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	Commenti a: Vincenzo Vinciguerra: In nome del potere	</title>
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	<description>Le ragioni del revisionismo</description>
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		<title>
		Di: Pietro		</title>
		<link>https://www.andreacarancini.it/2020/06/vincenzo-vinciguerra-in-nome-del-potere/#comment-78919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pietro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 22:29:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si precisa quanto segue a tutela della verità storica e della memoria del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, riconosciuto «vittima innocente della mafia e del dovere»:

1) In sede giurisdizionale penale è risultato chiaramente dagli atti che il Procuratore Scaglione fu magistrato &quot;dotato di eccezionale capacità professionale e di assoluta onestà morale&quot;, &quot;di indiscusse doti morali e professionali&quot;, &quot;estraneo all’ambiente della mafia ed anzi persecutore spietato di essa&quot; e che &quot;tutta la rigorosa verità è emersa a positivo conforto della figura del magistrato ucciso&quot; sia per quanto concerne la sua attività istituzionale, sia in relazione alla sua vita privata, così come si legge testualmente nella motivazione della sentenza n. 319 del 1 luglio 1975 emessa dalla Corte di appello di Genova, sezione I penale, passata in giudicato a seguito di conferma della Cassazione (sentenza 17 dicembre 1976 n. 6198), e pubblicata negli Atti della Commissione parlamentare antimafia, 1984, vol. IV, tomo 23, doc. 1132, pag. 729 s. al cui contenuto tutto si rinvia); ed ancora, sempre in provvedimenti giurisdizionali, si legge quanto segue: nel corso della &quot;ventennale istruzione&quot; si è rivelata &quot;vana&quot; la &quot;ricerca di motivazioni o legami di carattere privato&quot; ed è stato accertato che il Procuratore Scaglione svolse &quot;in modo specchiato&quot; l’attività giudiziaria, cadendo vittima del dovere (cfr. Tribunale di Genova, Ufficio del Giudice istruttore, sentenza 16 gennaio 1991, proc. pen. m. 2144/71 RG e n. 692/71 R.G.G.I; D.M n. 3772 del 20-11-1991, emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia previo rapporto del Procuratore generale della Repubblica di Palermo e parere del Consiglio Superiore della Magistratura […]).

2) Non è rispondente al vero la circostanza secondo cui il magistrato Scaglione non avrebbe verbalizzato le dichiarazioni di Pisciotta. Nel 1954, infatti, il dott. Pietro Scaglione, allora sostituto procuratore generale, previo incarico del dirigente dell’ufficio, si recò in carcere, per interrogare il detenuto Pisciotta, assistito da un segretario; il predetto Pisciotta si rifiutò però di rendere qualsiasi dichiarazione in quanto voleva &quot;parlare a quattro occhi con un magistrato&quot; senza la presenza di altre persone e senza alcuna documentazione delle sue dichiarazioni; il sostituto Scaglione allora gli fece presente che le norme di legge imponevano la presenza del segretario e la documentazione mediante verbale delle dichiarazioni; il Pisciotta rispose che, eventualmente dopo un periodo di riflessione, avrebbe richiamato il magistrato per rendere dichiarazioni. Questa è la ricostruzione dell’episodio come risulta dagli atti e dalle cronache giornalistiche dell’epoca (come il reportage di Riccardo Longone, &quot;Pisciotta annunciò al magistrato gravissime rivelazioni&quot;, in “l’Unità” del 14 febbraio 1954, pag. 1 e seguenti).

3) ) Il procuratore Scaglione fu molto attivo anche nei processi a carico dei politici e degli amministratori, come risulta dagli atti e come è testimoniato anche dal giornalista Mario Francese (ucciso dalla mafia nel 1979): “Pietro Scaglione in quegli anni fu convinto assertore che la mafia aveva origini politiche e che i mafiosi di maggior rilievo bisognava snidarli  nelle pubbliche amministrazioni. E’ il tempo del cosiddetto braccio di ferro tra  l’alto magistrato e i politici, il tempo in cui la “linea” Scaglione portò ad una serie di procedimenti per peculati o per interesse privato in atti di ufficio nei confronti di amministratori comunali e di enti pubblici. Procedimenti di nuovo stampo, che cominciarono a destare sensazione nell’opinione pubblica, per la personalità degli incriminati... Il riacutizzarsi del fenomeno aveva indotto Scaglione ad intensificare la sua opera di bonifica sociale. Misure di prevenzione  e procedimenti contro pubblici amministratori (vedasi quelli più recenti contro Salvo Lima, Vito Ciancimino, ex assessori comunali e provinciali) hanno caratterizzato l’ultimo periodo di attività del procuratore capo della Repubblica”. (cfr MARIO FRANCESE, Il giudice degli anni più caldi, in Il Giornale di Sicilia, 6 maggio 1971, p. 3). 

4) Quando nel 1962 Scaglione fu nominato procuratore capo della Repubblica di Palermo, il quotidiano comunista L&#039;Ora scrisse: &quot;Pietro Scaglione sostenne l’accusa in numerosi e gravi processi intervenendo attivamente anche nella fase istruttoria: va ricordato –a proposito- l’elevato contributo che, in veste di accusatore, il commendatore Scaglione dette alla istruzione del processo per l’assassinio di Salvatore Carnevale…. Al valoroso magistrato che assume la responsabilità di dirigere la Procura della Repubblica di Palermo in un momento di innegabile difficoltà, L’Ora invia i più vivi rallegramenti e cordiali auguri di buon lavoro” (in L’Ora, 18 marzo 1962).

5)  Il procuratore Scaglione lottò per l&#039;indipendenza e l&#039;autonomia della magistratura dal potere esecutivo e fu sempre autonomo dai governi che si susseguirono durante la sua carriera giudiziaria. Come scrissero i giornalisti Rosario Poma ed Enzo Perrone (storico inviato del quotidiano L&#039;Ora) nel libro &quot;La mafia, nonni e nipoti&quot; (Vallecchi, 1971), &quot;Pietro Scaglione dimostrò indipendenza di giudizio durante il ventennio fascista e in seguito...Era incapace intellettualmente, moralmente ed anche per la sua profonda concezione religiosa, di trafficare con chicchessia, di barattare la sua onestà adamantina...&quot;. 

Distinti saluti
I familiari del procuratore Pietro Scaglione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si precisa quanto segue a tutela della verità storica e della memoria del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, riconosciuto «vittima innocente della mafia e del dovere»:</p>
<p>1) In sede giurisdizionale penale è risultato chiaramente dagli atti che il Procuratore Scaglione fu magistrato &#8220;dotato di eccezionale capacità professionale e di assoluta onestà morale&#8221;, &#8220;di indiscusse doti morali e professionali&#8221;, &#8220;estraneo all’ambiente della mafia ed anzi persecutore spietato di essa&#8221; e che &#8220;tutta la rigorosa verità è emersa a positivo conforto della figura del magistrato ucciso&#8221; sia per quanto concerne la sua attività istituzionale, sia in relazione alla sua vita privata, così come si legge testualmente nella motivazione della sentenza n. 319 del 1 luglio 1975 emessa dalla Corte di appello di Genova, sezione I penale, passata in giudicato a seguito di conferma della Cassazione (sentenza 17 dicembre 1976 n. 6198), e pubblicata negli Atti della Commissione parlamentare antimafia, 1984, vol. IV, tomo 23, doc. 1132, pag. 729 s. al cui contenuto tutto si rinvia); ed ancora, sempre in provvedimenti giurisdizionali, si legge quanto segue: nel corso della &#8220;ventennale istruzione&#8221; si è rivelata &#8220;vana&#8221; la &#8220;ricerca di motivazioni o legami di carattere privato&#8221; ed è stato accertato che il Procuratore Scaglione svolse &#8220;in modo specchiato&#8221; l’attività giudiziaria, cadendo vittima del dovere (cfr. Tribunale di Genova, Ufficio del Giudice istruttore, sentenza 16 gennaio 1991, proc. pen. m. 2144/71 RG e n. 692/71 R.G.G.I; D.M n. 3772 del 20-11-1991, emesso dal Ministro di Grazia e Giustizia previo rapporto del Procuratore generale della Repubblica di Palermo e parere del Consiglio Superiore della Magistratura […]).</p>
<p>2) Non è rispondente al vero la circostanza secondo cui il magistrato Scaglione non avrebbe verbalizzato le dichiarazioni di Pisciotta. Nel 1954, infatti, il dott. Pietro Scaglione, allora sostituto procuratore generale, previo incarico del dirigente dell’ufficio, si recò in carcere, per interrogare il detenuto Pisciotta, assistito da un segretario; il predetto Pisciotta si rifiutò però di rendere qualsiasi dichiarazione in quanto voleva &#8220;parlare a quattro occhi con un magistrato&#8221; senza la presenza di altre persone e senza alcuna documentazione delle sue dichiarazioni; il sostituto Scaglione allora gli fece presente che le norme di legge imponevano la presenza del segretario e la documentazione mediante verbale delle dichiarazioni; il Pisciotta rispose che, eventualmente dopo un periodo di riflessione, avrebbe richiamato il magistrato per rendere dichiarazioni. Questa è la ricostruzione dell’episodio come risulta dagli atti e dalle cronache giornalistiche dell’epoca (come il reportage di Riccardo Longone, &#8220;Pisciotta annunciò al magistrato gravissime rivelazioni&#8221;, in “l’Unità” del 14 febbraio 1954, pag. 1 e seguenti).</p>
<p>3) ) Il procuratore Scaglione fu molto attivo anche nei processi a carico dei politici e degli amministratori, come risulta dagli atti e come è testimoniato anche dal giornalista Mario Francese (ucciso dalla mafia nel 1979): “Pietro Scaglione in quegli anni fu convinto assertore che la mafia aveva origini politiche e che i mafiosi di maggior rilievo bisognava snidarli  nelle pubbliche amministrazioni. E’ il tempo del cosiddetto braccio di ferro tra  l’alto magistrato e i politici, il tempo in cui la “linea” Scaglione portò ad una serie di procedimenti per peculati o per interesse privato in atti di ufficio nei confronti di amministratori comunali e di enti pubblici. Procedimenti di nuovo stampo, che cominciarono a destare sensazione nell’opinione pubblica, per la personalità degli incriminati&#8230; Il riacutizzarsi del fenomeno aveva indotto Scaglione ad intensificare la sua opera di bonifica sociale. Misure di prevenzione  e procedimenti contro pubblici amministratori (vedasi quelli più recenti contro Salvo Lima, Vito Ciancimino, ex assessori comunali e provinciali) hanno caratterizzato l’ultimo periodo di attività del procuratore capo della Repubblica”. (cfr MARIO FRANCESE, Il giudice degli anni più caldi, in Il Giornale di Sicilia, 6 maggio 1971, p. 3). </p>
<p>4) Quando nel 1962 Scaglione fu nominato procuratore capo della Repubblica di Palermo, il quotidiano comunista L&#8217;Ora scrisse: &#8220;Pietro Scaglione sostenne l’accusa in numerosi e gravi processi intervenendo attivamente anche nella fase istruttoria: va ricordato –a proposito- l’elevato contributo che, in veste di accusatore, il commendatore Scaglione dette alla istruzione del processo per l’assassinio di Salvatore Carnevale…. Al valoroso magistrato che assume la responsabilità di dirigere la Procura della Repubblica di Palermo in un momento di innegabile difficoltà, L’Ora invia i più vivi rallegramenti e cordiali auguri di buon lavoro” (in L’Ora, 18 marzo 1962).</p>
<p>5)  Il procuratore Scaglione lottò per l&#8217;indipendenza e l&#8217;autonomia della magistratura dal potere esecutivo e fu sempre autonomo dai governi che si susseguirono durante la sua carriera giudiziaria. Come scrissero i giornalisti Rosario Poma ed Enzo Perrone (storico inviato del quotidiano L&#8217;Ora) nel libro &#8220;La mafia, nonni e nipoti&#8221; (Vallecchi, 1971), &#8220;Pietro Scaglione dimostrò indipendenza di giudizio durante il ventennio fascista e in seguito&#8230;Era incapace intellettualmente, moralmente ed anche per la sua profonda concezione religiosa, di trafficare con chicchessia, di barattare la sua onestà adamantina&#8230;&#8221;. </p>
<p>Distinti saluti<br />
I familiari del procuratore Pietro Scaglione</p>
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