue effettuati dai periti (il dott. Testi, coadiuvato dal prof. Bitelli e dall’ ing. Vittuari) condussero a una conclusione che contraddiceva il presunto orario della morte della vittima, rendendola incompatibile con la prima “finestra temporale”:
«Nelle sperimentazioni effettuate in sede peritale (in ambiente controllato, con temperatura a 25° e umidità del 60 %) si verificava che le macchie ematiche erano tutte secche dopo 4 ore e mezza dalla deposizione (solo due porzioni delle gore di maggiori dimensioni restavano ancora umide)» (Appello-bis, p. 47).
Ma la dottoressa del 118, che era entrata in casa Poggi alle ore 14.10, oltre 4 ore e mezza dopo l’asserita ora dell’uccisione, trovò sangue ancora liquido lungo la scala, vicino al corpo della vittima (tanto che una traccia di sangue le rimase sotto uno dei calzari), perciò l’omicidio era avvenuto dopo le 9.35, quando Albero Stasi si trovava già davanti al proprio computer, dato che dalle 9.35 e le 14.10 intercorrono un po’ più di 4 ore e mezza, per l’esattezza 4 ore e 35 minuti, che diventano 42 calcolando il tempo minimo per il tragitto di ritorno a casa in bicicletta.
Se dopo dopo 4 ore e mezza due porzioni delle gore ematiche maggiori erano ancora umide, come è possibile che dopo 4 ore e 42 minuti sulla scena del delitto vi fossero gore di sangue ancora liquido?
L’unico dato concretamente collegabile alla scena del crimine erano le scarpe dei due carabinieri che erano entrati per primi in casa Poggi dopo l’allarme lanciato da Stasi.
Il giudice di primo grado si soffermò con attenzione su questo punto, rilevando che era
«assolutamente necessario prendere le mosse da alcune significative evidenze empiriche rappresentate da alcuni tragitti effettuati nello stesso contesto spazio/temporale – ovvero nell’abitazione della vittima, pochi minuti dopo il contestato percorso di Alberto Stasi – e con modalità concrete di azione e di risultato molto simili dai due carabinieri (Serra e Muscatelli) entrati per primi nell’abitazione della vittima e dal personale medico/sanitario che accedeva all’abitazione poco dopo l’ingresso dei due militari. Ebbene, il primo ad entrare dopo il contestato ingresso di Stasi è stato il carabiniere Gaetano Muscatelli» (Sentenza, p. 87).
Questi dichiarò di essere entrato in casa senza calzari, prestando attenzione ad evitare le macchie di sangue più grosse, ma non riuscendo ad evitare alcune di quelle più piccole, e di essersi affacciato lungo la scala, vedendo abbastanza bene il corpo della ragazza. Egli aggiunse che
«al momento della prima ispezione né lui né il proprio collega avevano ben compreso la gravità della situazione ritenendo che potesse trattarsi anche di un incidente domestico; che la mattina del giorno dopo (intorno alle ore 10.00), uscendo dal servizio, controllava le suole
delle proprie scarpe e non notava alcuna visibile traccia di sangue» (Sentenza, p. 87).
L’altro carabiniere, Andrea Serra, riferì
«di essere entrato dentro l’abitazione intorno alle ore 13.52/13.53 pensando che potesse essersi trattato di un incidente domestico; di non avere indossato i calzari nei primi percorsi effettuati; di avere in un primo momento fatto qualche metro lungo il corridoio per capire dove si trovasse la ragazza e poi di essere uscito e di avere chiesto a Stasi; di avere eseguito due percorsi completi scendendo ogni volta qualche gradino della scala per vedere il corpo della ragazza; (…) di avere effettuato i tragitti in punta di piedi e a passo lento cercando di evitare le macchie di sangue: ciò specie a partire dal secondo percorso una volta compreso cosa fosse successo (“la prima volta”– infatti – “era nostro interesse trovare il luogo dove fosse la ragazza”, pag. 18 della trascrizione della deposizione testimoniale del teste Serra); di avere sceso nel primo percorso un numero di gradini della scala inferiore al secondo tragitto; di avere telefonato, alla fine del primo tragitto, al proprio comandante il quale gli diceva di far entrare il medico del 118 e di verificare alcuni particolari; di avere compreso in quel momento, sostando davanti alla porta d’ingresso, che Stasi camminava agitato sul marciapiede; di essere, quindi, rientrato nell’abitazione scendendo qualche gradino in più delle scale (ma non oltre il quarto gradino) e di avere controllato meglio il corpo della ragazza; di avere verificato, al termine del secondo tragitto, l’impronta di una scarpa vicino alla porta a soffietto e di essere quindi uscito per chiedere a Stasi di mostrargli la suola di una delle due scarpe che aveva indosso e controllare così se potesse corrispondere all’impronta suddetta notata sulla scena del delitto; di avere successivamente realizzato che in quel frangente non notava visibili segni di sangue sulla suola della scarpa ispezionata e di avere quindi verbalizzato tale circostanza nella relazione di servizio del giorno 28 agosto 2007 quando Serra (ed il collega Moscatelli) consegnavano ai RIS le scarpe indossate il giorno dell’omicidio. Quanto all’ispezione visiva delle proprie scarpe il brigadiere Serra ricordava di avere controllato almeno una delle suole delle proprie scarpe alla fine del primo o del secondo tragitto e di non avere constatato visibili tracce di sangue.
Il militare specificava inoltre di essere rimasto in servizio rimanendo in caserma fino alle ore 7.00 del mattino dopo quando si metteva in abiti civili: il giorno successivo riprendendo per la prima volta il servizio ricordava di avere controllato le proprie scarpe e di non avere notato sangue sulle suole e di non averle mai pulite prima di consegnarle ai Ris per gli esami di laboratorio» (Sentenza, pp. 87-88).
Il giudice rilevò «una significativa analogia di fondo fra il contestato percorso di Alberto Stasi e quello effettuato dai due carabinieri», ma anche le differenze: il fatto che i carabinieri avevano volontariamente evitato di calpestare le macchie e che non avevano dovuto aprire la porta a soffietto; inoltre essi, all’uscita, non avevano avuto una “reazione di fuga” come Stasi.
Egli ravvisò poi che c’erano
«all’opposto alcune circostanze fattuali non funzionali ad un efficace risultato di evitamento dei due carabinieri (in specie di uno dei due) rispetto a Stasi: mentre l’attuale imputato avrebbe fatto quel tragitto una volta sola in modo fugace, il carabiniere Serra effettuava quel percorso più di due volte ed inoltre, durante il secondo ingresso, si soffermava dentro più a lungo osservando il sangue sul muro vicino al telefono, l’impronta davanti alla porta a soffietto e considerando più attentamente il corpo della ragazza scendendo qualche gradino in più (rispetto alla prima volta) lungo la scala» (Sentenza, p. 89).
La dottoressa del 118 entrò dentro l’abitazione indossando dei calzari di plastica e scese «– a differenza dei due carabinieri e anche di Stasi secondo il suo racconto – fino agli ultimi gradini delle scale ove si trovava il corpo»; ricordava «che le macchie più grosse erano già secche, fatta eccezione per il sangue che si trovava lungo la scala vicino al corpo della ragazza il quale era ancora liquido», mentre non aveva ricordi riguardo alle macchie di sangue più piccole.
«La testimone precisava, inoltre, che alla fine dei due ingressi, nel momento in cui sedeva sotto il portico di casa per compilare il referto, taluno (forse appartenente ai carabinieri intervenuti) aveva individuato una macchia di sangue sul pavimento del porticato: al ché la dottoressa ed i due collaboratori si controllavano i calzari che avevano indosso e mentre l’autista e l’infermiera risultavano avere i calzari senza evidenze di sangue, la dottoressa aveva una macchia di sangue sotto il piede destro o sinistro» (Sentenza, p. 91).
Il giudice osserva che
«vi è un nucleo ragionevolmente certo che accomuna l’eventuale percorso di evitamento implicito di Stasi ai percorsi di evitamento esplicito dei soggetti che hanno esplorato l’ambiente subito dopo: ovvero, alcuni passi di questi tragitti non potevano non intercettare alcune delle macchie ematiche ivi presenti» (Sentenza, p. 92).
Indi rileva:
«Le indagini di laboratorio a cui sono state sottoposte le scarpe dei due carabinieri non più utilizzate a partire dal giorno 28 agosto 2007 (come dichiarato dal carabiniere Serra) non hanno, peraltro, evidenziato alcuna traccia microscopica ricollegabile all’accesso alla scena del delitto. Proprio per la difficoltà generale già esposta relativa alla necessità di discutere sull’eventuale significato di un fatto negativo come quello in esame, il soggetto che ha l’onere della prova ed i connessi poteri istruttori nell’immediatezza del fatto ben doveva compiere gli esami di laboratorio alla ricerca di tracce microscopiche sulle suole delle scarpe dei due carabinieri più a ridosso del fatto omicidiario» (Sentenza, pp. 92-93).
Il giudice trae dai fatti summenzionati questa conclusione:
«Pur con questi limiti, il controllo macroscopico delle suole delle scarpe avvenuto immediatamente o comunque dopo alcune ore di utilizzo delle scarpe e gli esiti negativi degli accertamenti microscopici eseguiti dai Ris su scarpe lasciate utilizzare dai due militari per alcuni giorni dopo il loro ingresso nell’abitazione della vittima costituiscono due convergenti evidenze processuali che portano ad affermare che l’intercettazione di alcune delle macchie ematiche presenti sulla scena del delitto in occasione dei percorsi esplorativi eseguiti subito dopo il contestato tragitto di Stasi dai due militari non lasciava sulle suole delle loro scarpe alcuna traccia di sangue o comunque determinava un’acquisizione di sangue così esigua da non essere visibile ad occhio nudo e da essere completamente dispersa in conseguenza del successivo uso delle calzature» (Sentenza, p. 93).
Da questa esposizione dei fatti consegue che le affermazioni peritali riportate sopra, immediatamente propalate con roboante eco mediatica, che «considerando 8 appoggi con fermata al primo gradino, la possibilità di non calpestamento era pari allo 0,00038 %; considerando anche il secondo gradino la stessa scendeva allo 0,00002 %», e che «la probabilità che l’imputato avesse potuto effettuare in entrata e in uscita il percorso in esame senza intercettare macchie di sangue era del tutto infinitesimale» (Appello-bis, p. 46), sono del tutto irrilevanti e non probanti, perché questa probabilità infinitesimale vale anche per i due carabinieri Serra e Muscatelli, i quali, come Stasi, calpestarono il sangue (e il primo aveva calpestato per due volte il sangue nei primi due gradini della scala!), che però non fu rilevato neppure sulle suole delle loro scarpe.
Non c’è dubbio che le scarpe di Stasi furono sequestrate 18 ore dopo il passaggio sulla scena del delitto, mentre quelle dei due carabinieri dopo 15 giorni, e che l’automobile di Stasi fu sequestrata dopo 7 giorni. Forse si trattò di “errori” nelle indagini, ma sta di fatto che essi offrirono un comodo alibi agli inquirenti. Il Pubblico Ministero contestò infatti che «era privo di importanza che le scarpe dei militari non presentarono tracce di sangue dato che le analisi vennero compiute a distanza di tempo, mentre Stasi consegnò le sue scarpe la mattina del 14 agosto» (Appello, p. 57).
Un alibi, comunque, incerto, perché, a prescindere dal fatto che nessuno poteva sapere come, esattamente, le scarpe fossero state successivamente usate da Stasi e dai due carabinieri, come si poteva stabilire in che modo il tempo avesse influito sulla cancellazione delle tracce di sangue?
Dopo quanto tempo – o dopo quanti passi – avviene la cancellazione totale di tracce di sangue la cui consistenza originaria, per giunta, nessuno può conoscere?
Il giudice di primo grado esaminò anche tale questione:
«Questa circostanza è sicuramente vera, sebbene dovuta (come già rilevato) ad un ritardo istruttorio del soggetto a cui pure compete l’onere della prova: tuttavia la relativa massima di comune esperienza (confermata dai periti medico/legali e dal perito chimico), secondo cui quanto più utilizzi le scarpe tanto più è facile disperdere tracce eventualmente acquisite specie se ridotte, ha una sua validità solo generale ed orientativa. Non si può infatti, se non entrando in valutazioni meramente intuitive e prive di verifica, concretizzare la stessa massima di esperienza individuando, ad esempio, un numero di passi sotto il quale sia ragionevole attendersi che ridotte tracce di sangue eventualmente acquisite rimangano ancora evidenziabili ed oltre il quale le stesse siano invece definitivamente disperse» (Sentenza, p. 100).
La Corte di Assise di Appello rilevò che i consulenti della Parte Civile non avevano «sottoposto a critica il punto nodale della questione, e cioè che non si conoscono le circostanze verificatesi tra le 13,50 del 13 agosto e la mattina successiva sotto le suole delle scarpe dell’imputato» (Appello, p. 106), e neppure il perito della Corte Suprema di Appello poteva trasformare questa ignoranza in certezza.
Un’altra obiezione inconsistente dell’Accusa era che «se Stasi fosse entrato dopo l’omicida avrebbe dovuto lasciare le proprie impronte diverse» (Appello, p. 62), ma neppure i carabinieri avevano lasciato le proprie impronte diverse (Appello, p. 31).
D’altra parte nemmeno l’assassino, quando uscì dall’abitazione, lasciò tracce di suole insanguinate nell’ingresso e davanti alla porta, a pochi metri dalla scena del delitto, il che significa che, già in pochi passi, le suole delle sue scarpe, che avevano ripetutamente calpestato sangue liquido, ne avevano già perduto totalmente il quantitativo che permetteva di produrre tracce visibili a occhio nudo.
Queste sono le ragioni per cui i risultati della perizia disposta dalla Corte di Appello-bis sono irrilevanti ai fini probatori, potendo al massimo avere un valore puramente orientativo, come quelli della perizia del giudice di primo grado, e l’estensione della perizia ai due primi gradini della scala non poteva portare ad alcun risultato certo, perché la presenza o meno di tracce ematiche dopo l’uso prolungato delle suole era e sarebbe rimasta ignota.
Quanto ai tappetini, doveva valere anche qui la contestazione del Pubblico Ministero relativa alle scarpe dei due carabinieri, ossia che «era privo di importanza» che i tappetini dell’autovettura di Alberto Stasi non presentarono tracce di sangue, «dato che le analisi vennero compiute a distanza di tempo», dopo una settimana di uso.
Nel Ricorso la Difesa di Stasi sottolineò che dalla
«impossibilità di conoscere quante microparticelle essiccate le sue suole avrebbero “trattenuto” e quanto, quando e come le avrebbero disperse (non potendosi escludere una dispersione immediata), si giunge poi a valutare la possibilità o meno che fossero “rilasciate” sul tappetino dell’autovettura: con ulteriori incognite, tra cui l’ulteriore impossibilità di sapere come e dove avrebbe appoggiato i piedi e, soprattutto, come l’auto sia stata utilizzata per ben una settimana dai fatti, prima che i RIS procedessero al sequestro e, quindi, all’analisi dei tappetini» (Ricorso, p. 25).
L’Accusa sapeva forse, “con certezza assoluta”, che i tappetini non erano stati puliti con un’aspirapolvere, o spazzolati, o lavati o addirittura sostituiti? Qualcuno lo chiese esplicitamente ad Alberto Stasi, a suo padre e a sua madre?
Quindi anche su questo punto la perizia Testi pretendeva di trarre conclusioni certe da premesse incerte.
7) Un movente sconosciuto che riporta comunque all’imputato
La sentenza definitiva afferma che
«anche se al proposito sono state formulate plurime ipotesi, il movente dell’omicidio non è stato individuato» (p. 120),
indi esamina la questione sulla base di ulteriori ipotesi.
Premesso che
«nel presente procedimento è stata acquisita la sentenza di annullamento senza rinvio con cui la Cassazione ha annullato perché il fatto non sussiste la condanna di Stasi per il reato di detenzione di materiale pedopornografico» (p. 120),
la sentenza si sofferma sul contenuto pornografico del computer di Alberto Stasi:
«Ci si riferisce, in particolare, alle immagini di donne incinte riprese durante atti sessuali, di donne mature in pose pornografiche, di scarpe [!] di donne fotografate all’insaputa dei soggetti che le calzavano, di orge o di rapporti indotti con la forza, anche di natura omosessuale, anche raccapriccianti, di foto erotiche di ragazzine» (p. 121).
Lasciando da parte il termine “raccapricciante”, più appropriato a beghine ed educande, come era possibile che Stasi detenesse nel proprio computer «foto erotiche di ragazzine», cioè di minorenni, e, nonostante ciò, fosse stato prosciolto dall’accusa di detenzione di materiale pedopornografico perché il fatto non sussisteva?
Stasi era stato condannato per questo reato dal Tribunale di Vigevano con sentenza del 13 febbraio 2012 e la condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano il 14 marzo 2013, ma con sentenza del 16 gennaio 2014 la Corte di Cassazione annullò la sentenza di condanna, rilevando:
«Non vi è prova, come detto, di come quei frammenti di file siano pervenuti nel computer. Né che lo Stasi li abbia visionati. E nemmeno che dai nomi dei frammenti di file emergesse il loro contenuto pedopornografico. E nemmeno che sia mai stata utilizzata una stringa di ricerca, ben individuata, tesa a ricercare quel tipo di contenuto» (p. 24).
La sentenza aggiunge:
«La circostanza che lo Stasi detenesse nella parte accessibile, così come in quella non accessibile, del computer migliaia di immagini e file a contenuto pornografico, in quanto tali leciti, tutti classificati e catalogati, depone, peraltro, ancor più per la detenzione inconsapevole di quei frammenti di file di cui all’imputazione» (pp. 24-25).
Dunque la sentenza non solo escludeva la presenza di «foto erotiche di ragazzine», ma si asteneva anche da giudizi moralistici, definendo le immagini in questione semplicemente lecite.
Dopo questo singolare avvio, la sentenza di Appello-bis effettua un vero e proprio rastrellamento di supposizioni, ipotesi, congetture indimostrate e indimostrabili: «tali abitudini avrebbero potuto suscitare domande…»; «pur trattandosi in ogni caso di ipotesi…»; «è cioè davvero difficile immaginare che Chiara potesse apprezzare il contenuto….» (p. 121); «l’argomento poteva essere stato affrontato anche in precedenza…»; «e sempre in precedenza potevano essere sorte discussioni…»; «è poi egualmente emerso (sempre a livello di ipotesi) che …»; «il fatto che ciò non fosse avvenuto poteva quindi dipendere …»; «l’assassino si è portato di prima mattina a casa di Chiara, forse per ottenere o fornire spiegazioni verbali» (p. 122).
Donde la deduzione congetturale:
«Si può quindi sostenere che anche se il movente dell’omicidio è rimasto sconosciuto, ancora una volta è la “scena del crimine” ad individuarlo in quel rapporto “di intimità scatenante una emotività” che non può che appartenere ad un soggetto particolarmente legato alla vittima» (p. 123).
Nella sezione “12 – Le ipotesi alternative” (pp. 123-125) la sentenza esclude la presenza sulla scena del delitto da una persona diversa da Alberto Stasi, trascurando però due indizi non riconducibili a lui: le scarpe con suola a “pallini” e la bicicletta da donna nera, che dovevano quantomeno suggerire ipotesi alternative.
8) Il processo di Appello-bis: Vecchie e nuove congetture
Secondo la narrazione mediatica, nel processo di Appello-bis erano state addotte nuove prove, non considerate nel processo di primo grado e in quello di appello, e proprio in virtù di esse Stasi era stato condannato.
Di fatto, gli elementi (non prove) nuovi erano quattro:
1) La perizia del dott. Testi riguardo al calpestamento del sangue e ai tappetini, la quale, quanto alle conclusioni, nonostante le pretese scientifiche, era puramente orientativa, come quella dei periti Bison, Robino e Varetto. La tanto strombettata estensione della perizia ai primi due gradini della scala era palesemente pretestuosa, perché nel processo di primo grado la “mappa ematica” che escludeva questi gradini era stata concordata dai periti del giudice insieme con i consulenti dell’Accusa, senza che questi avessero avuto nulla da obiettare.
2) Le perizie sulle biciclette Umberto Dei e Holland, che esclusero lo scambio dei pedali e annullarono conseguentemente l’indizio del DNA e delle presunte tracce di sangue sui pedali della Umberto Dei. Si trattò dunque di un elemento a favore di Stasi!
3) Il terzo elemento nuovo, le indagini sule scarpe di Stasi, come si è già rilevato, non portarono a nulla.
4) La perizia genetica del prof. Francesco De Stefano sul materiale sub ungueale della vittima, che produsse soltanto una insinuazione infondata, come sarà chiarito sotto.
Dal punto di vista procedurale, la sentenza di Appello-bis rimproverava al giudice di primo grado e alla Corte di Assise di Appello la lettura atomistica degli indizi (p. 19), l’avere ritenuto gli indizi non gravi né precisi (p. 113) e l’aver «omesso di considerare in termini di consistenza logica la concordanza degli indizi» (p. 20).
«In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto censurabile il metodo di apprezzamento del materiale probatorio da parte della Corte di Assise di Appello, che si è astenuta da una valutazione unitaria e complessiva degli indizi e ha svalutato anche i due indizi principali (impronta di Stasi sul dispenser e presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta) ritenendoli non certi, né gravi» (p. 19).
Questa contestazione era già stata formulata dalla Suprema Corte di Cassazione:
«Entrambi i ricorsi, nel sottolineare il vizio metodologico incorso nella valutazione degli indizi, pongono in luce, contestandone la correttezza sul piano del diritto e della logica, il procedimento seguito dal Giudice di appello, che, escluse la validità inferenziale dei dati accertati, e oggetto di separata e autonoma analisi, e la gravità e precisione dei due tra essi (impronta digitale di S.A. sul contenitore del sapone liquido [che era risultata insignificante] e presenza di DNA di Po.Ch. su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo [“indizio” annullato dal non effettuato scambio dei pedali!]), indicati anche dal primo Giudice come unici ragionevolmente certi, si è astenuto dalla valutazione complessiva e unitaria degli elementi acquisiti» (Cassazione, p. 79).
Questi rimproveri appaiono del tutto infondati, anzitutto perché presuppongono che esistessero indizi gravi e precisi, ma la sentenza riesumava semplicemente gli argomenti dell’Accusa che erano stati ampiamente confutati dal giudice di primo grado, mentre la Corte di Assise di Appello aveva confutato minuziosamente anche gli argomenti addotti nell’impugnazione dal Pubblico Ministero, dal Procuratore Generale e dalla Parte Civile, e si limitava a riproporli in modo apodittico.
In secondo luogo, perché pretendeva di stabilire una concordanza di indizi gravi dove non esistevano neppure meri indizi.
Particolarmente grave è il presunto indizio del DNA sui pedali della bicicletta, in quanto era doppiamente infondato.
Anzitutto perché, pur riconoscendo che la bicicletta Umberto Dei non era quella presente sulla scena del delitto e pur sapendo che lo scambio dei pedali tra questa e la bicicletta da donna Holland era «matematicamente escluso», i giudici fecero rientrare dalla finestra il presunto indizio del DNA sui pedali con la formula subdola della «agevole “sostituibilità” dei pedali di tutte le biciclette». I pedali erano senza dubbio agevolmente sostituibili, ma sta di fatto che non c’era alcuna prova che fossero stati sostituiti da Stasi.
Questo fatto, va ribadito, distruggeva da solo il presunto indizio del DNA.
Poi perché era manifestamente «esclusa la riconducibilità delle microtracce alla vittima. Quindi l’Accusa attribuisce le microtracce a contributi di Chiara Poggi pur senza poter provare il fondamento della sua affermazione» (Appello, p. 185).
Il valore indiziario del DNA veniva invece indebitamente mantenuto anche grazie all’espediente della “macrodescrizione”:
«Se quindi è vero che nel presente procedimento di rinvio non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi a quell’ora della mattina del 13 agosto, l’istruttoria svolta e le acquisizione effettuate hanno tuttavìa consentito di accertare la disponibilità, da parte di Alberto Stasi, di più biciclette da donna, tutte potenzialmente rispondenti a quella “macrodescrizione” fattane dalle testimoni (e dal Merlino)» (Appello-bis, pp. 106-107).
Perciò non c’era certezza sulla bicicletta che si trovava nel luogo del delitto, ma Alberto Stasi aveva ben tre biciclette che corrispondevano “potenzialmente” alla “macrodescrizione” fatta dalle testimoni, vale a dire erano biciclette!
Ricapitolando, la bicicletta Umberto Dei non era quella vista dalle testimoni, e neppure la bicicletta Holland; il DNA di Chiara Poggi si trovava sui pedali (plurale per chiarezza espositiva) della Umberto Dei, ma era di natura non ematica, e le microtracce non erano riconducibili né al sangue, né al DNA di Chiara Poggi; questi pedali non erano stati scambiati con quelli della Holland, che era dotata dei propri pedali di serie, ma provenivano da un’altra bicicletta ignota, e questo guazzabuglio insensato costituiva per la Corte Suprema di Cassazione un indizio preciso, grave e concordante, e, per di più, logicamente corretto!
Per quanto riguarda l’altro indizio principale, l’impronta sul dispenser, si è visto sopra quanto valesse la «assoluta certezza» della Suprema Corte di Appello-bis.
Qui non è il caso di esporre dettagliatamente le confutazioni effettuate dalla Corte di Assise di Appello degli argomenti dell’Accusa, che furono semplicemente ripetuti dalla sentenza definitiva; basteranno dei semplici rimandi:
‒ «Ad opinione della Corte la censura è infondata… » (p. 144).
‒ «Non è vero nemmeno che nella decisione di primo grado non siano state considerate le contraddizioni nelle quali cade l’imputato» (p. 144).
‒ «la telefonata al Servizio di emergenza 118 da parte di Stasi costituisce (nel suo complesso) un iniziale sospetto investigativo ma non certo un conclusivo elemento indiziario» (p. 146).
‒ «Si tratta, ad opinione della Corte, di affermazioni assolutamente non condivisibili» (p. 154).
‒ «È in errore la Pubblica Accusa anche…» (p. 154).
‒ «Ebbene, la Corte ha accertato che è avvenuto esattamente il contrario di ciò che il Pubblico Ministero rileva» (p. 156).
‒ «Il pensiero dell’Accusa è erroneo» (p. 157).
‒ «Anche in tal caso, a giudizio della Corte, l’attenta lettura dell’argomentata motivazione del primo giudice fa emergere l’infondatezza del motivo di impugnazione perché frutto di errato collegamento tra gli argomenti sviluppati dal giudice che invece ha conseguito convincimenti tutt’altro che apodittici» (p. 158).
‒ «Mentre i rilievi che qualificano tale affermazione come “del tutto apodittica” si rivelano inconsistenti ed infondati» (p. 161).
‒ «Il Pubblico Ministero contesta queste conclusioni ma, come si è dimostrato, in modo non convincente» (p. 162).
‒ «Poco persuasiva è anche l’altra considerazione del P.M. …» (p. 162).
‒ «Anche tale argomento, a giudizio della Corte si rivela infondato» (p. 163).
‒ «Il Pubblico Ministero lamenta che non sono documentate le condizioni nelle quali vennero compiuti gli esperimenti. Affermazione contraddetta dai dettagliati verbali di svolgimento delle attività peritali» (p. 174).
‒ «E dunque rivive in pieno la “rilevanza nel caso concreto di spiegazioni alternative” che priva l’ipotesi dell’Accusa del carattere “dell’alta o elevata credibilità razionale” (cfr. S.U. cit.)» (p. 174).
‒ «E’ frettoloso il Pubblico Ministero quando conclude … » (p. 175).
‒ «la Corte reputa sufficiente rinviare a quanto già illustrato poche pagine più sopra per convincersi della infondatezza del motivo di impugnazione» (p. 176).
‒ «Davvero poco suggestiva si presenta l’obiezione dell’Accusa in ordine alla possibile provenienza da saliva del DNA» (p. 181).
‒ «Ugualmente poco suggestiva è la convinzione dell’Accusa che reputa poco verosimile che il DNA rinvenuto possa derivare da uno starnuto» (p. 182).
‒ «… porta alla ferma convinzione che le conclusioni dell’Accusa sulle microtracce rinvenute anche nella struttura interna dei pedali siano destituite di fondamento» (p. 185).
‒ «Anche in questo caso, ad opinione della Corte, la conclusione proposta dall’Accusa non soddisfa perché si sgretola all’esito di un’attenta verifica» (p. 185).
‒ «Pertanto, l’esame effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero non assicura il rispetto dei criteri di affidabilità minimi» (p. 186).
‒ «Anche il rilievo secondo cui le impronte di scarpa rinvenute erano state valutate dal consulente di Parte Civile come appartenenti ad una scarpa di taglia non incompatibile con quella dell’imputato rappresenta una circostanza assolutamente irrilevante. … Segno questo dell’opinabilità delle conclusioni tratte al riguardo dal consulente della Parte Civile» (p. 190).
La Suprema Corte riprese apoditticamente anche tutte le congetture e le suggestioni dell’Accusa, che avrebbero avuto un minimo di senso in un reale quadro indiziario grave, preciso e concordante, che di fatto non esisteva, ma non esisteva neppure «il primo grave e preciso indizio» a carico di Alberto Stasi, l’asserzione che egli «avrebbe riferito di un incidente domestico – circostanza smentita dalla registrazione audio del 118 e dalle dichiarazioni dei Carabinieri» (Ricorso, pp. 69-70).
Tutta la ricostruzione del delitto della sentenza di Appello-bis era puramente congetturale e come tale già accantonata dalla Corte di Appello con argomenti appropriati. Eccone alcuni esempi:
«Anche a tale proposito, però, la Corte deve ricordare che non è stata fornita la prova che l’omicida già prima di approssimarsi a compiere l’omicidio contasse sulla presenza della vittima nella sua abitazione. L’indagine non ha acquisito punti fermi che fanno ritenere che necessariamente l’omicidio doveva essere preceduto da una fase di litigio percepibile dai vicini» (Appello, p. 195).
«In questa sede basta rilevare, dal punto di vista metodologico, che l’argomento si fonda su premesse non provate o certe quali sono il fatto che Chiara aprì la porta, o che Chiara non tentò nemmeno una difesa, o che l’omicida conosceva la dislocazione dei locali. Pertanto lo sviluppo inferenziale che parte da esse non può che giungere a risultati congetturali» (Appello, 197-198).
«Inoltre bisogna ricordare che i periti hanno spiegato che non necessariamente il contatto tra le dita e le superfici comporta il rilascio di impronte. Ragione per la quale, sarebbe frutto di imperdonabile superficialità il desumere il mancato ingresso nella villa dei Poggi ad opera di estranei dal mancato rinvenimento di impronte digitali identificabili.
Assolutamente privo di pregio argomentativo è infine l’affermazione secondo cui nessuno delle persone conosciute da Chiara Poggi poteva volere quell’aggressione efferata. Anch’essa, infatti, rimanda a circostanze rimaste ignote» (Appello, p. 198).
In questi presunti elementi indiziari, rilevò la Corte di Assise di Appello,
«il ragionamento dell’Accusa si sviluppa secondo lo schema dell’abduzione; nel senso che partendo dall’effetto (modalità dell’omicidio) tende ad individuare le caratterizzazioni del suo autore. Forma argomentativa esclusa dal novero di quelle che concorrono alla ricostruzione del fatto reato» (Appello, p. 200).
In conclusione, il giudizio della Corte di Appello sulle impugnazioni della sentenza di primo grado mantengono una piena valenza anche per la sentenza definitiva:
«I dati raccolti non hanno integrato gli indizi gravi o precisi e quindi non devono essere comparati tra loro. Infatti, come la Corte di Cassazione ha affermato con espressione icastica, “più zeri non fanno un’unità, aforisma che il legislatore ha canonizzato al secondo comma dell’art. 192 cit.”» (Appello, p. 238).
I presunti indizi addotti dalla sentenza di Appello-bis non sono né gravi, né precisi, né concordanti, anzi, non sono neppure indizi, ma semplici congetture, una serie di zeri il cui risultato finale è zero.
E ciò non soltanto sul piano processuale, ma, soprattutto, su quello logico-argomentativo.
9) L’Informativa Finale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Milano del 21 aprile 2026
a) Il DNA sulle unghie della vittima
La perizia genetica forense del prof. Francesco De Stefano sui margini ungueali della vittima, a p. 19, afferma che
«“l’unica conclusione sostenibile concretamente, in considerazione dei risultati di laboratorio sopra riportati, è che i dati ottenuti indichino la presenza di DNA maschile nel MATERIALE SOTTOUNGUEALE prelevato in sede autoptica dal cadavere di Chiara POGGI. Per quanto attiene alla identificazione di appartenenza, con le premesse appena accennate della constatazione di artefatti da degradazione e contaminazione, non è possibile definire una ipotesi di identità. In particolare, a causa della degradazione del DNA e della verosimile contaminazione ambientale, così come non vi è la possibilità di una indicazione positiva di identità, NON SI PUÒ ESCLUDERE che nel materiale subungueale prelevato nel corso dell’autopsia di Chiara POGGI SIA PRESENTE ANCHE DNA RIFERIBILE AD ALBERTO STASI”
In sintesi, quindi, il Perito utilizza la figura retorica della contradictio in terminis esprimendo due concetti opposti ma accostati: e quindi, la degradazione del materiale esaminato rende impossibile “definire una ipotesi di identità”, tuttavia “non si può escludere” che nel materiale subungueale “sia presente anche DNA riferibile ad Alberto STASI”.
Eppure, contrariamente alla narrazione enucleata negli anni, la Perizia del Prof. DE STEFANO ha avuto certamente un effetto diretto sulla condanna di Alberto STASI» (p. 175).
Nella sentenza definitiva quanto sopra viene riportato, se non come grave indizio, quantomeno come forte suggestione:
«Tuttavia, a causa della degradazione del DNA e della verosimile contaminazione ambientale, non vi è la possibilità di una indicazione positiva di identità, né si può escludere che nel materiale sub ungueale prelevato nel corso dell’autopsia di Chiara Poggi sia presente anche DNA riferibile ad Alberto Stasi» (Appello-bis, p. 39).
L’Informativa cita, a proposito di questa pretesa “non esclusione”, un’intervista della giornalista Ludovica Bulian, della trasmissione “Quarta Repubblica”, all’ex comandante del RIS di Parma, Generale Giampietro Lago, all’epoca colonnello e consulente tecnico della Procura Generale:
«Lago: a mio avviso quella è un’espressione … un po’ inappropriata… perché se tu dici che quei risultati non sono sufficienti per essere utilizzati a fini identificativi, non puoi includere, non puoi escludere, non puoi fare niente… cioè quei risultati non esistono…
Bulian: quasi una opinione…
Lago: cioè attenzione, è un perito che scrive la cosa nelle conclusioni della perizia, quindi insomma… non è un opinionista… questa frase, chiaramente genera equivoci… “non posso escludere Stasi” … cioè… sembra scritta per accondiscendere qualcuno…
Bulian: getta un sospetto comunque
Lago: sì… un po’ sì» (p. 182).
Ma non si trattava solo di suggestioni. L’Informativa rileva anche gravi incongruenze:
«È quindi ragionevole ricostruire come il Prof. DE STEFANO abbia proceduto ad una valutazione di comparazione del DNA di STASI con il materiale subungueale nonostante fosse già, in teoria, pienamente consapevole della sua degradazione che, come sosterrà nelle conclusioni, rendesse impossibile definire una ipotesi di identità. È altrettanto ovvio, allora, sostenere che il Perito avesse proceduto a prelevare il DNA dell’imputato nella convinzione che, invece, una comparazione potesse essere effettuata: a meno, di contro, di sostenere che il Prof. DE STEFANO avesse proceduto ad analisi apoditticamente inutili» (p. 176).
«Ed infatti, quella che DE STEFANO definisce come terza replica, viene effettuata il 18 ed il 19 agosto 2014 mentre il prelievo del DNA di STASI veniva effettuato l’8 settembre e la sua analisi di comparazione l’11 settembre, a quasi un mese di distanza dal termine delle analisi possibili. È bene ripetere, quindi, che non bisogna essere genetisti per capire che le dichiarazioni rese da DE STEFANO sia nel corso della deposizione nel processo di Appello bis che il 27 gennaio 2017 a Pavia sono assolutamente illogiche. Il perito aveva già i risultati delle analisi (o repliche, come lui le definisce) per cui era già perfettamente consapevole di un’eventuale inutilità od impossibilità di una comparazione. È del tutto evidente, quindi, che se ha chiesto ed ottenuto il profilo di Alberto STASI era esclusivamente per matcharlo con i risultati della seconda replica con 5 microlitri» (p. 179).
E infine:
«Come sappiamo, sia le risultanze dei consulenti di codesta Procura che del perito del G.i.P. sono concordi non solo nel dire che quel profilo è comparabile, ma che lo stesso è compatibile con la linea paterna di SEMPIO (ovvero un maschio di quella famiglia) e non è assolutamente riconducibile ad Alberto STASI (smentendo quanto affermava il prof. DE STEFANO nella sua perizia nel corso del processo di Appello bis nel 2014)» (p. 179).
Da ciò si deve desumere che il profilo fu comparato con quello di Alberto Stasi e, non essendo risultato compatibile, fu dichiarato non comparabile, ma senza escludere che fosse a lui riconducibile!
b) Le impronte sul dispenser del sapone
«Il contatto dattiloscopico appartenente a STASI e rinvenuto sul dispenser del sapone posto sul lavandino del bagno al piano terra, è da considerarsi legittimo nella misura in cui STASI, sino a poche ore prima del delitto, era un frequentatore abituale di quella casa, da lui vissuta con ancor più frequenza nell’ultima settimana dopo il suo rientro da Londra! La sua presenza, in termini di riscontro oggettivo, è del tutto ordinaria.
Il lavandino di quel bagno, come è stato oggettivamente dimostrato, non venne mai interessato dal sangue e non fu mai quindi sottoposto ad una accurata pulizia come si volle affermare per dare valore alla presenza della impronta di STASI sul dispenser» (p. 298).
Maggiori dettagli nella nota del 7 luglio 2020 citata sopra.
c) La camminata di Alberto Stasi
«Nel processo di rinvio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, (che portò alla condanna di Alberto STASI), intervenne la Perizia Collegiale affidata al Dott. TESTI, al Prof. BITELLI e all’Ing. VITTUARI, per rispondere ai quesiti sulla quantità di sangue che poteva esser stato intercettato e successivamente trattenuto dalle suole delle scarpe Lacoste indossate da STASI in occasione del rinvenimento del cadavere della fidanzata nella precisa dinamica da lui descritta. […].
Più che quantificare esattamente quanto sangue sarebbe rimasto sotto le scarpe dopo 19 ore! (ndr. lasso di tempo intercorso tra il rinvenimento del cadavere e il sequestro delle scarpe che nel frattempo erano calzate da STASI), la perizia Testi spostò l’attenzione sul trasferimento immediato. Su tale aspetto la perizia sostenne che se STASI avesse calpestato il sangue (ndr. cosa ritenuta certa con una probabilità statistica), una parte di quel sangue si sarebbe dovuta necessariamente trasferire sui tappetini dell’auto (Golf) utilizzata subito dopo per andare dai Carabinieri. Il Dott. TESTI affermò il principio secondo cui “la regola comune è che un po’ di sangue si trasferisce sempre”. Queste conclusioni fecero quindi dedurre che STASI non fece mai ingresso nella villetta di via Pascoli in occasione del rinvenimento del cadavere, bensì fosse, quindi, l’autore del delitto.
La Corte, basandosi su questa perizia, concluse che:
– era impossibile non calpestare sangue (probabilità di evitarlo infinitesimale).
– se calpestato, le scarpe Lacoste ne avrebbero trattenuto delle particelle (captazione).
– salendo in auto subito dopo, queste particelle si sarebbero trasferite sui tappetini.
– poiché i tappetini della Golf risultarono negativi al Luminol (nessuna traccia di sangue), la Corte dedusse che Stasi non era entrato in casa e non aveva camminato su quel pavimento come aveva raccontato, mentendo quindi sul ritrovamento del corpo.
Tralasciando il fatto che analoghe Perizie nei precedenti gradi di giudizio avevano concluso in modo diametralmente opposto, è doveroso basarsi su dati oggettivi piuttosto che su “regole comuni”» (pp. 298-299).
L’Informativa riporta «quanto emerso in analogo fatto di sangue», avvenuto a Milano il 20 luglio 2020, ossia il caso dell’omicidio di un transessuale brasiliano ucciso con 147 coltellate. Riassumendo, l’assassino, reo confesso, copiosamente sporco del sangue della vittima, dopo aver percorso poche decine di metri, salì sulla propria automobile, che fu sequestrata tre giorni dopo, senza che si fosse mai più spostata dopo l’evento del 20 luglio. Il 31 agosto si procedette ad eseguire tre diverse campionature sui tre pedali dell’automobile (durante la perquisizione domiciliare i tappetini furono trovati nella vasca da bagno):
«Gli accertamenti genetici condotti dal Prof. PICCININI dell’Istituto di Medicina Legale di Milano permettevano di accertare l’assenza di tracce ematiche sui pedali dell’auto e nessun profilo genetico corrispondente alla vittima» (pp. 298-301).
Donde la conclusione:
«Ciò a dimostrazione che “le regole comuni” vanno poi considerate nella pratica. Sì è visto come un un delitto dove l’aggressore uccide con 147 coltellate la sua vittima e pur essendosi sporcato copiosamente le scarpe di sangue (rinvenute e trovate infatti positive a sangue e DNA vittima), dopo aver percorso pochi metri quantificabili in poco più di un minuto di passeggiata, non lasciò tracce di sangue sulla pedaliera» (pp. 301-302).
L’assassino aveva interagito con la scena del delitto e si era copiosamente sporcato di sangue, mentre Stasi
«nel racconto del rinvenimento del cadavere di Chiara POGGI, accede su una scena del crimine neanche paragonabile a quella appena descritta e lo fa a distanza di ore, senza tra l’altro soffermarsi. Se a questo si aggiunge che l’autovettura venne sequestrata solo diversi giorni dopo (in data 20 agosto 2007 dopo 7 giorni dal delitto ed essendo stata utilizzata), è logico e ragionevole che le analisi condotte sui tappetini non possano avere alcun valore di certezza, al massimo di probabilità indiziaria» (p. 302).
Inoltre sulla superficie dei tappetini, «di massima, l’appoggio del piede è parziale e circoscritta al solo tacco delle scarpe, cosa ben diversa dalla pedaliera» (p. 302).
Il fatto che le scarpe dell’assassino non presentassero tracce di sangue già nell’immediatezza del delitto (data l’assenza di tracce ematiche sui pedali dell’auto) demolisce dunque empiricamente la conclusione della perizia Testi, perché eventuali tracce di sangue su un tappetino non possono provenire da scarpe senza tracce di sangue. Perciò si ritorna al problema originario della “captazione” di queste tracce, che rende irrilevante la conclusione relativa alla possibilità «del tutto infinitesimale» che Alberto Stasi non calpestasse sangue: la questione essenziale non era questa, ma se e in quali condizioni le tracce di sangue potessero permanere sulla suola delle sue scarpe.
In questo contesto, l’Informativa riferisce poi un dato importante:
«Bisogna però considerare che sulla scena del crimine di via Pascoli sono state fotografate, nel corso dei sopralluoghi, alcune tracce ematiche a forma di “V”.
Tali tracce sono presenti sul pavimento del disimpegno antistante la porta a libro che dà accesso alla cantina dove fu gettato il corpo di Chiara POGGI. Su tali tracce sono stati disposti accertamenti tecnici, da Codesta A.G., affidati al RIS di Cagliari. Il Reparto tecnico, ha concluso che tali tracce possono essere state originate da due meccanismi:
– trasferimento dinamico (wipe e swipe);
– impressione da matrice;
Ogni altra considerazione sull’origine di queste tracce è stata fortemente limitata da:
– scarsa definizione della documentazione e sovrapposizione di più tracciati nella medesima area;
– mancata individuazione di dettagli riconducibili a caratteristiche di classe, usura e caratteristiche individuali e accidentali utili per determinare l’attribuzione con calzature note;
– presenza di più movimenti dinamici che possono aver alterato le geometrie iniziali;
La conclusione di non idoneità ai fini comparativi di quelle tracce, NON METTE COMUNQUE IN DISCUSSIONE LA PRESENZA DELLE STESSE SULLA SCENA DEL CRIMINE. È OVVIAMENTE SUGGESTIVO CHE LE SCARPE LACOSTE CON LE QUALI STASI RIFERÌ DI ESSER ENTRATO IN CASA ALL’ATTO DEL RINVENIMENTO DEL CADAVERE, HANNO UNA SUOLA CARATTERIZZATA PROPRIO DA SEGNI A FORMA DI “V”» (p. 302).
Ancora più suggestivo è il risultato di uno studio condotto dal giornalista d’inchiesta Luigi Grimaldi e reso noto sul canale YouTube Bugalalla Crime, secondo il quale le tracce a “V summenzionate sono esattamente sovrapponibili alle suole delle scarpe Lacoste di Alberto Stasi (immagine 2). È auspicabile che questo studio venga approfondito.
d) Il sangue sui pedali
«Non fu mai accertato con certezza scientifica che la sostanza presente sui pedali della bicicletta “Umberto Dei” fosse sangue. Sebbene fosse stata riscontrata la presenza del DNA di Chiara Poggi, le indagini tecniche e i successivi gradi di giudizio hanno stabilito che mancava la prova definitiva che tale DNA provenisse da materiale ematico.
Uno dei punti più dibattuti è stato se quel DNA provenisse da sangue o da altro materiale biologico (come sudore o saliva)».
La Corte di Appello-bis valorizzò le osservazioni dei RIS che propendevano, per esclusione (le tracce non provenivano da sudore, saliva ecc., dunque…) per il sangue, ma
«pur volendo considerare che quel profilo genetico e appartenente a Chiara POGGI e trovato sui pedali fosse dovuto a sangue, non risulta che la Corte di rinvio abbia mai preso in considerazione l’ipotesi alternativa secondo la quale, se sangue c’era, ci era arrivato direttamente da Chiara in episodi precedenti».
L’Informativa conclude osservando che,
«mentre il DNA provava un contatto tra la vittima (ndr. o materiale biologico della vittima) e la bicicletta, non fu mai provato che si trattasse di sangue (ndr. tantomeno, se non con un salto logico opinabile, raccolto dall’assassino sulla scena del crimine) sulla scena del crimine» (pp. 302-303).
Segue l’osservazione che
«è poi quantomeno particolare che il quantitativo di DNA estratto da campione dei pedali (ndr. bu_p) della bicicletta bordeaux Umberto Dei di Stasi sia equivalente al quantitativo di DNA (ndr. nella misura dei microlitri) estratto dal reperto 29 che era il cucchiaino rinvenuto nel salottino e con il quale chiara aveva fatto colazione la mattina prima del suo omicidio. Infatti il campione dei pedali ha una concentrazione di circa 2,78 ng/ul, uguale al campione 29» (p. 303).
e) Bicicletta e preteso scambio dei pedali
L’Informativa afferma perentoriamente che
«non c’è mai stato lo scambio di pedali tra la bicicletta “Umberto Dei” e la bicicletta nera da donna Holland della famiglia STASI. Sebbene questa ipotesi sia stata avanzata durante i processi, le indagini tecniche e le perizie l’hanno successivamente smentita ed esclusa.
L’ipotesi dello scambio nasce per conciliare le evidenze scientifiche che avevano individuato il DNA di Chiara POGGI sui pedali della bicicletta da uomo Umberto Dei di colore bordeaux, con le dichiarazioni rese da Franca BERMANI che aveva visto una bici nera da donna parcheggiata davanti la villetta di via Pascoli. Era stato ipotizzato che Alberto Stasi avesse utilizzato la bicicletta nera da donna marca Holland (ndr. sequestrata nel 2014 nel magazzino/negozio di Nicola STASI) per recarsi a casa di Chiara a commettere il delitto e che, successivamente, avesse smontato i pedali da quella bici (contaminati dal DNA della vittima) per montarli sulla sua bicicletta da uomo “Umberto Dei”» (p. 303).
Viene poi ribadito l’impossibilità dello scambio dei pedali, con riferimento alle conclusioni del consulente tecnico della Procura Generale, l’ing. Adinolfi:
«La Procura Generale di Milano e le sentenze successive hanno concluso che “è matematicamente escluso lo scambio dei pedali”. I pedali con il DNA di Chiara Poggi che si trovavano sulla bicicletta Umberto Dei, non provenivano dalla bicicletta nera da donna, la quale aveva conservato i propri componenti originali» (p. 303).
L’Informativa esplicita poi il ragionamento illogico della Corte d’Appello-bis:
«La Corte concluse che, sebbene non vi fosse prova dello scambio con la bici nera, vi era prova che i pedali originali della Umberto Dei fossero stati sostituiti con quelli “Wellgo” (sui quali fu trovato il DNA della vittima). La Corte sottolineò la “agevole sostituibilità” dei pedali e l’anomalia di trovare componenti economici su una bici di quel pregio.
In sintesi, i giudici della Cassazione hanno concluso che lo scambio fisico tra i pedali delle due bici non è avvenuto, ma che Alberto STASI avesse comunque sostituito i pedali della sua bicicletta (Umberto Dei) con altri non originali, sui quali è rimasta la traccia genetica della vittima, confermando quindi la validità del quadro indiziario, indipendentemente dal fatto che non provenissero fisicamente dalla bicicletta da donna nera marca Holland» (p. 304).
Ma il problema fondamentale, che la Corte omise di prendere in considerazione, è quello già evidenziato sopra: se i pedali Wellgo montati sulla bicicletta Umberto Dei non provenivano dalla bicicletta Holland, da quale altra bicicletta provenivano? E se non provenivano dalla bicicletta che era presuntamente sulla scena del crimine, come potevano i suoi pedali contenere un indizio contro Stasi? E come si poteva dimostrare che i pedali originali Union U20, codice 687 della Umberto Dei fossero stati scambiati proprio da Stasi con pedali Wellgo? E, come si è detto, da quale bicicletta li avrebbe smontati? E dove Stasi avrebbe messo i pedali originali Union 687?
Il buon senso avrebbe suggerito di adottare il principio del rasoio di Occam, optando per la soluzione più semplice e lineare: la bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi avrebbe dovuto montare pedali Union 687, ma di fatto vi furono installati pedali Wellgo, per un disguido, come si è accennato sopra, dato che i pedali venivano forniti a parte in una scatola e successivamente montati sulla bicicletta.
Perciò l’affermazione della «agevole “sostituibilità” dei pedali di tutte le biciclette» era una semplice suggestione capziosa, perché, delle tre biciclette in possesso della famiglia Stasi, va ribadito, solo la Holland era “macredescrittivamente” compatibile con quella vista dalle testimoni Bermani e Travain sulla scena del delitto, dunque: «agevole “sostituibilità” dei pedali» di quale bicicletta?
Il ragionamento della Corte implica due presupposti, uno falso, l’altro demenziale: che cioè Alberto Stasi avesse a disposizione una quarta bicicletta, identica a quella vista dalle testimoni e con pedali Wellgo (falso), che avrebbe smontato da questa bicicletta per rimontarli nella bicicletta Umberto Dei, facendo poi sparire la quarta bicicletta insieme ai pedali Union 687 smontati dalla bicicletta Umberto Dei (demenziale).
f) Il movente
L’Informativa afferma che
«in uno scenario così complesso, nel quale fin dal 13 agosto 2007 Alberto STASI è stato individuato come principale indagato ed infine condannato, non è mai stato cristallizzato non solo il movente, ma almeno un contesto ipotizzabile nel quale potesse essere maturata una rabbia omicidiaria così cieca».
Indi rileva che le chat tra Alberto e Chiara
«testimoniano non solo come Chiara fosse consapevole che Alberto STASI abitualmente consultasse il porno, senza per questo mostrare alcuna forma di disapprovazione, ma che sull’argomento tra i due fidanzati non ci fosse alcuna forma di tensione tanto che Alberto STASI non mostrava alcuna remora a parlarne»,
come è ampiamente dimostrato dalla chat del 17 settembre 2006, il cui lungo testo viene riportato.
Donde la conclusione che
«è evidente che ripetersi su presunte riconducibilità dell’omicidio a questioni legate al rapporto di STASI con la pornografia, appare una palese opera di mistificazione tesa soltanto a creare una coltre di suggestioni» (pp. 304-308).
Ricapitolando, la Corte di Appello-bis ripropose apoditticamente il quadro generale delle congetture e delle suggestioni e soprattutto gli argomenti che erano stati ampiamente confutati dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello e i tanto decantati elementi nuovi che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi ‒ la perizia Testi, la perizia sui pedali delle biciclette Umberto Dei e Holland, la (presunta) individuazione della marca e della taglia delle scarpe dell’assassino e la perizia genetica del prof. De Stefano ‒ si rivelarono insulsi o addirittura a favore del condannato.
Così la Corte di Appello-bis trasformò il ragionevole dubbio della sentenza di primo grado e di appello in irragionevole certezza.
Immagine 1
Il percorso presuntamente effettuato in bicicletta da Alberto Stasi dopo il delitto per il ritorno a casa (valido anche per l’andata)

Immagine 2
Confronto tra le tracce a “V” e la suole delle scarpe di Alberto Stasi effettuato da Luigi Grimaldi

Carlo Mattogno.
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