Libertà d’insegnamento: il caso Angela Pellicciari

Spiace dirlo, ma il pericolo più subdolo che corre in Italia la libertà di espressione non viene da Berlusconi ma dalle vestali della “cultura della legalità” (Di Pietro, Furio Colombo, Travaglio, Flores d’Arcais) schierate come sono per l’introduzione del reato di omofobia, ancor meglio se inserito in una riedizione “hard” della legge Mancino.

Scriveva l’altro ieri Furio Colombo su il Fatto Quotidiano che nel ddl Concia la Lega Nord “intravedeva il rischio di un reato d’opinione tipo la legge Mancino, che punisce il razzismo praticato con parole e opere dalla dirigenza politica e organizzativa degli uomini di Umberto Bossi…”.[1]

In realtà, come stiamo per vedere, la legge Mancino (opportunamente mitigata nel 2006 su iniziativa del Ministro Roberto Castelli) venne istituita nel 1993 non per punire il “razzismo” ma per punire quello che i sionisti considerano razzista, con gravi conseguenze non solo per la libertà di parola (art. 21 della Costituzione) ma anche per la libertà d’insegnamento (articolo 33).

Il caso che andiamo a esaminare è al riguardo emblematico, per quanto rapidamente dimenticato: si tratta della buriana scatenatasi nel 2006 sul capo della prof. Angela Pellicciari (foto), docente di storia e filosofia in un liceo romano. La prof. Pellicciari, nota e autorevole studiosa del Risorgimento[2], per approfondire lo studio delle dittature del Novecento aveva indicato ai propri studenti il metodo delle fonti dirette, invitando alla lettura del Manifesto di Marx e del Concordato di Mussolini e Rocco. Fin qui tutto bene; quando però indicò per il nazismo la lettura delle Conversazioni a tavola di Hitler, apriti cielo. Su imput di alcuni genitori di sinistra, Repubblica regalò alla docente la sua “settimana di passione” (attaccandola dall’11 al 18 Febbraio 2006): non solo la prof. aveva osato, in precedenza, cambiare i libri di testo per insegnare il Risorgimento “in chiave di revisionismo storico” ma, orrore, aveva proposto Hitler come testo scolastico, per di più nell’edizione “maledetta” di Franco Freda.[3]

Ce n’era abbastanza per uno “scandalo” che, pur privo di conseguenze giudiziarie[4], si concluse con l’umiliazione della docente, sottoposta ai giudizi invasivi di storici “illustri”[5], alla sconfessione del preside (che impose il ritiro del testo incriminato)[6], ad un’inchiesta dell’Ufficio scolastico[7], e all’imposizione di una conferenza “riparatrice” del sopravvissuto di Auschwitz Pietro Terracina.[8]

Eppure, la Pellicciari aveva riscosso anche la significativa approvazione di uno studioso non certo sospetto di “negazionismo” come Lucio Villari, il quale aveva dichiarato che “In linea di principio sono d’accordo con il metodo della professoressa, perché tutti i testi devono essere conosciuti e studiati”.[9]

E qui arriviamo al punto del caso Pellicciari, di una docente “colpevole” di aver voluto esercitare, al meglio, la propria libertà d’insegnamento: un diritto, per l’articolo 33 della Costituzione, ma un reato per la legge Mancino, per cui “è punito: con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico” (Articolo 1, comma a)).[10]

In qualsiasi modo: quindi anche mediante un libro di testo, pur criticamente vagliato.

Si capisce quindi l’opportunità costituzionale di una legge come quella n°85 del 2006 che ha depenalizzato la mera “diffusione” di testi “proibiti”[11], condotta che invece la proposta di legge presentata da Di Pietro espressamente vorrebbe reintrodurre.[12]

Insomma, in regime “dipietrista” non solo la Pellicciari rischierebbe la galera ma, se vi finisse, una volta uscita le sue vicissitudini non sarebbero comunque finite: le verrebbero infatti applicate le seguenti pene aggiuntive:

a) obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali e di pubblica utilità;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata (per un periodo non superiore a un anno);
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore a un anno (nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere);
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni[13].

Di Pietro, Colombo, Travaglio, Flores d’Arcais: meglio conoscerli.

[1] Il Fatto Quotidiano, Mercoledì 14 Ottobre 2009, p. 1.
[2] http://www.angelapellicciari.it/
[3] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/11/studiate-su-quel-testo-di-hitler-roma.html
[4] All’epoca era ancora in vigore la legge Mancino.
[5] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/12/hitler-in-classe-accusa-degli-storici.rm_032hitler.html
[6] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/12/libro-su-hitler-il-preside-lo-ritira.html
[7] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/18/dopo-hitler-fa-lezione-terracina.html
[8] Ibidem
[9] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/18/dopo-hitler-fa-lezione-terracina.html
[10] http://xenu.com-it.net/txt/mancino.htm
[11] http://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htm
[12] http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0014740.pdf
[13] Ibidem.

2 Comments
    • Anonimo
    • 21 Ottobre 2009

    Grazie! ineccepibile…ed è un caso che personalmente non conoscevo, nonostante seguissi la prof.ssa Pelicciari su alcune riviste e pubblicazioni.
    Saba

    Rispondi
    • SEPP
    • 3 Dicembre 2016

    Comunque hanno volutamente fare casino su un libro che e’
    una truffa, le conversazioni a tavola sono state scritte dal generale
    tedesco sotto dettatura, se perdevano gli acquirenti sai che danno
    all’editoria. Il commercio prima di tutto.

    Rispondi

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