Dichiarata l’incostituzionalità della legge Gayssot?

Dichiarata l’incostituzionalità della legge Gayssot?

Dalla nostra
corrispondente
Bocage ricevo e
volentieri traduco:

Un corrispondente, che ringraziamo, ci invia il seguente
articolo apparso sul “Bulletin d’André Noël”, n° 2274 del 5 marzo 2012,
che mostra che non sarà più molto facile, per gli avversari dei revisionisti, perseguire
questi ultimi in base alla legge Gayssot. Ma non ci rallegriamo, resteranno le
altre leggi: quella che esisteva prima della legge Gayssot e quelle che sono
nate dopo la legge Gayssot…

Il Consiglio costituzionale
ha censurato anche la legge Gayssot

I giornali ci hanno dunque spiegato che, il 28 febbraio, il
Consiglio costituzionale aveva dichiarato non conforme alla Costituzione la
legge che reprime la contestazione del genocidio armeno e, di conseguenza, la
legge è stata annullata. Il Consiglio ha fondato la sua decisione sul principio
costituzionale della libertà di espressione.

Se è vero che la legge che reprime la contestazione del
genocidio armeno è annullata, tutto ciò è solo una parte della decisione del
Consiglio e forse non la più importante … Ma questi stessi giornali non ci illuminano
molto su questo punto. Questi giornalisti, che si copiano l’uno con l’altro,
non sono molto curiosi; senza dubbio, non hanno letto integralmente la
decisione dell’alta corte. Altrimenti si sarebbero accorti che essa non
contiene nulla di specifico sul genocidio armeno! Neanche una parola! Il nome “Armenia”
e l’aggettivo “armeno” non vi si trovano. Il termine “armeno” esiste solo nell’intitolazione
della legge di origine parlamentare (ma ispirata dal governo) sotto questa
forma:

“Proposta di legge riguardante il recepimento del diritto
comunitario nella lotta contro il razzismo e che reprime la contestazione dell’esistenza
del genocidio armeno”.

Ma il Consiglio, rispondendo alla richiesta dei deputati e
dei senatori che contestano la legge, lascia cadere, da subito, il termine “armeno”:
“Considerando che i deputati e i senatori ricorrenti deferiscono al Consiglio
costituzionale la legge volta a reprimere la contestazione dell’esistenza dei
genocidi riconosciuti dalla legge … “. “Genocidi” è dunque al plurale. Esso
continua nello stesso modo al fine di dichiarare la sua incostituzionalità: “Considerando
che una disposizione legislativa avente per oggetto di “riconoscere” un crimine
di genocidio non saprebbe, in sé stessa, essere rivestita della portata
normativa che si lega alla legge; che, tuttavia, l’articolo primo della legge
deferita reprime la contestazione o la minimizzazione dell’esistenza di uno o
più crimini di genocidio “riconosciuti come tali dalla legge francese”; che nel
reprimere in tal modo la contestazione dell’esistenza e della qualificazione
giuridica dei crimini che egli stesso avrebbe riconosciuto e qualificato come
tali, il legislatore ha portato un attentato di incostituzionalità all’esercizio
della libertà di espressione e di comunicazione; che, di conseguenza, e senza
che vi sia bisogno di esaminare le altre lagnanze, l’articolo primo della legge
deferita deve essere dichiarato contrario alla Costituzione; che il suo
articolo secondo, che non è separabile, deve essere egualmente dichiarato
contrario alla Costituzione:

“Articolo primo – La legge volta a reprimere la
contestazione dell’esistenza dei genocidi riconosciuti dalla legge è contraria
alla Costituzione”.

Mentre i parlamentari vogliono considerare il solo genocidio
armeno, il Consiglio, lui, tratta di tutti i genocidi riconosciuti dalla legge.
Ora, nelle nostre leggi, [di genocidi] non ve ne sono trentasei: vi è solo
quello degli ebrei. L’alta corte non poteva dunque decidere altrimenti, in caso
contrario avrebbe essa stessa violato il principio costituzionale di
eguaglianza davanti alla legge non trattando allo stesso modo il genocidio ebraico
e quello degli armeni.

Conclusione? L’avete indovinata! Ormai, ogni perseguimento
per negazione del genocidio degli ebrei, per “negazionismo” o “revisionismo”,
in nome della legge Gayssot del 1990, verrà dunque immancabilmente annullato se
l’imputato[1]
presenta un ricorso con l’eccezione d’incostituzionalità, come la legge
permette ormai a tutti i giudicabili.

Il Consiglio costituzionale non saprebbe evidentemente
smentirsi. La sua decisione del 28 febbraio 2012 ha proprio censurato la legge
Gayssot. Il fatto più sbalorditivo, a quanto pare, è che nessuno si sia turbato
né si sia reso conto di tutto ciò, trascurando forse di visitare il sito del
Consiglio costituzionale per leggere la decisione nella sua interezza …

FINE

Si troverà questa decisione del Consiglio costituzionale all’indirizzo
seguente:

  

[1] L’espressione
originale è “mis en examen”, vedi la voce Wikipedia “Mise en examen”:
One Comment
    • Anonimo
    • 16 Marzo 2012

    mi sta bene

    Rispondi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Recent Posts
Sponsor